Circolare AIPA 11 marzo 2003, n. 41. Legislacion Informatica de

Circolare AIPA 11 marzo 2003, n. 41. Monitoraggio dei contratti di grande rilievo sui sistemi informativi automatizzati. (G.U. n. 65 del 19 marzo 2003).

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni destinatarie del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla Ragioneria generale dello Stato

1. Premessa.

L'art. 13 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede che “è oggetto di periodico monitoraggio” l'esecuzione dei contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, “determinati come contratti di grande rilievo”.

La stessa norma prevede, inoltre, che le amministrazioni possono affidare “l'esecuzione del monitoraggio” a società specializzate – incluse in un apposito elenco predisposto dall'Autorità – a condizione che esse non risultino collegate “con le imprese parte dei contratti”, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Con la presente circolare l'Autorità intende ora:

a. ridefinire le cause di incompatibilità per i monitori esterni rilevabili in sede di esame della richiesta di qualificazione;

b. dettare le linee guida per:

la selezione di un monitore esterno attraverso procedure concorsuali, con particolare riguardo alle cause di incompatibilità relative allo specifico contratto da sottoporre al monitoraggio;
la successiva stipula dei contratti di monito raggio;

c. fornire definizioni utili ai fini di consentire una univoca interpretazione dei criteri di incompatibilità enunciati.

In particolare:

il punto 3 della presente circolare sostituisce:

il punto 2.2 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, concernente la “verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità”;

il punto 6 della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, concernente le “cause di incompatibilità per i monitori esterni”;

il punto 4 sostituisce il punto 9 della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, concernente l'affidamento delle attività di monitoraggio e verifica ex post ad un monitore.

Resta, pertanto, immutato quanto previsto dalle circolari 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, e 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, nelle parti non superate o emendate, e la circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, riguardante i gruppi di monitoraggio interni.

2. Definizioni.

Ai fini dell'applicazione della presente circolare, si intende per:

a. Forniture ICT: l'insieme delle seguenti tipologie di attività e servizi afferenti all'Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio:
sviluppo di sistemi informativi e software applicativo: tutte le attività incentrate sull'utilizzo di metodologie, tecnologie e prodotti informatici, destinate alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono svolte per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi automatizzati;

servizi ICT: i servizi di Information and Communication Technology, basati su tecnologie informatiche, non destinati alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono forniti per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati;

prodotti ICT: il risultato di attività inerenti la progettazione, realizzazione, vendita, consegna, installazione, configurazione, di infrastrutture informatiche sotto forma di beni materiali (hardware) o immateriali (software di base e d'ambiente).

b. Amministrazioni: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, cioè tutti i destinatari del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (art. 1, comma 1);

c. Monitori interni: i gruppi di monitoraggio interni alle amministrazioni, qualificati dall'Autorità ad operare sui relativi contratti informatici, sulla base dei criteri indicati nella circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, così come modificati dalla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38;

d. Monitori esterni: le società specializzate in attività di monitoraggio, ivi incluse quelle qualificate dall'Autorità sulla base dei criteri indicati nella circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, così come modificati dalla presente circolare, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

e. Raggruppamenti di società: tutte le tipologie di soggetti previsti dal decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE);

f. Società ICT: esclusivamente nel contesto della presente circolare, le società, o raggruppamenti di società, operanti all'interno del settore dell'Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi 3 anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, valori entrambi calcolati al netto di IVA;

g. Fornitori: le società che abbiano stipulato con un'amministrazione un contratto “di grande rilievo” per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, sottoposto all'azione di direzione dei lavori da parte di un monitore.

