Deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000.-
Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, la gestione amministrativa e la contabilità. Testo coordinato con le modifiche introdotte dalle Deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali: 19/7/2001 (GU n. 265 del 14/11/2001), 10/12/2004 (GU n. 300 del 23/12/2004), 20/1/2005 e 26/1/2005 (G.U. n. 44 del 23/2/2005), 3/2/2005 (G.U. n. 78 del 5 aprile 2005), 19/7/2007 (G.U. n. 192 del 20/8/2007), 6/5/2009 ().G.U. n. 125 del 1/6/2009) e 27/4/2010 (G.U. n. 117 del 21/5/2010). Le modifiche sono in corsivo.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo de Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l'Articolo 33, comma 1-bis, della suddetta legge n. 675/1996, introdotto dall'Articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale prevede che il Garante, con proprio regolamento, definisca: a) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale; b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale; Visto, altresì, il comma 1-quater del medesimo Articolo 33, introdotto dall'Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale demanda ad un regolamento del Garante la ripartizione dell'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali, nonché la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio, della riscossione ed utilizzazione dei diritti di segreteria, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato; Considerato che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, la definizione delle previsioni regolamentari, per motivi di omogeneità, chiarezza e completezza, è stata opportunamente articolata in tre regolamenti attinenti, rispettivamente, all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio del Garante, al trattamento giuridico ed economico del personale, e alla gestione amministrativa e contabilità; Visti gli atti d'ufficio propedeutici alla redazione dei predetti schemi di regolamento e considerato che il personale addetto all'ufficio ha potuto esprimere suggerimenti e proposte al riguardo; Ritenuto di procedere, in conformità all'Articolo 33 della citata legge n. 675/1996 ed ai criteri sistematici sopra richiamati, all'adozione di tre distinti regolamenti concernenti le materie prima richiamate; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; Delibera: 1. Sono adottati i seguenti regolamenti numeri 1/2000, 2/2000 e 3/2000, rispettivamente concernenti: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante; b) il trattamento giuridico ed economico del personale; c) la gestione amministrativa e la contabilità. 2. I regolamenti di cui al punto 1 e le unite tabelle, di cui è richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'Articolo 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente riportati negli allegati A, B e C alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante. Roma, 28 giugno 2000 Il Presidente: RODOTÀ Il relatore: SANTANIELLO Il segretario generale: BUTTARELLI REGOLAMENTO N. 1/2000, SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Capitolo I – Il Garante Articolo 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'Articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata «legge». Ai medesimi fini, si intende altresì: a) per «Garante», l'organo collegiale istituito ai sensi dell'Articolo 30 della legge; b) per «presidente», il presidente del Garante; c) per «componenti», i componenti del Garante; d) per «ufficio», l'ufficio del Garante.
Articolo 2. Il Garante 1. Il Garante: a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività; b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale e conferisce l'incarico ai dirigenti anche generali e delle unità organizzative di primo livello;1 c) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le priorità, emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e ne verifica l'attuazione, in conformità ai principi di cui all'Articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; d) approva il documento programmatico, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; e) richiede pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi consultivi; f) adotta il codice etico dell'ufficio e assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti. [1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]
Articolo 3. Presidente e componenti 1. Il presidente è eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non è raggiunta dopo la terza votazione, è eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. 2. Il presidente: a) rappresenta il Garante; b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori; c) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o del collegio, ed ha il potere di conciliare e transigere; d) coordina l'attività dei componenti nei rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, nell'attività di comunicazione pubblica, nonchè nelle relazioni con le autorità indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorità di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con gli altri organismi internazionali. 3. Il Garante elegge un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. 4. I componenti possono essere incaricati di svolgere compiti specifici o di trattare questioni determinate.
Articolo 4. Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti 1. I componenti dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'Articolo30, comma 4, della legge. 2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilità di cui all'Articolo30, comma 4, della legge, il Garante stabilisce un termine entro il quale l'interessato deve far cessare la situazione di incompatibilità. La deliberazione è adottata con l'astensione dell'interessato. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la situazione di incompatibilità, il Garante dichiara la decadenza del componente ai sensi dell'Articolo30, comma 4, della legge. 4. La durata in carica del componente decorre dalla data di accettazione della nomina. 5. I componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 3, per dimissioni volontarie o per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi. 6. Le dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di comunicazione della loro accettazione da parte del Garante. L'impedimento permanente di cui al comma 5 è accertato dal Garante. 7. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le veci informa immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente.
Articolo 5. Riunioni 1. Il Garante ha sede in Roma e può stabilire proprie forme di rappresentanza presso l'Unione europea e Organismi internazionali. 2. Il Garante si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o con altre idonee tecniche audiovisive e vengono fissate dal presidente anche in base a eventuali calendari di lavoro stabiliti, di regola, con cadenza settimanale a giorno fisso. 3. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti entro il terzo giorno che precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno può essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti, se nessuno dei presenti si oppone. 4. Ciascun componente, indicandone le ragioni, può chiedere la convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due componenti, il presidente la accoglie in ogni caso. 5. Per la validità delle riunioni del Garante è necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il presidente o i componenti, le persone addette all'ufficio o i consulenti. 6. [Il dirigente del servizio di segreteria del collegio svolge le funzioni di segretario, partecipa alle riunioni del collegio] Il segretario generale e il dirigente del servizio di segreteria del collegio partecipano alle riunioni del collegio, salvo che sia da questo altrimenti disposto di volta in volta. Il medesimo dirigente svolge di regola le funzioni di segretario,1 redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta dai componenti del Garante. In caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero qualora il Garante lo reputi opportuno, le funzioni di segretario possono essere svolte da un dipendente designato dal Garante o dal componente più giovane. 7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario generale. 8. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno. 9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica in caso di esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di adozione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1, lettera l), della legge, di approvazione del documento programmatico, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, ovvero allorchè occorre disporre accertamenti relativamente ai trattamenti di cui all'Articolo 4 della legge. [1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]
Articolo 5-bis1 Il comitato scientifico, costituito con deliberazione del Garante che ne disciplina l'attività e il funzionamento, svolge funzioni consultive e di proposta in collaborazione con il collegio. Il comitato è composto da personalità indipendenti e competenti nella promozione delle libertà e dei diritti fondamentali e dai componenti e segretari generali cessati dall'incarico. [1. Comma aggiunto dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]
Capitolo II – L'Ufficio Articolo 6. Attività dell'Ufficio 1. L'attività dell'ufficio è improntata al metodo della programmazione per funzioni-obiettivo, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione di cui all'Articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e all'Articolo 33, comma 1-sexise, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il Garante, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, definisce i principali obiettivi e risultati da realizzare in relazione alle risorse umane, tecnologiche e finanziarie assegnate, le priorità e i principali indicatori di parametri di misurazione e valutazione, specificando gli eventuali obiettivi di miglioramento, progetti speciali e scadenze intermedie. Il segretario generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi rispondono, nell'ambito di competenza, del risultato dell'attività dell'ufficio e delle sue articolazioni. 2. Il Garante verifica i risultati dell'attività dell'ufficio anche sulla base delle notizie di cui all'Articolo 9, comma 4, lettera e), e si avvale a tal fine del servizio di controllo interno.
Articolo 7. Il segretario generale 1. Il segretario generale è nominato per la durata del mandato del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a [trenta] sessanta1 giorni dalla data di insediamento del nuovo collegio. La nomina può essere rinnovata alla scadenza. 2. Il segretario generale coordina l'attività dei dipartimenti e dei servizi e dei dirigenti anche generali1. A tal fine: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni e l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle direttive generali di cui all'Articolo 2, coordinando l'attività dei dirigenti generali o1 dei dipartimenti e dei servizi e degli altri titolari di incarichi di responsabilità, indirizzandone l'attività anche attraverso riunioni periodiche e specifici progetti e sostituendosi ad essi in caso di inerzia o di inottemperanza; b) promuove la più ampia partecipazione del personale alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi, e l'informazione interna sull'attività svolta o in programma, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici su cui deve basarsi, di regola, l'attività dell'ufficio, nonchè attraverso riunioni periodiche e gruppi di lavoro; c) è sentito dal Garante e può formulare ad esso proposte in relazione agli obiettivi, ai programmi, alle priorità e alle direttive generali di cui all'Articolo 2; d) esercita i poteri delegati dal Garante o dal presidente; e) esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti e ai servizi in conformità al regolamento di contabilità; f) richiede pareri nell'ambito di competenza e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza dell'ufficio; g) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti non di competenza del Garante o del presidente e può conciliare e transigere; h) esercita le attribuzioni di cui all'Articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il segretario generale assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla propria attività e su quella dell'ufficio. 4. Il trattamento economico del segretario generale è determinato dal Garante sulla base dei criteri previsti dall'Articolo27 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, nonchè dall'Articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 4-bis.1Il segretario generale può avvalersi di uno o più vice segretari generali, nominati dal Garante su sua proposta. Per la durata dell'incarico e per la nomina si applica il comma 1. [1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]
Articolo 8. Organizzazione generale dell'ufficio 1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai seguenti principi: a) efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell'attività amministrativa; b) determinazione delle competenze secondo organicità e omogeneità, tenendo conto del criterio dell'articolazione per funzioni delle attività strumentali amministrative e tecnologiche e dell'articolazione per materie o tematiche delle altre attività specie in ambito giuridico; c) previsione di servizi stabili nel quadro di una organizzazione flessibile e adattabile a mutate esigenze; d) integrazione e piena cooperazione tra i servizi; e) incentivi alla formazione del personale anche attraverso avvicendamenti periodici negli incarichi; f) possibilità di istituire unità temporanee di primo e secondo livello per svolgere specifici compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo, anche mediante l'utilizzazione di professionalità esterne nei modi di cui all'Articolo33, comma 4, della legge; g) utilizzazione di personale compreso nel ruolo organico o collocato fuori ruolo in conformità al rispettivo ordinamento, ovvero assunto con contratto a tempo determinato anche per favorire la specializzazione di giovani laureati, in conformità al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'ufficio. 2. L'ufficio è articolato in unità organizzative di primo e di secondo livello. Con deliberazione del Garante possono essere istituite articolazioni di livello superiore composte da unità organizzative di primo livello.1 3. Le unità organizzative di primo livello sono i dipartimenti e i servizi. 4. Le unità organizzative di secondo livello sono le ulteriori strutture di cui si compongono i dipartimenti e i servizi. 5. Presso il Garante sono istituiti i seguenti servizi: a) servizio di segreteria del collegio; b) servizio relazioni istituzionali; c) servizio relazioni comunitarie e internazionali; d) servizio relazioni con i mezzi di informazione; e) servizio studi e documentazione. Con successiva deliberazione è istituito presso il Garante il servizio di controllo interno. Presso la Segreteria generale sono istituiti un ufficio di segreteria, un direttore di gestione, un direttore di supporto,1 la segreteria di sicurezza, l'ufficio archivio e protocollo e l'unità organizzativa di primo livello denominata ufficio2 relazioni con il pubblico. Sono istituiti i seguenti dipartimenti: a) realtà economiche e produttive; b) libertà pubbliche e sanità; c) comunicazioni e reti telematiche; d) dipartimento risorse umane; e) dipartimento amministrazione e contabilità; f) dipartimento contratti e risorse finanziarie; g) [dipartimento vigilanza e controllo] dipartimento attività ispettive e sanzioni;3 h) dipartimento risorse tecnologiche i) dipartimento registro dei trattamenti 6. Il Garante individua, su proposta del segretario generale, i compiti dei servizi e dei dipartimenti e istituisce le unità temporanee di primo livello di cui al comma 1, lettera f). 7. Il Garante si avvale anche dell'opera di consulenti ed esperti, nonchè di dirigenti non preposti ad unità organizzative di primo livello. [1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005] [2. Così modificato dalla Deliberazione n. 6 del 3 febbraio 2005, in G.U. n. 78 del 5 aprile 2005] [3. Così modificato dalla Deliberazione n. 2 del 20 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]
Articolo 9. Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello 1. Il Garante individua i dipartimenti e i servizi e procede all'eventuale [graduazione delle funzioni dirigenziali] graduazione delle funzioni dirigenziali anche di dirigenti generali1 sulla base della natura e della rilevanza dei compiti attribuiti a ciascuna unità organizzativa. Il Garante individua anche le funzioni dirigenziali che non comportano la responsabilità di unità organizzative e procede alla relativa graduazione. 2. Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unità organizzative di primo livello e di coordinamento1 di regola a personale compreso nel ruolo organico, per la durata non superiore al biennio e rinnovabile. 3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti anche a personale non compreso nel ruolo organico, assunto con contratto a tempo determinato o collocato fuori ruolo in conformità ai rispettivi ordinamenti, ivi compresi magistrati ordinari e amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti universitari e dirigenti di pubbliche amministrazioni. 4. I dirigenti: a) dirigono, coordinano e controllano le unità organizzative cui sono preposti e i processi che da essi dipendono, svolgono gli altri compiti di coordinamenti affidati1, curano l'attuazione dei rispettivi compiti e obiettivi secondo le direttive stabilite e adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, di spesa e di acquisizione delle entrate ad essi delegati; b) rispondono della gestione delle risorse assegnate; c) assegnano la trattazione degli affari di competenza alle unità organizzative di secondo livello o nell'ambito del dipartimento o del servizio; d) curano le valutazioni del personale in conformità al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale; e) assicurano, anche attraverso strumenti informatici e telematici, una tempestiva informazione interna sull'attività anche contrattuale di competenza, e predispongono una relazione di sintesi sulle attività svolte nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno, trasmettendola al segretario generale che informa il Garante; f) formulano proposte ed esprimono pareri al segretario generale e, d'intesa con lui, al Garante anche nell'ambito delle relative riunioni, ove richiesto; g) esercitano le funzioni di cui all'Articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il segretario generale, su proposta del dirigente competente, individua con propria determinazione le eventuali unità di secondo livello e ne conferisce la responsabilità al personale con qualifica di funzionario. [1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]
Articolo 10. Reggenza delle unità organizzative 1. In caso di protratta assenza o di impedimento del dirigente preposto all'unità organizzativa, il Garante può attribuire, sentito il segretario generale, la responsabilità dell'unità ad un altro dirigente o a un funzionario di provata esperienza. Al funzionario può essere attribuita anche, per motivate esigenze e per la durata di un anno rinnovabile per due volte, una funzione dirigenziale individuata ai sensi dell' Articolo 9, comma 1, o la responsabilità di una unità temporanea di primo livello individuata ai sensi dell'Articolo 8, comma 6 , nel limite dei posti di dirigente non coperti nel ruolo organico dell'Ufficio, con diritto alla retribuzione iniziale di livello della qualifica di dirigente, ove superiore a quella in godimento. 2. In caso di protratta assenza o impedimento del funzionario preposto ad una unità organizzativa di secondo livello, la sostituzione è disposta dal segretario generale su proposta del dirigente competente.
