Decreto Presidente Giunta Regione Toscana 14 marzo 2002, n. 10/R. Regolamento per il trattamento dei dati personali particolari (Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 25 marzo 2002). (In G.U. 3ª Serie Speciale n. 41 del 12 ottobre 2002)
Il Presidente della giunta regionale
Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l'art. 125 della Costituzione, cosi come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge n. 675/1996 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e successive integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 227 dell'11 marzo 2002 concernente «Regolamento per il trattamento dei dati personali particolari da parte della giunta regionale della Toscana», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
Emana
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PARTICOLARI
(Art. 22, comma 3-bis, legge n. 675/1996 e art. 5, commi 4, 5 e 5-bis decreto legislativo n. 135/1999)
Articolo 1. Oggetto
1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 22 comma 3-bis della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e dell'art. 5, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Toscana – giunta regionale in materia di dati particolari, con riferimento:
a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dal Capo II del medesimo decreto legislativo n. 135 del 1999;
b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono rilevanti finalità. di interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. l/P/2000 ai sensi dell'art. 22 comma 3-bis della legge n. 675 del 1996.
Articolo 2. Trattamenti di dati particolari. Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. Le tabelle allegate al presente regolamento sotto i numeri da 1 a 45 identificano, con riferimento a specifici trattamenti, i tipi di dati particolari e le operazioni di trattamento strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.