3. Cause di incompatibilità per i monitori esterni.

Le fasi di verifica previste dalla metodologia di qualificazione delle società di monitoraggio di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, così come modificata dalla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, sono le tre seguenti, ciascuna propedeutica all'altra, e riguardano:

la completezza della documentazione richiesta: prerequisito per la qualificazione è la produzione, da parte della società aspirante alla qualificazione, della documentazione atta a consentire la verifica del possesso dei requisiti richiesti;

l'insussistenza di cause di incompatibilità: il riconoscimento che per la società aspirante alla qualificazione non sussistono cause di incompatibilità per l'affidamento di attività di monitoraggio costituisce presupposto essenziale ai fini della valutazione della capacità tecnica della stessa;
la capacità tecnica: è richiesta un'adeguata capacità tecnica complessiva che deve essere comprovata da un'idonea organizzazione aziendale, dalla necessaria competenza del management, dall'adozione di tecniche e metodiche adeguatamente strutturate e rappresentate, da rilevanti esperienze maturate nella gestione di progetti di monitoraggio aventi dimensioni e complessità paragonabili a quelle riscontrate nei contratti “di grande rilievo” delle pubbliche amministrazioni.

La società ottiene la qualificazione e la conseguente iscrizione nell'elenco tenuto dall'Autorità una volta superate tutte le tre anzidette fasi di verifica. Nel caso in cui una di esse non venga superata, la società viene esclusa dal prosieguo del processo di qualificazione e, pertanto, non può essere qualificata e inserita nel citato elenco.

Fermo restando quanto previsto per la prima e la terza fase del procedimento di qualificazione dei monitori esterni, con la presente circolare vengono apportate ulteriori modifiche per quanto attiene alla seconda fase del procedimento, concernente la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, già oggetto di modifiche con la circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38. Esse riguardano, in particolare:

a. dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dalla società aspirante alla qualificazione è contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ben noti all'Autorità attraverso convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali ed altra documentazione ufficiale;

b. vendita non marginale di forniture ICT: la società aspirante alla qualificazione è una società ICT, ovvero vende, o ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, valori entrambi calcolati al netto di IVA;

c. legame di dipendenza non marginale con società ICT:
la società aspirante alla qualificazione partecipa ad una società ICT in misura superiore al 20% del capitale sociale di questa;

la società aspirante alla qualificazione è partecipata da una società ICT in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale;

la società aspirante alla qualificazione è partecipata, in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale, da una società terza, che a sua volta partecipa ad una società ICT, in misura superiore al 20% del capitale sociale di quest'ultima.

La verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità si effettua sulla base:
del modulo QSM/II riprodotto nell'appendice I;

della dichiarazione prevista al punto I.A del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, redatta dalla società aspirante alla qualificazione o, nel caso di Raggruppamenti di società, da ognuna delle società raggruppate, conformemente al modello riprodotto nell'appendice II, a firma del legale rappresentante;

della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la società aspirante alla qualificazione o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, in persona del legale rappresentante, dichiara la composizione del capitale.

La società cui sia stata rifiutata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, non potrà presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione della delibera dell'Autorità relativa alla mancata qualificazione.

Nel caso di società già iscritta nell'elenco dei monitori, la revoca della qualificazione è effettuata con provvedimento motivato dell'Autorità. La società cui sia stata revocata la qualificazione per un qualsiasi motivo o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, non potrà presentare nuova domanda di qualificazione se non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione della delibera dell'Autorità relativa alla revoca della qualificazione stessa.

La qualificazione abilita il monitore all'esecuzione di attività sia di monitoraggio, sia di verifica ex post.

4. Affidamento delle attività di monitoraggio e verifica ex post ad un monitore.

Per le attività di monitoraggio e verifica ex post l'Amministrazione può utilizzare un monitore interno, qualificato ai sensi della circolare 13 marzo 1998, n. AIPA/CR/17, così come modificata dalla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38. Il monitore interno può operare esclusivamente su contratti afferenti all'Amministrazione di appartenenza. Un monitore interno al quale sia stata negata, o revocata, la qualificazione da parte dell'Autorità non può essere impegnato in attività di monitoraggio o verifica. L'aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad un monitore esterno avviene di regola in base ad una procedura concorsuale, preferibilmente ristretta (appalto concorso), salvo i casi in cui sia possibile ricorrere alla trattativa privata.