Articolo 11. Assistenti dei componenti 1. Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a due assistenti e un addetto di segreteria, scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato. 2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello spettante in base alla qualifica. 3. Gli assistenti [possono svolgere] svolgono1 altre funzioni presso l'ufficio, secondo modalità prestabilite d'intesa tra il componente cui sono assegnati e il segretario generale. [1. Così modificato dalla Deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2005, in G.U. n. 44 del 23 febbraio 2005]
Articolo 12. Custodia degli atti riservati 1. Con provvedimento del Garante è istituita una segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acquisiti ai sensi dell'Articolo 32, commi 6 e 7, della legge. Alla segreteria è preposto il segretario generale e un numero di addetti dell'ufficio non superiore a cinque unità, assegnati tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'Articolo 4, comma 1 lettera b), della legge è regolato dal Garante in conformità ai criteri osservati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato.
Capitolo III – Procedimenti Articolo 13. Trasparenza partecipazione e contraddittorio 1. L'ufficio ispira la propria attività ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Con successivi regolamenti il Garante determina la durata dei procedimenti amministrativi di competenza, non individuata da leggi o altri regolamenti, e detta disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio.
Articolo 14. Assegnazione degli affari e responsabile del procedimento 1. Il segretario generale assegna l'affare al dipartimento o al servizio competente o individua il dipartimento o servizio competente relativamente agli affari di competenza di più unità organizzative. Il relativo dirigente assegna la competenza del procedimento all'unità organizzativa di secondo livello, se esistente, ovvero a sè o ad altro dipendente. 2. Le generalità del responsabile del procedimento sono indicate nella comunicazione dell'avvio del procedimento. 3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività preliminare e istruttoria e per la definizione del procedimento, in conformità alle norme applicabili e alle istruzioni impartite.
Articolo 15. Relatore 1 1. Per gli atti per i quali si provvede con deliberazione del Garante, la competente unità organizzativa verifica la completezza della documentazione utile, predispone lo schema dell'atto o provvedimento e delle osservazioni e li sottopone al segretario generale entro il decimo antecedente la riunione, affinché formuli, ove necessario, le osservazioni. Lo schema, le osservazioni e la documentazione sono formati e posti a disposizione del presidente e dei componenti, anche mediante strumenti informatici e telematici, senza ritardo e comunque entro il quinto antecedente la riunione. Sono posti a disposizione senza ritardo anche gli eventuali aggiornamenti necessari. 2. Il presidente designa il relatore tra i componenti o svolge personalmente tale funzione. 3. Sulla base del materiale di cui al comma 1, il relatore presenta la proposta al collegio che, nei casi in cui si discosti dallo schema conclusivo dell'ufficio, deve essere adeguatamente motivata; può altresì, ove lo ritenga necessario, chiedere di rinviare la discussione ai fini di quanto previsto dal comma 4. 4. Quando la natura del procedimento lo richiede, il relatore può essere designato anche prima del quinto giorno antecedente alla riunione, affinché possa seguire la trattazione prospettando la necessità di approfondimenti, anche ove questi richiedano attività istruttorie, nonché proprie valutazioni, anche in relazione ad indirizzi e criteri generali definiti dal collegio ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lett. a), nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 14. 5. In caso di attività procedimentali di particolare rilievo, su proposta del relatore o di un componente, i dirigenti e i funzionari interessati possono essere chiamati ad esporre al collegio, anche prima della definizione del procedimento, risultati e valutazioni dell'attività svolta. 6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il presidente e i componenti possono chiedere alla competente struttura di fornire la documentazione utile e avvalersi della consultazione diretta di atti e documenti del protocollo e dell'archivio. [1. Così sostituito dalla Deliberazione n. 32 del 19 luglio 2007, in G.U. n. 192 del 20 agosto 2007]
Capitolo IV – Disposizioni varie Articolo 16. Bollettino 1. Il Garante promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati i provvedimenti più significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Su richiesta dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le relative generalità. 2. Il Bollettino è edito anche attraverso strumenti telematici. 3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'Articolo 40 della legge, in particolare mediante il bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.
Articolo 17. Rappresentanza e difesa 1. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante è assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Articolo 18. Diritti di segreteria 1. Il Garante stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare dei diritti di segreteria inerenti, in particolare, ai ricorsi, alle richieste di autorizzazione e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto anche dei relativi costi di gestione, nonchè le modalità del loro pagamento. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.
Capitolo V – Disposizioni finali Articolo 19. Disposizioni regolamentari in vigore 1. Ai sensi dell'Articolo 33, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'Articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, rimangono in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1, 6, 12, commi da 1 a 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
Articolo 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
REGOLAMENTO N. 2/2000, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Testo aggiornato in base ai seguenti provvedimenti: – Deliberazione n. 20 del 15 dicembre 2005 (G.U. n. 22 del 27 gennaio 2006) – Deliberazione n. 10 del 10 dicembre 2004 (G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004) - Deliberazione n. 20 del 18 dicembre 2003 (G. U. n. 24 del 30 gennaio 2004) - Deliberazione del 14 marzo 2001 (G. U. n. 185 del 10 agosto 2001)
TITOLO I – Stato giuridico e trattamento economico Capitolo I – Principi generali Articolo 1. Principi generali e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorità, nonchè, ove compatibili, al personale collocato fuori ruolo, comandato o distaccato da altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici, ovvero assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per quanto non previsto da clausole negoziali. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'Articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata «legge». Ai medesimi fini, si intende altresi': a) per «Garante», l'organo collegiale istituito ai sensi dell'Articolo 30 della legge; b) per «presidente», il presidente del Garante; c) per «componenti», i componenti del Garante; d) per «Ufficio», l'Ufficio del Garante. Articolo 2. Rinvio ad altre disposizioni 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e, in via residuale, quelle che disciplinano il rapporto di lavoro privato. 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, in conformità a quanto previsto dall'Articolo33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'Articolo1, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 51. Il regolamento recepisce gli accordi negoziali in materia con le organizzazioni sindacali. Articolo 3. Adeguamento 1. Il presente regolamento è adeguato periodicamente alle modifiche intervenute, riguardo al trattamento giuridico ed economico del personale, nelle disposizioni e negli accordi di cui all'Articolo 2.
Capitolo II – Stato giuridico del personale Articolo 4. Stato giuridico del personale 1. Il personale di ruolo è inquadrato nelle aree dirigenziale, direttiva, operativa ed esecutiva secondo la professionalità, il livello di responsabilità, l'autonomia della funzione svolta e la complessità delle mansioni attribuite. 2. L'area dirigenziale comprende la qualifica di dirigente. 3. L'area direttiva comprende la qualifica di funzionario. 4. L'area operativa comprende la qualifica di impiegato che è articolata nelle seguenti fasce retributive: a) fascia A; b) fascia B; c) fascia C; d) fascia D. 5. L'area esecutiva comprende la qualifica di commesso che è articolata nelle seguenti fasce retributive: a) fascia A; b) fascia B; c) fascia C; d) fascia D. Articolo 5. Reclutamento del personale: criteri generali 1. L'assunzione del personale avviene tramite le procedure di reclutamento di cui all'Articolo36 e all'Articolo28, in quanto compatibile, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall'Articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nell'accesso alle diverse qualifiche e nello sviluppo professionale, è garantita pari opportunità tra uomini e donne. 2. Nell'espletamento delle procedure di reclutamento, l'Autorità assicura adeguata pubblicità e adotta modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità, la celerità e l'economicità delle procedure, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. 3. L'Autorità determina, di volta in volta, i posti da mettere a concorso, secondo le concrete esigenze. 3-bis. LÕAutorità può bandire annualmente procedure selettive nel limite del 40% dei posti disponibili nelle diverse qualifiche, avuto riguardo alle disponibilità di bilancio e su proposta del segretario generale, alle quali possono partecipare i dipendenti di ruolo dellÕUfficio che non abbiano demeritato e che siano in possesso del titolo di studio prescritto per lÕaccesso alle aree e che abbiano maturato unÕanzianità presso lÕUfficio di almeno due anni, oltre ai seguenti ulteriori requisiti: a) per lÕaccesso allÕarea dirigenziale, siano collocati nella scala stipendiale dei funzionari in un livello non inferiore al 21¡; b) per lÕaccesso alla qualifica di funzionario, siano collocati nella fascia A della scala stipendiale degli impiegati operativi; c) per lÕaccesso alla qualifica di impiegato operativo, siano collocati nella fascia A della corrispondente scala stipendiale degli impiegati esecutivi. Possono essere altresi' ammessi a partecipare alle procedure selettive per le sole qualifiche di funzionario ed impiegato operativo, e per particolari profili professionali determinati annualmente dallÕAutorità, i dipendenti in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per lÕaccesso alla relativa qualifica, che non abbiano demeritato, che siano collocati nella fascia A della corrispondente scala stipendiale e che abbiano maturato unÕanzianità in qualifiche corrispondenti a quelle considerate per lÕinquadramento nel ruolo organico dellÕUfficio di almeno cinque anni, di cui almeno quattro presso il Garante. Le procedure selettive si svolgono sulla base di valutazione comparativa dei candidati ammessi alle selezioni e di una prova selettiva determinata nel bando. 4. I bandi di concorso sono emanati, su deliberazione del Garante, dal Presidente e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità. 5. Nella composizione delle commissioni di esame l'Autorità si adegua ai principi di cui all'Articolo36, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 6. Requisiti generali 1. Possono partecipare alle procedure di cui all'Articolo5, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali: a) essere cittadino italiano o cittadino italiano non appartenente alla Repubblica o cittadino appartenente ad un Paese dell'Unione europea; b) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche; c) età non inferiore agli anni diciotto. 2. I concorsi per l'inquadramento nel ruolo organico delle varie qualifiche e fasce retributive del personale sono banditi, di regola, per il livello iniziale di ciascuna qualifica. 3. I criteri di svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni di esami sono precisati nei relativi bandi. 4. I requisiti di cui al presente Articolo devono essere posseduti all'atto dell'assunzione in ruolo, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande. Articolo 7. Assunzione e periodo di prova 1. I candidati dichiarati vincitori al termine delle procedure selettive sono assunti con contratto individuale di lavoro subordinato. 2. Il periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente, ha la durata di sei mesi per il personale appartenente all'area direttiva e di tre mesi per il personale appartenente alle aree operativa ed esecutiva, a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio. 3. Il periodo di prova è prolungato per un periodo di tempo uguale a quello di assenza dal servizio a qualunque titolo. 4. Entro trenta giorni dal termine del periodo di prova, ove questo sia giudicato favorevolmente dal segretario generale sulla base di una relazione presentata dal responsabile del dipartimento o del servizio di appartenenza, i vincitori sono confermati in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso o della procedura selettiva approvata dall'Autorità. In caso di esito sfavorevole, viene dichiarata dall'Autorità la risoluzione del rapporto di lavoro e il dipendente ha titolo ad una indennità di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annui previsti, rilevanti per il trattamento di quiescenza. 5. Il personale collocato fuori ruolo presso l'Autorità o assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato o comandato, che ha partecipato al concorso o alla procedura selettiva risultandone vincitore può essere esentato dal periodo di prova, semprechè il servizio prestato presso l'Autorità sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso. 6. In caso di assenza per malattia durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto all'intera retribuzione per i primi trenta giorni di assenza, alla metà per i successivi sessanta giorni; trascorsi tali periodi, e perdurando l'assenza, il dipendente è collocato in aspettativa, senza retribuzione, per altri novanta giorni. 7. Qualora la malattia dipenda da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione integrale per il periodo di un anno; l'Autorità ha diritto di recuperare quanto eventualmente erogato dall'INAIL per il periodo d'assenza. 8. Trascorsi i periodi di assenza di cui sopra, qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio, è dichiarata la cessazione del rapporto, attribuendosi al dipendente stesso il trattamento economico di cui al comma 4.
