REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana
Giancarlo GUASPARRI Presidente
Carlo GRECO Consigliere
Rinieri FERONE Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità recante il n. 57508/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale con atto di citazione, depositato in segreteria in data 26 giugno 2008, nei confronti del sig. :::::, non costituito.
Uditi, nella pubblica udienza del 10 dicembre 2008, il consigliere relatore, dott. Rinieri Ferone ed il rappresentante del P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Nicola Buontempo.
Visto l'atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.
Ritenuto in FATTO
In data 3 gennaio 2005, la società Telecom Italia s.p.a. emetteva a carico del Comune di Arezzo la fattura n. XL00000214 relativa all’utenza 0575/13345018, dell’importo di € 11.095,00,comprensiva di IVA e relativa ai consumi di ottobre-novembre 2004 di línea HDSL, installata presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Di tale vicenda il sindaco di Arezzo informava la Procura della Repubblica di Arezzo e la Procura della Corte dei Conti presso questa Sezione giurisdizionale.
Sui riferiti fatti la Procura della Repubblica disponeva indagini a mezzo della Polizia
postale, dopo aver sequestrato il p.c. e l’hard disk in uso all’epoca dei fatti, al Presidente del Consiglio comunale qui convenuto e, all’esito delle indagini, formulava al G.I.P. la richiesta di rinvio a giudizio del *** per il delitto di peculato ai sensi degli artt. 81 e 314 c.p..
Dai descritti fatti, secondo la domanda attrice, è derivato un danno al Comune di Arezzo pari all’entità della surricordata fattura, pagata il 3.8.2005, al quale deve aggiungersi il danno all’immagine, di misura pari a quella del danno da esborso e, quindi, in € 11.000,00, conseguente al disdoro sopportato dall’Amministrazione comunale a seguito della conoscenza da parte del pubblico dei cittadini e dei contribuenti, dei fatti di cui al processo e del conseguente “clamor fori”, con particolare riferimento al detrimento súbito dall’immagine di correttezza e di buon uso delle risorse pubbliche rivenienti dal prelievo impositivo.
In esito all’invito a dedurre il *** ha controdedotto, sostenendo che non ha effettuato il traffico internet contestato, ipotizzando che altri abbiano abusato della risorsa strumentale.
Nelle medesime controdeduzioni il convenuto eccepisce ancora che non era stato informato del fatto che, prima del periodo oggetto di fatturazione, c’era stato il cambio del tipo di connessione per il servizio di rete, da Flat (tutto compreso) a linea a consumo . Infine, viene contestata la sussistenza del danno all’immagine.
Sui punti di cui innanzi la Procura oppone, per quel che riguarda il probabile uso del p.c. da parte di altri, la mancanza di ogni elemento di prova utile a sostenere la diversa tesi sulla responsabilità della condotta dannosa, ciò che gli sarebbe stato possibile almeno invocando la testimonianza delle molte persone, che a suo dire, avevano accesso al suo ufficio e che, quindi, si sarebbero accorte di altri utilizzatori; così come è da escludersi la responsabilità di altri, soggiunge Parte attrice, anche in base alle risultanze delle indagini della polizia postale, che hanno evidenziato l’uso di un programma (e-mule) che permetteva la condivisione di file con altri utenti utilizzando la rete internet e nella cartella di condivisione sono stati reperiti un migliaio di file di varia natura (film in vario formato ed applicazioni software).
In ordine all’inconsapevolezza circa la nuova connessione a consumo, la Procura rinvia alla documentazione agli atti, dalla quale risulta che del nuovo contratto il *** fosse stato informato dal direttore dei sistemi informativi, con nota del 20.9.2004.
Conclude la Procura chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore del Comune di Arezzo nella misura di € 22.095,00, comprensivo del danno
Non si è costituito il sig. ***.
Considerato in DIRITTO
La mancata costituzione e, quindi, la mancata contestazione della domanda dedotta
In proposito il Collegio rileva, innanzitutto, che l’imputazione della condotta illecita si fonda sulla circostanza incontestabile del possesso e dell’uso da parte del convenuto del p.c.utilizzato per le connessioni alla rete, che hanno determinato l’abnorme spesa. Le giustificazioni che ha addotto il convenuto in sede di controdeduzioni, che, il Collegio, comunque, prende in considerazione in funzione della garanzia delle valutazioni dei motivi di difesa, sono prive di pregio in quanto, ipotizzare la responsabilità di altri senza fornire un principio di prova di, come e quando, altri ipotetici utenti del p.c. abbiano potuto farne uso, costituisce un comodo, quanto ovvio, “discessus”, che non può essere preso in considerazione.
Sul punto risultano persuasive e fondate le osservazioni della Procura, che fa rinvio alle risultanze delle indagini postali, delle quali già si è detto nella ricostruzione in fatto e che qui si intendono richiamate.
Provata la condotta e documentato l’evento nella fattura della Telecom, risulta di per sé, ovviamente, provato il rapporto di causalità, non fosse altro che per la consequenzialità tecnica tra uso del p.c. e fatturazione.
Rimane solo da valutare il profilo soggettivo. In proposito il Collegio non può non rilevare la gravità della colpa del convenuto che, nella sua qualità di amministratore pubblico ha il principale compito di realizzare l’interesse pubblico generale ad una corretta gestione delle risorse pubbliche che, come opportunamente annotato dalla Procura, rivengono dal prelievo fiscale e, quindi, dal sacrificio patrimoniale di ogni contribuente.
Per altro verso lo sperpero di risorse e di energie del pubblico erario, soprattutto in
In ordine all’entità del danno, mentre la domanda va accolta nella misura dell’80% per
Ed invero, ferma restando la validità delle osservazioni appena concluse circa la
Il complessivo danno, quindi, che il Collegio stima congruo ascrivere alla responsabilità
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana – definitivamente
Condanna, altresì, il sunnominato al pagamento delle spese processuali determinate, fino alla pubblicazione della presente sentenza, in complessivi € 204,00.=(Euro duecentoquattro/00.=)
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2008.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to R. FERONE F.to G. GUASPARRI
Depositata in Segreteria il 12 MAGGIO 2009
p.IL DIRIGENTE
Il Funzionario
F.to Dr.Marino Pini