In considerazione del valore economico dei contratti “di grande rilievo”, quello del contratto di monitoraggio supera generalmente la soglia comunitaria. Il meccanismo di aggiudicazione da applicare è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

Ciò premesso, si ritiene utile che la procedura concorsuale preveda che:

siano effettuati almeno due incontri con le società concorrenti: il primo per fornire congiuntamente le informazioni eventualmente richieste sul contratto oggetto dell'azione di monitoraggio, il secondo per comunicare la valutazione espressa relativamente alle capacità tecniche e procedere, poi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;

la durata del contratto di monitoraggio sia collegata a quella del contratto informatico per il quale è prevista l'attività di direzione dei lavori o, nel caso di realizzazione di studi di fattibilità o di verifiche ex post, al tempo necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste;

la società concorrente abbia realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo triennio, uguale o superiore al doppio dell'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;
la società concorrente abbia realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo triennio, attribuibile ad attività di monitoraggio uguale o superiore all'importo a base d'asta diviso per la durata in anni del contratto da appaltare;

la società mandataria, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, soddisfi da sola almeno il 40% dei limiti previsti per il fatturato;

la società concorrente non possa ricorrere al subappalto;

la società concorrente possa ricorrere a consulenti esterni per una percentuale dell'impegno complessivamente previsto inferiore al 30% dell'impegno-persona complessivamente previsto;
la società concorrente impieghi non più di due persone fisiche per ogni anno-persona di impegno complessivamente previsto;

la società concorrente pratichi una tariffa media per giorno-persona non inferiore ad un valore minimo, fissato in relazione alla competenza richiesta;

la società concorrente indichi nell'offerta in maniera dettagliata:

l'approccio metodologico per la realizzazione, se richiesta, di studi di fattibilità, piani di continuità ed emergenza, analisi della soddisfazione del personale dell'amministrazione;

i criteri e le metodologie che intende applicare per la direzione dei lavori;

l'indice e i contenuti della documentazione da rilasciare nel corso delle attività di monitoraggio;
le modalità di trasferimento di conoscenze e competenze, se richiesto;

la descrizione delle risorse professionali che intende utilizzare, con riferimento all'anzianità lavorativa, alla formazione, ai ruoli ricoperti, ai progetti ed ai clienti per i quali esse abbiano operato, fornendo i relativi curricula;

il piano di progetto che descriva le diverse attività previste, definisca l'organizzazione del lavoro e pianifichi la quantità, e la qualità, delle risorse professionali da impiegare in relazione alle attività previste.

Il possesso della certificazione EN ISO 9001 da parte della società concorrente non deve essere considerato requisito necessario.

Alla procedura concorsuale possono chiedere di partecipare società già iscritte nell'elenco e società non ancora qualificate.

L'eventuale aggiudicazione di un contratto di monitoraggio ad una società non qualificata non comporta l'iscrizione nell'elenco delle società qualificate.

Gli atti di gara devono conformarsi alla metodologia di qualificazione di cui alla circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, così come modificata dalla presente, in modo da consentire, nei confronti delle società non qualificate, analisi equivalenti a quelle svolte dall'Autorità per i monitori esterni qualificati.

Le società qualificate sono esonerate dal produrre, tra i documenti di gara richiesti, quelli volti a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione. Conseguentemente, non si deve procedere alla loro valutazione.

É opportuno che gli atti di gara prevedano:

l'iscrizione nell'elenco dei monitori esterni o, in alternativa, la presentazione dei documenti previsti ai punti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16; la mancanza anche di un solo documento tra quelli richiesti comporta l'esclusione dalla gara;

l'esclusione delle società che non dichiarino l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di incompatibilità previste al precedente punto 3; il requisito della compatibilità è ritenuto soddisfatto per i monitori esterni compresi nel suddetto elenco tenuto dall'Autorità;

l'esclusione delle società che non dimostrino di possedere la capacità tecnica prevista al punto 2.3 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16; i monitori esterni si ritengono, comunque, dotati di capacità tecnica adeguata;

l'esclusione delle società alle quali l'Autorità abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione, salvo che nel frattempo siano venute a cessare le cause che avevano determinato il rifiuto, o la revoca, della qualificazione o siano trascorsi almeno dodici mesi dal provvedimento dell'Autorità, prevedendo altresì, in quest'ultimo caso, la verifica da parte dell'Amministrazione dell'adeguatezza della capacità tecnica e dell'insussistenza di cause di incompatibilità;

l'esclusione delle società alle quali l'Autorità abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione nell'intervallo temporale compreso tra l'emissione del bando di gara e la stipula del contratto di monitoraggio; a tal fine la commissione di gara e l'Amministrazione appaltante verificheranno la permanenza delle società concorrenti e della società risultata aggiudicataria nell'elenco dei monitori esterni;

la possibilità, per l'Amministrazione, di risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui l'Autorità abbia rifiutato, o revocato, la qualificazione durante il periodo di validità del contratto.