Capitolo III – Doveri Articolo 8. Obblighi 1. Il dipendente deve prestare la propria attività con lealtà, diligenza e spirito di collaborazione, in conformità alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni interne e al codice etico, nell'interesse esclusivo dell'Autorità. 2. Il dipendente deve osservare l'orario di lavoro, mantenere il segreto di ufficio in conformità alle leggi ed assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di indirizzo generale e particolare e alle altre istruzioni impartite. 3. Nell'assolvimento dei propri compiti il dipendente deve attuare le misure disposte e le istruzioni impartite dall'amministrazione in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui è destinatario; deve inoltre promuoverne la conoscenza e vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del personale subordinato. Articolo 9. Divieti e incompatibilità 1. Il personale in servizio presso l'Autorità deve osservare i divieti e le incompatibilità stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dal codice etico approvato dal Garante. Articolo 10. Responsabilità civile 1. Il dipendente è responsabile, per dolo o colpa grave, dei danni arrecati all'Autorità o a terzi. 2. L'Autorità può in via cautelare assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente ovvero quanto possa a lui competere in caso di cessazione dal servizio, qualora il dipendente ammetta la propria responsabilità per il danno subi'to dall'Autorità. Resta salva la facoltà dell'Autorità di proporre ogni altra azione per la tutela del proprio credito.
Capitolo IV – Orario di lavoro Articolo 11. Orario di lavoro 1. L'orario settimanale ordinario di lavoro è di 37 ore e 30 minuti primi articolato su cinque giorni lavorativi e decorre, di norma, dal lunedi' al venerdi'. Le modalità di applicazione dell'orario di lavoro sono stabilite con ordine di servizio. 2. L'Autorità può instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale in riferimento a particolari esigenze funzionali, ai quali si applicano, per quanto non previsto dal presente regolamento o con successivi atti dell'Autorità, le disposizioni vigenti nel pubblico impiego. 3. L'Autorità può sperimentare forme di lavoro a distanza anche in applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia. 4. In relazione a comprovate esigenze dei dipendenti o a motivate necessità funzionali dell'ufficio, l'orario di lavoro può essere modificato per alcuni dipendenti, anche richiedendone la reperibilità nei giorni non lavorativi. 5. Nei limiti della flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può chiedere di fruire di permessi brevi per esigenze personali, da compensare con prestazioni aggiuntive rese nel medesimo o in altri giorni lavorativi. Articolo 12. Riposo settimanale 1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che di regola coincide con la domenica o con altro giorno indicato a seconda della confessione religiosa d'appartenenza, e non presta di regola servizio negli altri giorni festivi. 2. Il personale, ove sia chiamato in via eccezionale a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale o in altro giorno festivo, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente successive. 3. Le prestazioni di cui al comma 2, di durata pari o inferiore alle quattro ore, danno titolo ad un permesso orario di durata corrispondente da fruire all'inizio o al termine dell'orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive. 4. Per le prestazioni rese ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, il dipendente ha diritto alla remunerazione prevista per il lavoro straordinario. Articolo 13. Festività e giornate semifestive o feriali non lavorative 1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge e il 29 giugno, festività patronale di Roma. Al dipendente che svolge attività lavorativa in tali giornate spetta il compenso previsto dall'Articolo 14, comma 4. Qualora il giorno festivo coincida con il giorno di riposo settimanale, trova applicazione il regime relativo alle prestazioni rese nel giorno di riposo settimanale di cui all'Articolo 12. 2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In tali giorni, fermi restando i termini di inizio dell'orario di lavoro, la durata del normale orario di lavoro giornaliero è ridotta a cinque ore. Al personale che in dette giornate svolga attività lavorativa oltre le cinque ore spetta il compenso previsto dall'Articolo 14, comma 3. 3. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui, in particolare il sabato, il personale non è normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della concentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni, ai sensi dell'Articolo 11. Al personale che svolga attività lavorativa in tali giornate è riconosciuto il trattamento previsto dall'Articolo 14, comma 4. Articolo 14. Lavoro straordinario e riposi compensativi 1. I dipendenti operativi ed esecutivi sono tenuti a svolgere prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario previsto nel contratto, qualora ricorrano eccezionali e comprovate esigenze di servizio. 2. Le ore di lavoro straordinario, compreso quello festivo infrasettimanale e notturno, sono retribuite secondo le modalità previste per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, a richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabile dell'unità organizzativa nella quale operano, possono essere compensate con un numero di ore libere corrispondenti da fruire di norma, compatibilmente con le esigenze di servizio, non oltre il mese successivo. 4. Le prestazioni effettuate dai funzionari in giorni feriali non lavorativi sono recuperate, previa autorizzazione del responsabile dell'unità organizzativa nella quale operano, con un numero di ore libere corrispondenti da fruire, di norma, non oltre il mese successivo, oppure sono remunerate con i compensi previsti per il lavoro straordinario. 5. Il personale che fornisca prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro nell'arco di tempo compreso fra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, ha titolo ad un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata. 6. In considerazione delle esigenze connesse all'espletamento dei servizi d'istituto, il segretario generale, sentiti i dirigenti dei dipartimenti e dei servizi, determina annualmente il numero di ore di lavoro straordinario che può essere effettuato dal personale dell'area operativa ed esecutiva. Il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuabile da ciascun dipendente non può superare il limite annuo definito ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni. Per comprovate ed eccezionali esigenze d'ufficio relative a singoli casi, il limite può essere elevato. 7. Le prestazioni lavorative eventualmente rese oltre il monte ore assegnato a ciascun dipendente danno diritto a riposi compensativi. 8. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede mensilmente a programmare le prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato, in relazione agli obiettivi da raggiungere.
Capitolo V – Congedi ed aspettative Articolo 15. Ferie e festività soppresse 1. Nel corso di ciascun anno solare i dipendenti hanno diritto a periodi di ferie nelle seguenti misure: a) durante l'anno solare in cui è avvenuta l'assunzione, due giorni lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di inizio del servizio ed il 31 dicembre successivo, con eventuale arrotondamento dell'unità superiore, fino ad un massimo annuo di ventitrè giorni; b) per gli anni successivi: ventitrè giorni lavorativi, per anzianità di servizio fino a quattro anni; ventisei giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre i quattro e fino a dodici anni; trenta giorni lavorativi, per anzianità di servizio superiore a dodici anni. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nel computo dell'anzianità di servizio si considera anche quella maturata in pubbliche amministrazioni anteriormente all'inquadramento nel ruolo organico. 3. I dipendenti hanno inoltre diritto nell'arco dell'anno a sei giorni di permesso retribuito ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937, due dei quali possono essere fruiti anche frazionatamente mediante permessi orari. 4. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate e tempestivamente comunicate all'Autorità, qualora abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per piu' di un giorno. 5. Le ferie si riducono nei soli casi previsti da disposizioni di legge, ad eccezione dei permessi di cui all'Articolo33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Per eccezionali esigenze di servizio le ferie possono essere rinviate o anche interrotte, fermo il diritto da parte del dipendente di fruirne o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferiscono e comunque entro il termine tassativo del 30 settembre dell'anno successivo. In tali casi si ha diritto al rimborso delle eventuali spese che si dimostri di avere sostenuto nella circostanza. 7. Per i dipendenti che cessino dal servizio per qualsiasi causa senza aver potuto fruire delle ferie spettanti al momento della cessazione, è riconosciuta una indennità commisurata ai giorni di ferie spettanti e non goduti. 8. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 7, le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate mese intero. Articolo 16. Permessi straordinari retribuiti 1. Oltre alle ferie, ai dipendenti sono riconosciuti, a domanda, i seguenti periodi di permesso straordinario retribuito: a) fino a dieci giorni di calendario complessivi nell'arco dell'anno solare per giustificati motivi personali o familiari; b) quindici giorni continuativi di calendario in occasione di matrimonio; c) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate di pubbliche autorità o per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche ed amministrative, per il Parlamento Europeo e nei referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ovvero per osservare periodi contumaciali in relazione a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi o per donazione di sangue, nonchè in tutti gli altri casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per i quali siano emanate dall'Autorità speciali disposizioni. 2. I permessi straordinari di cui al comma 1, lettera a), qualora non sia necessaria un'assenza dal servizio per l'intera giornata, possono essere fruiti mediante permessi orari retribuiti, di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestività) entro il limite annuo di due giornate ovvero di cinque giornate nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso strutture sanitarie. In ogni caso, i permessi orari a valere sui permessi straordinari di cui al comma 1, lettera a) non possono eccedere complessivamente le cinque giornate all'anno. Articolo 17. Aspettativa per motivi personali o di famiglia 1. Per particolari motivi personali o di famiglia il dipendente può, a domanda, essere collocato in aspettativa fino al massimo di un anno. 2. L'Autorità provvede sulla domanda entro trenta giorni e può non accoglierla qualora la ritenga non adeguatamente giustificata, ovvero, per motivate ragioni di servizio, rinviarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. 3. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione. Articolo 18. Permessi e aspettativa per motivi di studio e di lavoro 1. I dipendenti che seguono regolari corsi di studio in Italia ovvero all'estero, presso università o altri istituti pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali, ovvero presso altri istituti, possono essere esentati, limitatamente alla durata del corso, dall'obbligo di fornire prestazione eccedenti l'orario ordinario di lavoro ed hanno titolo a fruire di permesso straordinario retribuito per i giorni in cui debbano sostenere prove di esame e per il tempo necessario per il viaggio. 2. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio o attività di formazione all'estero, ovvero sia assegnatario di borse di studio all'estero che comportino la frequenza ai corsi per i quali sussista un rilevante interesse per l'amministrazione, può, a domanda, semprechè non vi ostino ragioni di servizio, essere autorizzato a fruire di un periodo di astensione dal servizio fino ad un massimo di due anni. 3. Durante il periodo di astensione dal servizio di cui al comma 2 il dipendente non ha diritto alla retribuzione, salva l'eventuale possibilità di usufruire della concessione di un contributo secondo le modalità e la misura definita dall'Autorità. Articolo 19. Assenze per malattia e aspettativa per motivi di salute 1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute, sia nell'impossibilità di prestare servizio, ha diritto alla retribuzione per un periodo che non può superare complessivamente novanta giorni nel corso di dodici mesi. Ai fini del computo di tale periodo si sommano tutti i giorni di assenza per malattia o aspettativa per motivi di salute verificatisi nel corso degli anzidetti dodici mesi. 2. Esaurito il periodo di assenza per malattia di cui al comma 1, il dipendente che non sia in condizioni di riprendere il servizio è collocato in aspettativa. 3. L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore a due anni. 4. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nell'arco di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a novanta giorni. 5. Il dipendente che per ragioni di salute sia impossibilitato a prestare servizio deve segnalare tale circostanza all'Autorità senza ritardo, fornendo tutte le indicazioni utili per effettuare eventuali visite mediche domiciliari. Le visite di controllo delle assenze per malattia o infermità del dipendente sono disposte a mezzo dei servizi sanitari previsti dalla normativa in materia. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilità, fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni, compresi quelli festivi e le domeniche, il dipendente deve farsi trovare nel domicilio comunicato all'Autorità per consentire l'effettuazione delle visite di controllo. 6. In tutti i casi in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente deve darne comunicazione all'Autorità, la quale ha diritto a recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti. Articolo 20. Tutela della maternità e della paternità 1. Al personale si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53. 2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1204 del 1971, nonchè agli altri soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 903 del 1977, spetta l'intera retribuzione. 3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'Articolo7, comma 1, della citata legge n. 1204 del 1971, i primi trenta giorni di assenza sono considerati permessi straordinari retribuiti. Per il restante periodo di astensione facoltativa, alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri, spetta la retribuzione ridotta al trenta per cento. 4. Nei casi previsti dall'Articolo7, comma 4, della medesima legge n. 1204, i predetti soggetti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a otto anni. Dopo il compimento del primo anno di età del bambino e sino al compimento del terzo anno i predetti soggetti hanno diritto a trenta giorni di permessi straordinari retribuiti per ciascun anno di vita del bambino. I predetti soggetti hanno diritto a cinque giorni di permessi straordinari retribuiti per malattia del bambino di età compresa tra tre e otto anni. Articolo 21. Validità dei periodi di aspettativa 1. I periodi di aspettativa per motivi di salute sono computati per intero ai fini della progressione economica, di carriera e del trattamento di quiescenza e non riducono le ferie. I periodi di aspettativa per servizio militare, ovvero per la frequenza di corsi di studio all'estero di cui all'Articolo18, comma 2, sono computati per intero ai fini della progressione economica, di carriera e del trattamento di quiescenza, ma non ai fini della maturazione delle ferie.
Capitolo VI – Missioni e comandi Articolo 22. Missioni 1. Ai fini dello svolgimento di particolari compiti di istituto, i dipendenti possono essere inviati in missione in località italiane ed estere. 2. Le missioni non possono superare complessivamente il periodo di tre mesi nel corso di un anno, salvo, per periodi superiori e in relazione a particolari incarichi, il consenso espresso dell'interessato. 3. Al personale in missione si applica il trattamento economico individuato con successiva deliberazione del Garante in conformità a quanto previsto dall'Articolo 2. Per specifiche esigenze che non permettono l'uso di altri mezzi di trasporto, ovvero per altre particolari situazioni oggetto di preventiva autorizzazione, i rimborsi spese possono comprendere spese sostenute per l'uso di taxi o di noleggio auto. 4. Al personale inviato all'estero per periodi superiori ad un mese, per motivi di studio o di formazione professionale, è riconosciuto, in sostituzione del trattamento di missione, un contributo forfettario nella misura determinata dall'Autorità. Articolo 23. Comandi 1. In casi particolari di interesse dell'Autorità, i dipendenti possono essere comandati presso amministrazioni o enti pubblici, presso altre autorità indipendenti, presso istituzioni comunitarie o internazionali, ovvero presso autorità di garanzia in materia di protezione dei dati personali operanti in altri Paesi. 2. Il comando è prorogabile qualora permanga l'interesse che lo giustifica. 3. Il provvedimento stabilisce le relative modalità di attuazione anche in relazione alla durata e al trattamento economico. Durante il comando, i dipendenti sono considerati in ogni caso in servizio.
Capitolo VII – Sanzioni disciplinari e procedimento Articolo 24. Sanzioni disciplinari 1. Per la violazione dei suoi doveri, il dipendente è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) note di censura per l'inosservanza di disposizioni di legge o di ordini di servizio; b) multe inflitte anche per assenze ingiustificate dal lavoro, che comportano la mancata corresponsione della retribuzione da quattro ore all'intero trattamento giornaliero; c) sospensione dal servizio e della retribuzione fino ad un anno; d) licenziamento. 2. I richiami verbali o scritti in caso di mancanze lievi non costituiscono sanzioni disciplinari ai fini dell'applicazione del presente Capitolo e sono adottati dal segretario generale o dal dirigente del dipartimento o del servizio presso il quale il dipendente presta servizio. 3. In caso di mancanze gravi, le note di censura sono adottate per i dirigenti dal Garante su proposta del segretario generale e per il rimanente personale dal segretario generale su proposta del dirigente presso cui presta servizio il dipendente, sentito il dirigente del Dipartimento risorse umane. 4. La sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione fino ad un anno è inflitta per gravi violazioni delle norme di condotta applicabili al personale. Il licenziamento è inflitto per fatti di particolare gravità e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 5. Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione è riconosciuto un assegno alimentare di misura pari a quello corrispondentemente previsto dal regolamento del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'applicazione della predetta sanzione comporta l'impossibilità della presa in esame dell'interessato ai fini di eventuali promozioni per i successivi tre anni, nonchè la sospensione dello scatto di anzianità per i successivi due anni. Articolo 25. Procedimento disciplinare 1. Gli addebiti suscettibili di configurarsi come infrazione disciplinare diversa dalla nota di censura sono comunicati per iscritto al dipendente, entro cinque giorni dalla loro formale conoscenza, dal dirigente del Dipartimento risorse umane, il quale effettua senza indugio gli accertamenti del caso, sentito anche l'interessato, direttamente o mediante un funzionario delegato. 2. Qualora non si pervenga alla loro immediata archiviazione, gli addebiti sono contestati all'interessato per iscritto entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1. L'interessato ha accesso agli atti e ai documenti relativi agli accertamenti che lo riguardano e può ulteriormente sviluppare la sua difesa nei successivi venti giorni. 3. Entro ulteriori dieci giorni, il dirigente del Dipartimento risorse umane può ordinare l'archiviazione degli atti o disporre ulteriori accertamenti da svolgersi entro il medesimo termine ovvero trasmettere gli atti al segretario generale proponendo l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. Qualora ritenga invece applicabile una piu' grave sanzione, deferisce il dipendente al Consiglio di disciplina proponendo la relativa sanzione. 4. Il Consiglio di disciplina è composto dal segretario generale e da due dirigenti o equiparati estratti a sorte tra quelli in servizio presso il Garante, fatta eccezione del dirigente del Dipartimento risorse umane e del dirigente della struttura presso cui presta servizio il dipendente interessato. Per i casi relativi al personale dirigente, il consiglio di disciplina è composto da due componenti del Garante e dal segretario generale. 5. Il Consiglio acquisisce gli atti e la relazione che li accompagna e decide sulle sanzioni disciplinari proposte con la partecipazione del dipendente interessato, eventualmente assistito da persona di sua fiducia o da una organizzazione dallo stesso indicata, nel termine di trenta giorni prorogabile per una sola volta per un periodo corrispondente. Il Consiglio può chiedere chiarimenti al dirigente o al funzionario istruttore e a testimoni. Se necessario, può svolgere ulteriori accertamenti anche tramite eventuali perizie. 6. I provvedimenti relativi alle sanzioni inflitte sono comunicati al dipendente nel testo integrale. 7. Durante il procedimento disciplinare, il dipendente può, a titolo cautelativo e per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e, limitatamente ad un terzo, anche dalla retribuzione. 8. Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari di cui all'Articolo 24, comma 1, lettere a) e b). Articolo 26. Termini 1. I termini relativi al procedimento disciplinare sono perentori. Per il loro computo non si tiene conto dei giorni non lavorativi. 2. Il procedimento estinto per decorrenza dei termini non può essere rinnovato. 3. Il procedimento disciplinare non può essere instaurato se per il fatto contestato ha avuto inizio un procedimento penale mediante richiesta di rinvio a giudizio e, se già instaurato, è sospeso fino al termine del giudizio di primo grado. Valutate le circostanze, si può comunque procedere alla sospensione cautelare del dipendente.
Capitolo VIII – Trattamento economico Articolo 27. Trattamento economico. Criterio generale 1. Il trattamento economico del personale dipendente è stabilito nella misura prevista dall'Articolo 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle specifiche funzioni espletate, secondo le tabelle allegate al presente regolamento. 2. Il trattamento economico del personale assunto nel corso dell'anno decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni. 2-bis. Al personale assunto nel ruolo organico a seguito di superamento di concorso pubblico bandito per il livello retributivo iniziale di ciascuna area, ovvero trasferito nel ruolo organico ai sensi dell'Articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, collocato al livello retributivo iniziale di ciascuna area, l'Autorità può attribuire sino a nove scatti, in relazione all'esperienza lavorativa maturata, ai titoli professionali e di studio, alle eventuali pubblicazioni scientifiche in materie di interesse dell'Autorità, nonchè al voto di laurea o di diploma e a ogni altro elemento valutabile. I criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche con riferimento al personale di cui all'Articolo 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali. 3. In nessun caso al dipendente di ruolo che muti qualifica è corrisposta una retribuzione complessiva inferiore a quella precedentemente percepita. Qualora il livello del trattamento economico spettante risulti inferiore a quello precedentemente percepito, al dipendente è attribuito un assegno ad personam pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. 4. L'Autorità può stipulare polizze sanitarie integrative delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, nonchè per la copertura dei rischi di premorienza e per i danni causati a terzi dal personale in servizio nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, salvo che il fatto derivi da comportamento doloso. 5. Al personale, compreso quello avente qualifica dirigenziale, è riconosciuto un buono pasto. Il buono pasto è attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l'attività di servizio nelle ore pomeridiane, con l'effettuazione di un intervallo di almeno mezzora. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'acquisizione dei buoni pasto, al personale è corrisposto l'equivalente in denaro di ciascun buono pasto con le modalità previste dall'Articolo 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
TITOLO II – Ordinamento del personale Capitolo I – Dirigenza – Sezione I – Funzioni Articolo 28. Dirigenti 1. I dirigenti, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio, assicurano il rispetto degli indirizzi dell'Autorità e l'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni adottate. 2. I dirigenti possono essere preposti ai dipartimenti e ai servizi. Quando non sia affidata loro la direzione di un dipartimento o un servizio, svolgono funzioni di studio, di consulenza, di ricerca ed analisi o eventuali altre assegnate direttamente dall'Autorità. 3. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, della gestione e dei risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse umane e materiali disponendo dei relativi poteri di coordinamento e di controllo, anche in collaborazione tra piu' unità organizzative.
Capitolo I – Dirigenza – Sezione II – Concorsi Articolo 29. Concorsi pubblici per l'accessoalla qualifica di dirigente. Requisiti 1. I concorsi per dirigente sono, di norma, banditi per il livello iniziale della relativa scala stipendiale. 2. Possono partecipare al concorso per la posizione iniziale della qualifica dirigenziale coloro che, muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso, risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'Articolo6: a) abbiano un'esperienza di almeno tre anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità: come dirigenti o equiparati in enti ovvero istituzioni o imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni con competenza nei predetti campi; in istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a ricercatore; b) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario conseguito mediante uno o piu' corsi di durata complessiva almeno biennale presso istituti italiani o stranieri; c) abbiano svolto presso l'ufficio, per un periodo non inferiore a due anni, funzioni di dirigente in posizione di collocamento fuori ruolo, di comando, di aspettativa o di contrattista, ovvero funzioni di collaborazione continuativa in base a contratto a tempo determinato o a rapporto di consulenza; d) abbiano prestato servizio nel ruolo del personale dell'Autorità con la qualifica di funzionario e siano collocati almeno al 21 livello della scala stipendiale. 3. L'Autorità può bandire eccezionalmente concorsi per dirigente anche a livelli di progressione di carriera diversi da quello iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale dell'Autorità. I requisiti di partecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso. Articolo 30. Concorsi per dirigenti. Titoli ed esami 1. I concorsi per dirigenti si svolgono per titoli ed esami. 2. I titoli sono costituiti: a) dagli attestati relativi alle attività di cui all'Articolo29, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso; b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente all'attività istituzionale dell'Autorità; c) da pubblicazioni di carattere giuridico o tecnico in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità; d) dalla conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera. I criteri di valutazione dei titoli saranno specificati nel bando di concorso. 3. Gli esami sono scritti ed orali. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi di questioni concrete, l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimità e dell'efficienza, di questioni e problemi attinenti a materie ed attività istituzionali dell'Autorità. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionali, avuto riguardo alle attività ed alle funzioni a concorso. Le materie oggetto del colloquio sono specificate nel bando di concorso. 4. I concorsi per livelli stipendiali superiori al decimo si svolgono per titoli e colloquio con le modalità di cui alla prova orale prevista al comma 3. 5. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.