Nella fase di prequalificazione particolare attenzione deve essere posta, da parte della commissione di gara, alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità per l'esercizio dell'attività di monitoraggio sullo specifico contratto dell'amministrazione appaltante per il quale è richiesto il monitoraggio stesso.

Una società, o un Raggruppamento di società, non può essere invitata o ammessa a partecipare ad una gara di monitoraggio, e tantomeno esserne aggiudicataria, in presenza di:

a. dichiarazione non veritiera: la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dalla società concorrente è contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti all'Amministrazione appaltante attraverso comunicazioni dell'Autorità, convenzioni di concessione, documentazione per la partecipazione a gare, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali, o altra idonea documentazione;

b. legame di dipendenza con il fornitore del contratto da monitorare:
la società concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di società, una delle società raggruppate, ha partecipazioni, di qualsivoglia entità, in quella del fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di società, in una qualsiasi delle società raggruppate;

la società concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di società una qualsiasi delle società raggruppate è partecipata in qualsivoglia misura dal fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di società, da una qualsiasi delle società raggruppate;

la società concorrente, o nel caso di Raggruppamenti di società una qualsiasi delle società raggruppate, è partecipata in qualsiasi misura da una società terza che, a sua volta, partecipa in qualsivoglia misura a quella del fornitore o, nel caso in cui questo sia un Raggruppamento di società, ad una qualsiasi delle società raggruppate.

La verifica della insussistenza di cause di incompatibilità si effettua sulla base:

della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, redatta dalla società aspirante alla aggiudicazione o, nel caso di Raggruppamenti di società, da ognuna delle società raggruppate, conformemente al modello riprodotto nell'appendice III, a firma del legale rappresentante;

della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la società concorrente o, nel caso di Raggruppamenti di società, ognuna delle società raggruppate, in persona del legale rappresentante, dichiara la composizione del capitale.

5. Atti di gara per l'appalto di servizi di monitoraggio.

Nel sito dell'Autorità (www.aipa.it) sono suggeriti la struttura ed i contenuti degli atti di gara per appaltare i servizi di monitoraggio.

É opportuno che gli atti di gara per l'appalto di servizi di monitoraggio siano il più possibile conformi a detti suggerimenti.

6. Limiti di applicazione.

Quanto previsto dalla presente circolare non si applica: ai contratti di monitoraggio stipulati prima della data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale; alle gare per l'appalto di contratti di monitoraggio il cui bando di gara sia stato pubblicato, prima della data di pubblicazione della circolare stessa, nella Gazzetta Ufficiale.

7. Appendici.

Le Appendici I, II e III costituiscono parti integranti della presente circolare.

APPENDICE I. Modulo QSM/II – Verifica della compatibilità con attività di monitoraggio

Il seguente modulo sostituisce quelli con la stessa denominazione riportati sia nell'appendice I della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, sia nell'appendice I della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38.

Mod. QSM/II – Verifica della compatibilità con attività di monitoraggio
Criteri di esclusione

1 DICHIARAZIONE NON VERITIERA

La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità resa dalla società aspirante alla qualificazione è contraddetta, in tutto o in parte, da atti o fatti ufficialmente noti all'Autorità ?

SI
NO

2 VENDITA NON MARGINALE DI FORNITURE ICT

La società aspirante alla qualificazione è una società ICT, ovvero vende, o ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, valori entrambi calcolati al netto di IVA ?