Capitolo I – Dirigenza – Sezione III – Valutazione e progressione economica Articolo 31. Rapporto valutativo annuale 1. Per ciascun dirigente è effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualità del lavoro prestato, dei risultati raggiunti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità, nonchè delle competenze dimostrate. 2. La valutazione si svolge attraverso la compilazione di un rapporto nel quale sono riportati analiticamente gli elementi concernenti ciascun fattore di valutazione, unitamente al giudizio conclusivo e al punteggio finale. 3. La valutazione dei dirigenti è svolta dai responsabili dei dipartimenti e dei servizi sulla base dei criteri definiti annualmente con deliberazione del Garante, su proposta del segretario generale. 4. Il comitato di valutazione è composto dai responsabili dei dipartimenti e dei servizi ed è presieduto dal segretario generale, eventualmente assistito da un consulente esterno; svolge funzioni di segretario il responsabile del Dipartimento risorse umane. 5. Il rapporto, previa verifica da parte del comitato della conformità ai criteri di valutazione, è comunicato dal valutatore al dirigente interessato, che lo controfirma per presa d'atto apponendovi eventuali note ed osservazioni. 6. Il comitato, sulla base dei rapporti e tenuto conto delle eventuali osservazioni degli interessati, predispone la graduatoria del personale dirigente sulla base del punteggio ottenuto. 7. Il rapporto per gli assistenti dei componenti è redatto da ciascun componente e trasmesso al Comitato. 8. La valutazione dei responsabili dei dipartimenti e dei servizi è effettuata da un collegio composto da un componente del Garante, dal segretario generale e da un consulente esterno. 9. La valutazione dei dirigenti non ha luogo se il periodo di lavoro complessivamente prestato nell'arco dell'anno solare è inferiore a sei mesi, anche non continuativi, semprechè l'assenza non sia dovuta ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità. Qualora gli elementi non siano sufficienti per formulare la valutazione, i dirigenti interessati conseguono comunque uno scatto nella progressione di carriera. I dipendenti in posizione di distacco o comando presso altre amministrazioni sono valutati sulla base degli elementi forniti dall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio. 10. Annualmente l'Autorità redige un elenco del personale dirigenziale con l'indicazione della posizione attribuita nella progressione di carriera. Articolo 32. Progressione economica dei dirigenti 1. La progressione del personale dirigente si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle allegate, salvo giudizio di insufficienza. 2. Il personale dirigente è valutato ogni anno. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico con cadenza annuale, nel mese di luglio, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione limitato al 50% del personale dirigente in servizio per l'attribuzione di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1 agosto successivo nei limiti delle disponibilità di bilancio. In sede di prima applicazione del presente comma, le modalità di assegnazione delle progressioni al personale già in servizio e a quello di cui all'Articolo 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali.
Capitolo I – Dirigenza – Sezione IV – Trattamento economico Articolo 33. Trattamento economico dei dirigenti 1. Il trattamento economico del personale dirigente è composto dalle seguenti voci: a) retribuzione di livello; b) retribuzione di risultato; c) retribuzione di posizione, per i dirigenti di dipartimenti e servizi e per i dirigenti di cui all'Articolo8, comma 6, del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio; d) eventuale assegno ad personam di cui al comma 5. 2. La retribuzione di livello è determinata secondo l'allegata tabella 1. 3. La retribuzione di risultato di cui al comma 1, lettera b), è attribuita sulla base dei risultati raggiunti dal dirigente a fronte degli obiettivi programmati in ciascun anno. 4. è istituito un fondo per la qualità della prestazione individuale. Il fondo può essere incrementato dall'Autorità, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. La misura e le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono stabilite annualmente con deliberazione del Garante. 5. I dirigenti cui sia affidata la responsabilità di dipartimenti e servizi o cui siano attribuite particolari funzioni godono, per la durata dell'incarico, di una retribuzione di posizione, determinata con deliberazione del Garante, nel limite del 15% della retribuzione tabellare prevista per il relativo livello, in relazione all'effettiva responsabilità e alla natura e complessità della funzione svolta. 6. Nel caso di conseguimento della qualifica di dirigente da parte di funzionari con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno ad personam pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
Capitolo II – Area direttiva – Sezione I – Funzioni Articolo 34. Funzionari 1. I funzionari svolgono compiti connessi con l'attività procedimentale di pertinenza dell'Autorità; effettuano attività di studio e di ricerca; provvedono ad adempimenti amministrativi, contabili e tecnici ed esercitano le altre attribuzioni loro affidate dai dirigenti. Ai funzionari possono essere assegnati compiti di coordinamento, integrazione e controllo in relazione a particolari progetti od attività. 2. Nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, i funzionari possono assumere la responsabilità delle relative articolazioni interne secondo quanto previsto dall'Articolo9, comma 5, del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio. 3. I funzionari possono assumere funzioni di reggenza ai sensi dell'Articolo10 del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio.
Capitolo II – Area direttiva – Sezione II – Concorsi Articolo 35. Concorsi per funzionari. Requisiti 1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale. 2. Possono partecipare al concorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea e con la votazione specificati nel bando di concorso, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'Articolo6: a) abbiano un'esperienza di almeno due anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità: in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in istituzioni di ricerca e universitarie, effettuate a seguito di superamento di prova concorsuale, ovvero in enti, istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale; nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, o di pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materie che interessano l'Autorità; nell'attività professionale presso studi legali o commerciali, in qualità di libero professionista abilitato; b) abbiano prestato servizio, in qualità di funzionario, presso l'Autorità, per un periodo non inferiore ad un anno, anche con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo, di aspettativa o con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata; c) per il personale operativo costituisce requisito di partecipazione alle procedure selettive per il livello iniziale della qualifica di funzionario, il possesso di un diploma di laurea in materie attinenti all'attività istituzionale, come precisato nel bando di selezione, e l'avere prestato servizio nell'area operativa da almeno tre anni. 3. Al fine del calcolo dell'anzianità di servizio, il periodo di svolgimento delle predette attività può essere cumulato. 4. L'Autorità può bandire concorsi per funzionario anche a livelli di progressione di carriera diversi da quello iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale dell'Autorità. I requisiti di partecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso. Articolo 36. Concorsi per funzionari. Titoli ed esami 1. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami. 2. I titoli sono costituiti: a) dagli attestati relativi alle attività di cui all'Articolo35, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso; b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente all'attività istituzionale dell'Autorità; c) da pubblicazioni di carattere giuridico o tecnico in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità; d) dalla conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera. I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso. 3. Gli esami sono scritti ed orali. La prova teorico-pratica è diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi di questioni concrete, l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimità e dell'efficienza, di questioni e problemi attinenti a materie ed attività istituzionali dell'Autorità. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionali, avuto riguardo alle attività ed alle funzioni a concorso. Le materie oggetto del colloquio sono specificate nel bando di concorso. 4. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato. Articolo 37. Concorsi per posizioni di carattere tecnico o amministrativo 1. In relazione a specifiche posizioni concernenti attività di natura tecnica ed amministrativa, necessarie al funzionamento dell'Autorità, ma non rientranti nella sua ordinaria attività istituzionale, possono essere banditi concorsi per funzionari con particolari requisiti di ammissione, da individuare in relazione alle attività da svolgere ed alle posizioni da ricoprire. 2. I requisiti di partecipazione sono individuati nel bando di concorso avuto riguardo, per quanto concerne le anzianità di servizio, a quelle previste nell'Articolo35. Nel bando sono indicati il tipo di laurea richiesto, le categorie dei titoli da valutare e la ripartizione dei punteggi fra i titoli e le prove previste. 3. I concorsi si svolgono per titoli ed esami. Le prove consistono in: a) una prova scritta nelle materie individuate nel bando di concorso; b) una prova pratica diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimità e dell'efficienza, di questioni e problemi attinenti alle materie relative alla specifica posizione a concorso, in relazione alle esigenze organizzative connesse all'attività istituzionale dell'Autorità; c) una prova orale consistente in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionali, avuto riguardo alle attività ed alle funzioni a concorso. Le materie oggetto del colloquio sono specificate nel bando di concorso. Tra i titoli rivestono carattere preferenziale le esperienze professionali svolte in relazione all'attività richiesta. 4. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato.
Capitolo II – Area direttiva – Sezione III – Valutazione e progressione economica Articolo 38. Rapporto valutativo annuale 1. Per ciascun dipendente è effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualità del lavoro prestato, dei risultati raggiunti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilità, nonchè delle competenze dimostrate nell'espletamento degli incarichi conferiti. 2. La valutazione si svolge con le modalità previste all'Articolo 31. Articolo 39. Progressione economica del personale direttivo 1. La progressione del personale direttivo si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle allegate, salvo giudizio di insufficienza. 2. Il personale direttivo è valutato ogni anno. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico con cadenza annuale, nel mese di luglio, ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. Successivamente, con cadenza biennale, ha luogo un procedimento di valutazione limitato al 50% del personale direttivo in servizio per l'attribuzione di sino a tre scatti. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1¡ agosto successivo nei limiti delle disponibilità di bilancio. In sede di prima applicazione del presente comma, le modalità di assegnazione delle progressioni al personale già in servizio e a quello di cui all'Articolo 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali.
Capitolo II – Area direttiva – Sezione IV – Trattamento economico Articolo 40. Trattamento economico del personale direttivo 1. Il trattamento economico del personale direttivo è composto dalle seguenti voci: a) retribuzione di livello; b) retribuzione di risultato; c) retribuzione di posizione, per i responsabili di articolazioni interne ai dipartimenti ed ai servizi e di particolari posizioni organizzative; d) eventuale assegno ad personam di cui al comma 6. 2. La retribuzione di livello è determinata secondo l'allegata tabella 2. 3. La retribuzione di risultato di cui al comma 1, lettera b), è attribuita sulla base dei risultati raggiunti dal funzionario a fronte degli obiettivi programmati in ciascun anno. 4. è istituito un fondo per la qualità della prestazione individuale. Il fondo può essere incrementato dall'Autorità, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. La misura e le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono stabilite annualmente con deliberazione del Garante. 5. I funzionari cui sia affidata la responsabilità di articolazioni interne ai dipartimenti e ai servizi o cui siano attribuite particolari funzioni, godono, per la durata dell'incarico, di una retribuzione di posizione, determinata con deliberazione del Garante, nel limite del 15% della retribuzione tabellare prevista per il relativo livello, in relazione all'effettiva responsabilità e alla natura e complessità della funzione svolta. 6. Nel caso di conseguimento della qualifica di funzionario da parte di personale operativo con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno ad personam pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.
Capitolo III – Area operativa Sezione I – Funzioni Articolo 41. Personale operativo 1. Il personale operativo: a) svolge compiti amministrativi e di segreteria, di analisi, programmazione ed amministrazione di dati, specie su supporti magnetici, di gestione del sistema informativo e della biblioteca; b) disimpegna altresi' compiti di classificazione, archiviazione, protocollo, registrazione, copia, dattilografia e stenografia; c) svolge altri compiti ad esso specificamente assegnati. 2. Il personale operativo può coadiuvare nell'attività di verbalizzazione e far parte, con funzioni tecniche o in qualità di segretario, di commissioni e di comitati. 3. Il personale operativo può collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attività di studio, ricerca e di elaborazione dei dati.
Capitolo III – Area operativa Sezione II – Procedure selettive Articolo 42. Procedure selettive per l'area operativa. Requisiti 1. Possono partecipare alle procedure selettive per l'area operativa coloro i quali siano in possesso, oltre che dei requisiti generali per l'ammissione alle procedure di reclutamento previsti nell'Articolo6, di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano svolto per almeno tre anni attività in posizioni corrispondenti a quelle per le quali è bandito il concorso in uffici pubblici o privati; b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni per almeno due anni con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo; c) per il personale della carriera esecutiva costituisce requisito di partecipazione alla procedura selettiva, per il livello iniziale della carriera operativa, il possesso, da almeno quattro anni, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado congiuntamente all'aver prestato servizio nel ruolo da almeno sei anni. 2. Le procedure selettive per l'area operativa sono indette, di norma, per il livello stipendiale iniziale della fascia «D» della corrispondente tabella allegata. L'Autorità può bandire procedure selettive per la carriera operativa anche per fasce e/o livelli diversi dall'iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate fra il personale dell'Autorità. I requisiti di partecipazione sono individuati nei relativi bandi di concorso. Articolo 43. Procedure selettive per l'area operativa: titoli ed esami 1. Le procedure selettive per il livello iniziale della fascia «D» della carriera operativa si svolgono per titoli, una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio valutativo vertente sulle discipline concernenti le attribuzioni dell'Autorità. 2. I titoli sono costituiti dal voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dall'eventuale diploma di laurea e dalla relativa votazione. 3. Il contenuto delle prove pratica e scritta è stabilito nel bando di selezione. Il colloquio è diretto alla valutazione della preparazione del candidato in ordine all'espletamento dei compiti previsti nel bando di concorso e del grado di conoscenza di almeno una lingua straniera. 4. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame. La procedura preselettiva, ove prevista, precede la valutazione dei titoli e le prove di esame.
Capitolo III – Area operativa Sezione III – Trattamento economico Articolo 44. Trattamento economico del personale operativo 1. Il trattamento economico del personale operativo è composto dalle seguenti voci: a) retribuzione stipendiale; b) premio annuale individuale. 2. Il trattamento economico è articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali, secondo l'allegata tabella. 3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sono determinate secondo l'allegata tabella 3. 4. è istituito un fondo per il premio individuale annuale nella misura stabilita annualmente con deliberazione del Garante.
Capitolo III – Area operativa Sezione IV – Valutazione e progressione economica Articolo 45. Rapporto valutativo annuale 1. Per ciascun dipendente è effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualità del lavoro prestato, dei risultati ottenuti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, nonchè della possibilità di utilizzo in altre unità organizzative. 2. La valutazione si svolge con le modalità previste all'Articolo 31. Articolo 46. Progressione economica 1. La progressione economica avviene da un livello all'altro di ciascuna fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore. 2. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico del personale operativo con cadenza annuale ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. 3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, sulla base della valutazione di cui all'Articolo 45, in relazione ai dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia di appartenenza per il numero di posti annualmente determinato dall'Autorità, nei limiti delle disponibilità di bilancio. I dipendenti che beneficiano del passaggio alla fascia superiore sono collocati nel livello stipendiale immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio. 4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento. 5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia «A» continua a percepire un livello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra il livello 9¡ e 8¡. Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuiti sulla base di analogo criterio. 6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'Articolo45. 7. Le progressioni economiche sono conferite dal Garante, su proposta del segretario generale e sentito il dirigente competente, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1 luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio. 8. I dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non conseguono avanzamenti. 8-bis. In sede di prima applicazione dei commi 2 e 3, le modalità di assegnazione delle progressioni al personale già in servizio e a quello di cui all'Articolo 182 del Codice in materia di protezione dei dati personali e le relative decorrenze sono definiti dall'Autorità d'intesa con le organizzazioni sindacali.
Capitolo IV – Area esecutiva Sezione I – Compiti e assunzioni Articolo 47. Personale esecutivo 1. Il personale esecutivo svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvede all'apertura ed alla chiusura degli stessi, svolge mansioni di operatore al centralino telefonico, provvede al funzionamento dei telefoni, telefax e telex, delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche e telematiche e svolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito delle necessarie abilitazioni può essere destinato alla guida degli eventuali veicoli dell'ufficio. è addetto inoltre al presidio di impianti ed apparecchiature di sicurezza. Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati. 2. Il personale esecutivo, inoltre: a) collabora alla gestione del magazzino di cancelleria ed al funzionamento della biblioteca; b) svolge incarichi connessi alla spedizione della corrispondenza, inclusa l'affrancatura, e cura la ricezione della corrispondenza stessa, anche di quella raccomandata ed assicurata; c) svolge compiti di manutenzione e riparazione di impianti e strutture delle sedi dell'ufficio. Articolo 48. Assunzione nella carriera esecutiva 1. L'assunzione del personale della carriera esecutiva avviene in base all'Articolo16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di svolgimento delle procedure di selezione del personale.
Capitolo IV – Area esecutiva Sezione II – Trattamento economico Articolo 49. Trattamento economico del personale esecutivo 1. Il trattamento economico del personale esecutivo è composto dalle seguenti voci: a) retribuzione stipendiale; b) premio annuale individuale. 2. Il trattamento economico è articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali come riportato nella tabella allegata. 3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ciascuna fascia e le relative progressioni retributive sono determinate secondo l'allegata tabella 4. 4. è istituito un fondo per il premio annuale individuale nella misura stabilita annualmente con deliberazione del Garante.
Capitolo IV – Area esecutiva Sezione III – Valutazione e progressione economica Articolo 50. Rapporto valutativo annuale 1. Per ciascun dipendente è effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualità del lavoro prestato, dei risultati ottenuti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, nonchè della possibilità di utilizzo in altre unità organizzative. 2. Il procedimento per la valutazione si svolge con le modalità previste all'Articolo 31. Articolo 51. Progressione del personale esecutivo 1. La progressione del personale esecutivo avviene da un livello all'altro di ciascuna fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore. 2. Nei primi due anni dall'inquadramento nel ruolo organico del personale esecutivo con cadenza annuale ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti. 3.I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, sulla base della valutazione di cui all'Articolo 50, in relazione ai dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia di appartenenza per il numero di posti annualmente determinato dall'Autorità, nei limiti delle disponibilità di bilancio. I dipendenti che beneficiano del passaggio alla fascia superiore sono collocati nel livello stipendiale immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio. 4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento. 5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della fascia «A» continua a percepire un livello per ciascun anno di servizio in misura correlata alla differenza tra il livello 9¡ e 8¡. Eventuali livelli per progressioni economiche sono attribuiti sulla base di analogo criterio. 6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'Articolo50. 7. Le progressioni economiche sono conferite dal Garante, su proposta del segretario generale e sentito il dirigente competente, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1 luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio. Ai dipendenti cui è stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non sono riconosciuti avanzamenti.
TITOLO III – Personale non di ruolo Capitolo I – Personale a contratto Articolo 52. Personale a contratto 1. L'Autorità si avvale di personale a contratto per consentire la specializzazione di giovani laureati nei settori di interesse dell'Autorità, ovvero per acquisire particolari esperienze o competenze anche in relazione a specifici settori o campi di attività individuati dal Garante con propria deliberazione, con la quale si provvede anche a definire il trattamento giuridico ed economico del predetto personale e le condizioni della sua utilizzazione. 2. Salvo quanto previsto dall'Articolo 54, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato è definita con la deliberazione di cui al comma 1. 3. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, è corrisposto al personale a contratto un numero di mensilità pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi.
Capitolo II – Personale fuori ruolo, esperti e tirocinio Articolo 53. Disciplina economica e destinazione del personale comandato e fuori ruolo 1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici in posizione di fuori ruolo, ovvero in aspettativa ai sensi dell'Articolo13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, o al personale comunque comandato presso l'Autorità è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale; qualora detto trattamento economico risulti inferiore a quello spettante al corrispondente personale di ruolo è corrisposta una ulteriore indennità perequativa in conformità a quanto previsto dall'Articolo33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'Articolo1, comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 Articolo 54. Nomina di esperti e collaboratori esterni 1. In applicazione dell'Articolo33, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'Articolo2, comma 4, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, l'Autorità può avvalersi di liberi professionisti, di dipendenti pubblici o di esperti di qualificata esperienza nei limiti e alle condizioni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico, nonchè di persone giuridiche pubbliche e private e di associazioni. Tali incarichi, della durata massima di due anni, possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Per le prestazioni professionali non a carattere continuativo provvede il segretario generale. 2. I compensi per i consulenti iscritti ad albi professionali sono corrisposti, anche nei modi previsti per i servizi in economia, sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici i compensi sono stabiliti di volta in volta dal segretario generale, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti nell'apposito tariffario preventivamente approvato dal Garante, da richiamarsi nel relativo disciplinare. 3. L'Autorità può avvalersi dell'opera di consulenti assunti con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile per non piu' di due volte, nel quale è stabilita la durata della prestazione e l'ammontare del compenso, sulla base dei criteri di cui al comma 2. Articolo 55. Disciplina del tirocinio 1. L'Autorità può avvalersi della collaborazione di giovani laureati per una esperienza temporanea di stage non superiore ad un anno nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità, anche sulla base di apposite convenzioni con università, enti ed istituti di ricerca. 2. Il periodo di tirocinio è gratuito e non rappresenta titolo di servizio per la partecipazione ai concorsi indetti dall'Autorità.
TITOLO IV – Cessazione del rapporto d'impiego Capitolo I – Disposizioni generali Articolo 56. Cessazione dal servizio 1. Il personale che cessa dal servizio ha titolo al trattamento spettante fino al giorno della effettivacessazione; il trattamento precedentemente goduto dal dipendente deceduto viene corrisposto integralmente per l'ultimo mese e per quello successivo a favore del coniuge e dei figli minori. Articolo 57. Trattamento di quiescenza e previdenza 1. Il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal relativo regolamento, approvato dall'Autorità, che recepisce gli accordi negoziali con le organizzazioni sindacali in materia.