SI
NO

3 LEGAME DI DIPENDENZA NON MARGINALE CON SOCIETÀ ICT

3.1 La società aspirante alla qualificazione partecipa ad una Società ICT in misura superiore al 20% del capitale sociale di questa ?
SI
NO

3.2 La società aspirante alla qualificazione è partecipata da una Società ICT in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale ?
SI
NO

3.3 La società aspirante alla qualificazione è partecipata, in misura superiore al 20% del proprio capitale sociale, da una società terza, che a sua volta partecipa ad una Società ICT, in misura superiore al 20% del capitale sociale di quest'ultima?

SI
NO

SI
NO

SI
NO

NOTE

APPENDICE II

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) circa l'insussistenza di cause di incompatibilità per la qualificazione prevista dal punto I.A del paragrafo 2.1 della circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16 e dal paragrafo 3 della circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41.
Il sottoscritto …………………………………………..,
nato a ………………………………. il ………………..
e residente in …………………, in via ……………..,
nella qualità di ……….. e legale rappresentante
della ……………………….. (di seguito “Società”),
con sede legale in …………. via …………………..,
partita IVA e codice fiscale n. ………………………………,
Registro delle imprese n. ……………………………………,
Rea di ……………………………. n. ……………………

PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI

conformi a quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41:
Forniture ICT, l'insieme delle tipologie di attività e servizi afferenti all'Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio;
Raggruppamento di società, tutte le tipologie di soggetti previsti dal D.Lgs. 157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE);
Società ICT, le società, o raggruppamenti di società, operanti all'interno del settore dell'Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, ambedue al netto di IVA;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA “CHE LA SOCIETA”

a. non vende e non ha venduto, in uno qualsiasi degli ultimi tre anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello del proprio fatturato annuo corrispondente, ambedue al netto di IVA;

b. non partecipa in misura superiore al 20% al capitale sociale di una società ICT;

c. non è partecipata in misura superiore al 20% da una società ICT;

d. non è partecipata in misura superiore al 20% da una società terza che a sua volta partecipi in misura superiore al 20% del capitale sociale di una società ICT;

In fede ………………….
Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

APPENDICE III

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) circa l'insussistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a gara per l'affidamento di servizi di monitoraggio prevista dal paragrafo 4 della circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41.

Il sottoscritto …………………………………………..,
nato a ………………………………. il ………………..
e residente in …………………, in via ……………..,
nella qualità di ……….. e legale rappresentante
della ………………………. (di seguito “Società”),
con sede legale in …………. via …………………..,
partita IVA e codice fiscale n. ………………………………,
Registro delle imprese n. ……………………………………,
Rea di ……………………………. n. ……………………

PREMESSE LE SEGUENTI DEFINIZIONI

conformi a quanto previsto dalla circolare 11 marzo 2003, n. AIPA/CR/41: Forniture ICT, l'insieme delle tipologie di attività e servizi afferenti all'Information and Communication Technology (ICT), potenzialmente soggette all'azione di monitoraggio.

Raggruppamento di società, tutte le tipologie di soggetti previsti dal D. Lgs. 157/1995 e successive modificazioni, che prevedono il raggruppamento di imprese: raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), consorzi, associazioni in partecipazione, consorzi stabili, gruppi europei di interesse economico (GEIE).

Società ICT, le società, o raggruppamenti di società, operanti all'interno del settore dell'Information and Communication Technology (ICT) che vendano, o abbiano venduto, in uno qualsiasi degli ultimi 3 anni, forniture ICT, per un valore complessivo superiore al 30% di quello dei corrispondenti fatturati annui, ambedue al netto di IVA.

Fornitore, la società che abbia stipulato con l'Amministrazione il contratto per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, da sottoporre all'azione di direzione dei lavori.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA “CHE LA SOCIETA”

a. non partecipa in qualsiasi misura al fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di società ad una qualsiasi delle società raggruppate;

b. non è partecipata in qualsiasi misura dal fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di società da una qualsiasi delle società raggruppate;

c. non è partecipata in qualsiasi misura da una società terza che a sua volta partecipa in qualsiasi misura al fornitore o nel caso in cui questo sia un raggruppamento di società ad una qualsiasi delle società raggruppate.

In fede ……………..

Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

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