Capitolo II – Cause estintive Articolo 58. Cause estintive del rapporto d'impiego 1. Il rapporto d'impiego, oltre che per le cause indicate nei titoli precedenti, si estingue per: a) collocamento in quiescenza; b) dimissioni volontarie; c) inabilità riconosciuta a domanda; d) dispensa dal servizio; e) licenziamento. Articolo 59. Collocamento a riposo d'ufficio 1. Il dipendente che abbia compiuto 65 anni di età è collocato a riposo d'ufficio, qualora non presenti istanza per permanere in servizio per un ulteriore biennio. 2. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dall'Autorità e hanno effetto dal giorno del raggiungimento del limite di età o di servizio. Articolo 60. Dimissioni volontarie 1. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto alla Autorità, la quale provvede in merito entro trenta giorni. Il dipendente è tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia stata comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse. 2. L'accettazione può essere ritardata, per gravi motivi di servizio, per un periodo non superiore a trenta giorni. Articolo 61. Cessazione a domanda per inabilità 1. Il dipendente che per infermità, difetti fisici o altri motivi di salute, non sia piu' in grado di adempiere ai propri compiti può chiedere di cessare dal servizio per inabilità. 2. L'accertamento delle condizioni anzidette è effettuato secondo le modalità previste, a norma di legge, per gli impiegati civili dello Stato. 3. I dipendenti cessati dal servizio, perchè riconosciuti inabili, possono essere riammessi in servizio, a domanda, qualora venga accertata la cessazione della causa che ne aveva determinato il collocamento a riposo. La riammissione in servizio dà diritto alla normale retribuzione, restando assorbita ogni altra indennità relativa alla cessazione del servizio già percepita; ai restanti effetti il periodo di lavoro anteriore e quello successivo alla cessazione sono unificati. Articolo 62. Dispensa dal servizio 1. Con delibera dell'Autorità, sentito il segretario generale, è dispensato dal servizio il dipendente che: a) trascorso il termine massimo riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo a riprendere servizio a seguito degli accertamenti sanitari disposti a norma di legge; b) abbia riportato un giudizio di insufficienza negli ultimi due rapporti valutativi annuali. Articolo 63. Licenziamento 1. Con delibera dell'Autorità, sentito il segretario generale, è licenziato, sulla base del procedimento di cui all'Articolo 25, il dipendente che: a) abbia compiuto un'azione di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; b) abbia dimostrato grave negligenza nell'assolvimento dei propri compiti in modo reiterato o continuo ovvero abbia violato i doveri prescritti nei precedenti articoli 8 e 9. 2. Il dipendente che abbia riportato condanna penale può essere licenziato solo al termine del procedimento di cui all'Articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
TITOLO V – Disposizioni transitorie e inquadramento del personale Articolo 64. Inquadramento nel ruolo organico 1. Il ruolo organico dell'Ufficio è articolato secondo quanto previsto nella tabella 5. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale in posizione di fuori ruolo o di comando dalle amministrazioni di appartenenza in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che non abbia demeritato, è inquadrato, a domanda, con immediato trasferimento nel ruolo organico sulla base dell'allegata tabella di corrispondenza n. 6. La domanda deve pervenire entro quindici giorni dalla medesima data e l'inquadramento è effettuato dal Garante su proposta del segretario generale, non oltre i trenta giorni successivi. L'inquadramento è modificato in caso di mutamento, con riferimento al momento dell'inquadramento stesso, delle situazioni giuridiche riconosciute all'interessato nella amministrazione di appartenenza. 3. Coloro che non presentano la domanda di cui al comma 1 rimangono in servizio temporaneamente, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, fermi restando gli incarichi di cui all'Articolo11 del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio. 4. In sede di inquadramento in ruolo, si procede all'attribuzione al personale che non abbia demeritato di un numero di scatti o livelli corrispondenti agli anni o frazione di anno pari o superiore a sei mesi di servizio prestato presso l'ufficio. 5. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, in sede di inquadramento in ruolo, a riconoscimento della professionalità maturata, oltre a quanto previsto dal comma 4, si procede all'attribuzione al personale che non abbia demeritato di uno scatto per ciascun quadriennio, o frazione di esso pari o superiore al biennio, di anzianità maturata presso amministrazioni pubbliche prima del collocamento fuori ruolo o del comando presso l'ufficio, nelle qualifiche della carriera corrispondente a quella considerata per l'inquadramento. A decorrere dal completamento delle procedure concorsuali di cui allÕarticolo 65, al personale diverso da quello risultato vincitore delle medesime procedure e che non abbia demeritato, tali scatti sono attribuiti, mediante assorbimento di quelli già corrisposti, nella misura di uno scatto per ciascun biennio, o frazione di esso pari o superiore ad un anno, con un minimo di tre scatti ed un massimo di nove, di servizio di ruolo prestato nelle qualifiche della carriera corrispondente a quella considerata per lÕinquadramento e in quelle della carriera immediatamente inferiore. Articolo 65. Accesso alle aree 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, allo scopo di consentire la continuità delle attività istituzionali del Garante, l'accesso alle aree è disciplinato nel modo seguente: a) entro trenta giorni dall'inquadramento in ruolo ai sensi dell'Articolo 64, il Garante bandisce, per la copertura della metà dei posti vacanti della qualifica di dirigente, un concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da una prova individuata nel bando. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti, provenienti dalla ex carriera direttiva o comunque dall'area «c» individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, del 25 febbraio 1999, n. 46 e in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato un'anzianità di almeno quattro anni nella carriera medesima, di cui almeno uno maturato presso l'Autorità, e che non abbiano demeritato. Il bando definisce la composizione della commissione esaminatrice e determina i criteri per la valutazione dei titoli preferenziali e le materie d'esame; b) entro trenta giorni dall'inquadramento in ruolo ai sensi dell'Articolo 64, il Garante bandisce, per la copertura fino al limite massimo della metà dei posti vacanti delle qualifiche di funzionario e di impiegato operativo, un concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da una prova individuata nel bando. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso dei titoli di studio prescritti agli articoli 35 e 42 che abbiano maturato un'anzianità di almeno tre anni nelle qualifiche corrispondenti a quella immediatamente inferiore, di cui almeno uno presso l'Autorità, e che non abbiano demeritato. Il bando definisce la composizione della commissione esaminatrice e determina i criteri per la valutazione dei titoli e le materie d'esame. Nel bando possono essere altresi' individuati particolari profili professionali per i quali sono ammessi a partecipare dipendenti anche non in possesso dei predetti titoli e che abbiano maturato un'anzianità di almeno venti anni nelle citate qualifiche. 2. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, è riconosciuto un numero di scatti o livelli corrispondenti a quelli attribuiti ai sensi dell'Articolo 64, comma 4. Articolo 66. Relazioni sindacali 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Garante concorda con le organizzazioni sindacali del personale un protocollo per le relazioni collettive che, in applicazione dei principi e delle norme vigenti in materia, disciplini l'informazione e la consultazione delle organizzazioni rappresentative del personale in tema di rapporto di lavoro, di trattamento giuridico ed economico del personale anche per quanto riguarda la progressione economica e di carriera, e di eventuali modifiche del presente regolamento nelle parti corrispondenti. Articolo 67. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni del presente titolo V entrano in vigore il giorno successivo alla data della medesima pubblicazione.
Tabella 1.- DIRIGENTI -Trattamento economico complessivo
I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'Articolo 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Nota 1. La retribuzione di livello è composta dalla somma della retribuzione annua lorda e dell'indennità incentivante media. Tabella 2.- FUNZIONARI -Trattamento economico complessivo
I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'Articolo 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Nota 1. La retribuzione di livello è composta dalla somma della retribuzione annua lorda e dell'indennità incentivante media. Tabella 3.- TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE OPERATIVO
I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'Articolo 33, comma 1-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. Tabella 4.- TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ESECUTIVO
I livelli stipendiali sono stati determinati ai sensi dell'Articolo 33, comma 1-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. Tabella 5.- RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Tabella 6.- TABELLA DI CORRISPONDENZA
ALLEGATO C.- REGOLAMENTO N. 3/2000, CONCERNENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITÀ Capitolo I.- DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI Articolo 1.- Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'Articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata «legge». Ai medesimi fini, si intende altresì: a) per «Garante», l'organo collegiale istituito ai sensi dell'Articolo 30 della legge, b) per «presidente», il presidente del Garante; c) per «componenti», i componenti del Garante; d) per «Ufficio», l'Ufficio del Garante. Articolo 2.- Principi generali 1. La gestione dell'Ufficio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, pubblicità e trasparenza, nonché del pareggio, dell'universalità, annualità, continuità, prudenza e unità. 2. L'attività finanziaria dell'Ufficio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate, attraverso distinte funzioni-obiettivo corrispondenti a unità organizzative per la gestione delle risorse assegnate, le quali possono essere ulteriormente articolate in centri di costo.
Capitolo II.- BILANCIO Articolo 3.- Esercizio finanziario e bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. 3. Lo schema del bilancio e del documento programmatico che lo accompagna sono predisposti dal dipartimento amministrazione e contabilità entro il 15 ottobre e sono sottoposti al Garante per l'approvazione entro il 31 ottobre. 4. In caso di ritardo nell'approvazione, il Garante può deliberare l'esercizio provvisorio fino ad un massimo di quattro mesi, sulla base di un dodicesimo per mese degli stanziamenti previsti nello schema predisposto o, in mancanza, nel bilancio del precedente esercizio. Articolo 4.- Struttura del bilancio 1. Il bilancio di previsione è costituito: a) dal preventivo finanziario delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione ripartite per funzioni istituzionali; b) dal prospetto di ripartizione delle entrate e delle spese, articolato in titoli, categorie e capitoli. 2. Il bilancio di previsione è accompagnato dai seguenti allegati: a) dal documento programmatico; b) dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto; c) da una relazione che indica i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio ed altre notizie utili sulla gestione. Articolo 5.- Criteri di formazione del bilancio 1. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza. Entro il 15 settembre dell'esercizio precedente, i dirigenti rappresentano le esigenze funzionali dei dipartimenti e dei servizi al segretario generale, che ne valuta preliminarmente la compatibilità in rapporto agli obiettivi e ai programmi da realizzare, indicati dal Garante per l'anno di riferimento. 2. Nelle entrate confluiscono le somme percepite a titolo di pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'Articolo 33, commi 1-quater e 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché le somme pari al cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'Articolo 39, comma 3, della medesima legge, o percepite a qualunque altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti. 3. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sé stante, rispettivamente, delle entrate o delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello al quale il bilancio si riferisce. L'avanzo può essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio. Il disavanzo è iscritto come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento. Articolo 6.- Variazioni di bilancio assestamento e fondo di riserva 1. Nell'ambito della medesima funzione istituzionale le variazioni compensative tra i capitoli assegnati vengono disposte dal dirigente del dipartimento o servizio e comunicate al dipartimento amministrazione e contabilità. 2. Le altre variazioni di bilancio sono deliberate dal Garante, di regola entro il 31 ottobre dell'anno cui il bilancio si riferisce. 3. I provvedimenti di variazione sono riportati in un quadro riepilogativo sintetico. 4. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, il cui ammontare non può superare il tre per cento delle spese correnti previste. Su detto fondo non possono essere assunti impegni ed emessi mandati di pagamento. 5. Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo il Garante delibera l'assestamento del bilancio per l'esercizio in corso. 6. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono essere proposte solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. Articolo 7.Bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. 2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal dipartimento amministrazione e contabilità ed è accompagnato da una relazione del segretario generale che evidenzia i risultati della gestione finanziaria. Il segretario generale presenta il bilancio consuntivo al Garante entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario, per la sua approvazione entro il 30 aprile. 3. Il bilancio consuntivo è trasmesso nei successivi trenta giorni alla Corte dei conti, ai sensi dell'Articolo 33, comma 2 della legge.
Capitolo III.- ENTRATE Articolo 8.- Accertamento e riscossione delle entrate 1. L'entrata è accertata quando il segretario generale, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario o di altro successivo, a seconda della sua scadenza. 2. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture con imputazione al competente capitolo di entrata. 3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, mediante reversali di incasso firmate dal segretario generale o, su sua delega, dal dirigente del dipartimento amministrazione e contabilità, e contenenti le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo, nome e cognome o ragione sociale del debitore, causale, importo in cifre e in lettere, data di emissione. Articolo 9.-Gestione delle spese 1. La gestione delle spese segue le fasi dell'assunzione degli impegni, della liquidazione e del pagamento. 2. L'impegno determina, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione di bilancio. Per le spese pluriennali possono essere presi impegni di spesa sugli esercizi successivi. 3. Gli impegni di spesa sono assunti dal segretario generale e dai responsabili delle funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi assegnati. 4. Tutti gli impegni di spesa sono trasmessi senza ritardo al dipartimento amministrazione e contabilità e da questo registrati progressivamente, previa verifica della relativa regolarità amministrativa e contabile, in particolare per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del competente dirigente, la corretta imputazione al capitolo di spesa dell'esercizio di pertinenza e la disponibilità finanziaria. 5. Le spese per l'affidamento di studi, ricerche, consulenza e prestazioni professionali, di cui all'Articolo 54 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, se a carattere continuativo, sono impegnate dai Garante, negli altri casi dal segretario generale. 6. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: a) per le indennità spettanti al presidente e ai componenti, per il trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente, nonché per i relativi oneri riflessi; b) per i trattamenti di quiescenza e previdenza; c) per i canoni anche di locazione e per le imposte; d) per le spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento. 7. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto ammontare dovuto e del soggetto creditore, e l'emissione dell'ordine di pagamento sono effettuate dal dipartimento amministrazione e contabilità, previo accertamento della regolarità della fornitura o della prestazione e della sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite effettuata a cura del dirigente del dipartimento o del servizio interessato e del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. 8. Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi di spesa deve essere allegato al mandato di pagamento estinto dall'istituto cassiere. 9. I mandati di pagamento devono contenere almeno i seguenti elementi: a) dati anagrafici del creditore; b) importo dovuto in cifre e lettere, data di emissione e eventuale data di valuta; c) modalità di pagamento del titolo che su richiesta del creditore può essere estinto mediante accreditamento in c/c bancario o postale, mediante vaglia postale ed assegno circolare non trasferibile. 10. Gli ordini di pagamento, previa verifica della regolarità della spesa, sono firmati dal segretario generale, ovvero dal responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità o da un suo delegato. Articolo 10.- Spese di rappresentanza 1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza del Garante e dell'ufficio di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Le spese di rappresentanza sono disposte dal presidente e dal segretario generale e sono a carico dell'apposito capitolo di bilancio. Sono da considerare comunque spese di rappresentanza: a) colazioni e consumazioni in occasione di particolari riunioni, convegni, seminari o incontri di lavoro con personalità o autorità estranee al Garante o in occasione di visite; b) omaggi floreali, biglietti augurali, inviti o altre forme di partecipazione ad eventi significativi, organizzazione di cerimonie; c) cerimonie di apertura di nuove sedi (stampa di inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi); d) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici ad autorità, personalità o esperti italiani o stranieri o a membri di delegazioni straniere in visita al Garante oppure in occasione di visite e riunioni all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Garante e dell'ufficio; e) servizi fotografici e stampe in occasione di relazioni pubbliche.
Capitolo IV.- RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA Articolo 11.- Rilevazioni delle economie di bilancio e dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni. 2. La differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio. Costituiscono economie, altresì, le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di ultima liquidazione. 3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività patrimoniali. 4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passività patrimoniali. Articolo 12.- Eliminazione dei residui attivi e passivi 1. Annualmente è compilata alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, salvo che il relativo costo non superi l'importo da recuperare e, comunque, per somme inferiori a lire 100.000 (euro 51,64). 3. I residui passivi sono eliminati per insussistenza del titolo giuridico. Articolo 13.- Determinazione del risultato economico dell'esercizio 1. Ai fin della determinazione del risultato economico dell'esercizio si tiene conto dei seguenti elementi: a) la determinazione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'Articolo 18; b) la rilevazione della quota di accantonamento del tratta-mento di fine rapporto; c) la rilevazione delle eventuali quote di accantonamento dei fondi rischi; d) gli accantonamenti per svalutazione dei crediti; e) il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi; f) le variazioni intervenute nelle rimanenze. c Articolo 14.- Fondo interno di cassa 1. Il Garante può deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entità non superiore a venti milioni, reintegrabile durante l'esercizio finanziario. 2. Con il fondo si può provvedere al pagamento delle spese minute di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, apparati, attrezzature e altre dotazioni anche informatiche e telematiche ivi comprese carte telefoniche, per l'utilizzazione di veicoli, per i trasporti e le spedizioni, per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, per acconti di spese di viaggio e di missione, per spese di rappresentanza o necessarie per la pubblicazione di bandi od altri avvisi sulle pubblicazioni ufficiali, sulla stampa quotidiana o periodica, o su altri bollettini. Nei casi di urgenza, ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento, possono sostenersi altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione dell'ufficio. 3. Il dirigente del dipartimento amministrazione e contabilità può autorizzare il cassiere ad anticipare somme in contanti per l'espletamento di compiti d'ufficio. Il beneficiario delle anticipazioni deve presentare apposita rendicontazione. Ai medesimi fini possono essere acquisite e utilizzate anche carte di credito. Il cassiere imputa le spese sostenute ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto. 4. Il cassiere, nominato dal segretario generale per un biennio rinnovabile fra i dipendenti di ruolo del Garante, con qualifica non inferiore a quella di funzionario, è responsabile delle operazioni di cassa ed accerta la regolarità formale delle determinazioni di pagamento prima di effettuare i pagamenti. Nessun pagamento di importo superiore ad un milione di lire (Ndr:euro 516,46), può essere effettuato senza il visto del responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità. 5. Il cassiere presenta ogni trimestre al responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità un apposito rendiconto, con i relativi documenti giustificativi, salva la possibilità di autocertificazioni per le spese minute. Articolo 15.- Scritture contabili 1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonché delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 3. Le scritture economiche devono consentire la determinazione a consuntivo del risultato economico dell'esercizio. 4. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono determinati con deliberazione del Garante. Articolo 16.- Gestione patrimoniale 1. Il responsabile del dipartimento amministrazione e contabilità cura la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale e dell'inventario del patrimonio librario, assegna, conserva e garantisce l'uso dei beni, assicura la vigilanza sui soggetti di cui al comma 2. 2. Il dirigente di ciascun dipartimento o servizio o chi ne svolge le funzioni in caso di reggenza, svolge la funzione di conservare i beni mobili dati in dotazione alle unità organizzative. Articolo 17.- Criteri di valutazione dei beni patrimoniali 1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato ai sensi dell'Articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni o al prezzo di acquisto se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione. 2. I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione. 3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. 4. Le quote ordinarie di ammortamento sono calcolate in relazione alle aliquote fissate dalla normativa tributaria. 5. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge sono valutati al valore d'acquisto. 6. I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo 7. I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione. 8. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto. Articolo 18.- Classificazione dei beni 1. I beni immobili e mobili sono classificati secondo la denominazione attribuita alle immobilizzazioni materiali nello schema di situazione patrimoniale. 2. I singoli beni sono annotati sui registri contabili di cui all'Articolo 15. 3. Il materiale bibliografico è annotato in apposito registro tenuto a cura del responsabile della biblioteca. 4. La cancellazione dagli inventari dei beni per fuori uso, perdita e cessione è disposta previa acquisizione del verbale di dismissione redatta da una apposita commissione.
Capitolo V.- ATTIVITÀ NEGOZIALE «Articolo 19. Principi in materia di attività negoziale. 1. L'attività negoziale dell'Ufficio e le procedure di acquisto devono ispirarsi al principio del coordinamento tra previsione annuale della spesa e programmazione degli acquisti. 2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento, nonchè dalla legislazione nazionale in materia. 3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare i nove anni salvo i casi di assoluta necessità o di convenienza, da indicare nel relativo atto di decisione a contrarre. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti, se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nell'atto di decisione a contrarre. 4. La decisione a contrarre deve evidenziare il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto e le clausole essenziali, la procedura individuata per la scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione. 5. Nei contratti sono previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni convenute. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea garanzia fideiussoria nella misura determinata dal contratto. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati espressamente per legge, l'Ufficio può riservarsi la facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno. 6. Fermo restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o l'affidamento di lavori di particolare complessità sono effettuati sulla base di un progetto esecutivo recante la precisa indicazione del costo complessivo dei lavori. Il costo cosi' definito può essere aumentato solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della progettazione. In tal caso non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi senza il preventivo assenso scritto da parte degli organi competenti all'approvazione dei contratti ai sensi dell'Articolo 20, comma 1. In ogni caso, l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisione dei prezzi, è disciplinato dalle norme vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato. 7. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. è vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto. 8. è garantito il rispetto del principio della non discriminazione nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. Articolo 20. Approvazione e stipulazione dei contratti 1. La valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione giudicatrice, nominata in relazione a ciascuna gara dal segretario generale, formata da personale interno ed eventualmente esterno in possesso di adeguate professionalità in relazione all'oggetto della gara. 2. La commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione provvisoria che viene sottoposta all'approvazione definitiva del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. Per i contratti di importo pari o superiore a centomila euro l'approvazione definitiva è demandata al segretario generale. L'approvazione definitiva viene disposta non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, i contratti sono sottoscritti dal dirigente responsabile del dipartimento contratti e risorse finanziarie, anche in qualità di ufficiale rogante. 4. I contratti sono stipulati mediante forma scritta, nonchè in forma elettronica secondo la normativa vigente. Articolo 21. Procedure contrattuali 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del presente regolamento, l'Autorità si avvale delle procedure contrattuali aperta, ristretta e negoziata. 2. Con direttiva del Segretario generale, adottata su proposta del Dipartimento amministrazione e contabilità, sono definiti tempi e modalità con cui ciascuna unità organizzativa attiva il procedimento di spesa. Articolo 22. Procedura aperta 1. Nella procedura aperta possono presentare offerta tutti i soggetti interessati. 2. I concorrenti devono documentare di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara. Articolo 23. Procedura ristretta 1. Nella procedura ristretta sono invitati a presentare la propria offerta i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano dimostrato la propria capacità tecnica, economica e finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Il bando può prevedere che alcuni requisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione definitiva. 2. Qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenze tecniche o di esperienze specifiche, ai concorrenti invitati alla procedura ristretta può essere richiesta la redazione di un progetto sulla base di un piano di massima predisposto dall'Ufficio e di indicare le condizioni alle quali intendono eseguirlo. 3. Ai concorrenti è inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regola il rapporto con l'aggiudicatario. 4. Per lo svolgimento della procedura ristretta è necessaria la presenza di almeno due offerte valide. Articolo 24. Procedura negoziata 1. è ammessa la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, qualora tutte le offerte presentate risultino irregolari ovvero inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. 2. è ammessa la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi: a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo; b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli di tipo informatico e telematico, e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonchè quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; c) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili, non consentano lo svolgimento di una delle procedure di cui all'Articolo 21; d) per lavori complementari non considerati nel contratto originario o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento del contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non siano tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo originario; e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche. La durata di tali contratti non può superare, come norma generale, i tre anni; f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 3. Nei casi indicati alle lettere a) e c) del comma 2 devono essere interpellati piu' soggetti e, comunque, in numero non inferiore a tre. Articolo 25. Criteri di aggiudicazione 1. Per i contratti passivi, il bando di gara indica il criterio per la scelta dell'offerta migliore che l'Ufficio potrà individuare alternativamente tra quello del prezzo piu' basso e quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, secondo ragioni di adeguatezza ed opportunità, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. 2. Per i contratti attivi, il criterio di aggiudicazione è di norma il prezzo piu' alto. Articolo 26. Procedure telematiche 1. Per l'acquisizione di beni e servizi è sempre consentito il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per acquisti di importo non superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006. 2. In deroga alle procedure di cui all'Articolo 21 e seguenti, l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata mediante l'adesione alle convenzioni concluse da CONSIP S.p.A. e da DigitPA. Articolo 27. Acquisizioni in economia 1. L'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, che non superano singolarmente la somma di euro 10.000, IVA esclusa, può avvenire, senza l'adozione della delibera a contrarre, dando atto delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte. 2. In presenza della particolare natura e delle caratteristiche dell'oggetto o delle prestazioni, anche in relazione ad esigenze di sicurezza o segretezza, adeguatamente motivate, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24, è ammesso il ricorso a procedure in economia di cui ai commi 3 e 4, previa delibera a contrarre adottata dal dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. 3. L'acquisizione di beni e servizi in economia avviene con le seguenti modalità: a) tramite invito di un solo operatore economico per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro; b) tramite invito di almeno cinque operatori economici per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di cui alla lettera a) del presente comma e inferiore a 100.000 euro;. 4. L'esecuzione di lavori in economia avviene con le seguenti modalità: a) tramite invito di un solo operatore economico per lavori di importo inferiore a 40.000 euro; b) tramite invito di almeno cinque operatori economici per lavori di importo superiore alla soglia di cui alla lettera a) del presente comma e inferiore a 100.000 euro. 5. La procedura di cui al presente articolo, per importi compresi tra 100.000 euro e le soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006, fermo restando l'obbligo di invitare almeno cinque operatori economici, è individuata con determina del Segretario generale, adeguatamente motivata, adottata su proposta del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. Articolo 28. Disposizioni varie 1. I contratti attivi e i contratti di transazione sono sottoscritti dal segretario generale. 2. Per la definizione dei contratti di transazione di importo superiore a euro 50.000 è richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura generale dello Stato. 3. I beni non piu' utilizzabili per le esigenze dell'Ufficio sono dismessi secondo le modalità e alle condizioni previste da apposita direttiva da adottare con delibera del Garante, su proposta del Segretario generale. Articolo 29. Collaudi e verifiche 1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, alle disposizioni regolamentari vigenti e alle clausole stabilite nel singolo contratto. 2. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione non può essere effettuato dai soggetti che abbiano svolto funzioni nell'attività di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza, di esecuzione dei lavori. Articolo 30 Servizio di controllo interno 1. Il controllo di regolarità amministrativo-contabile è affidato al Servizio di controllo interno. 2. L'organo di controllo, composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, è nominato con deliberazione del Garante e resta in carica per un quadriennio decorrente dalla data di insediamento. Ai sensi dell'Articolo 16, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Il Servizio di controllo interno: a) effettua il riscontro della gestione amministrativo-contabile ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile; b) vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia contabile; c) effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e titoli in custodia; d) esamina il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione ed il bilancio consuntivo ed esprime sugli stessi, con apposita relazione, il parere di propria competenza; e) verifica i risultati dell'attività dell'ufficio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del regolamento n. 1/2000; f) svolge ogni altra attività connessa o funzionale all'espletamento dei compiti sopra riportati; g) redige per ogni riunione apposito verbale. 4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei componenti dell'organo di controllo in carica.
Capitolo VI – Disposizioni transitorie e finali Articolo 31. Rapporti contrattuali in corso 1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione delle gare. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di attività negoziale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Articolo 32. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.» |