Jurisprudencia Informatica de CORTE DEI CONTI 22 MARZO 2006, N. 83.

CORTE DEI CONTI 22 MARZO 2006, N. 83.

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

Presidente: S. Nottola

Relatore: G. Tagliamonte

FATTO

Con atto di citazione del 14.12.2004, preceduto da rituale invito a dedurre ex art. 5, comma 1 della legge n.19/94, la Procura Regionale della Corte dei conti per la Basilicata conveniva in giudizio i signori G. T. e S. G., nella qualità di Operatori amministrativi in servizio presso la Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza, chiedendo che gli stessi venissero condannati al risarcimento, in favore dell'Erario, della somma complessiva di € 22.953,66, corredata da interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Il danno contestato agli odierni convenuti traeva origine da una segnalazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, per fatti, riferibili al periodo 2001/2003, e così sintetizzabili. Nell'autunno del 2003 veniva accertata la presenza di un “virus” nella rete informatica della Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza; la successiva opera di “bonifica” svolta dalla ditta specializzata incaricata e dalla Polizia Postale al fine di eliminare il predetto “virus” ed, altresì, accertare la causa dei problemi insorti, aveva consentito di verificare che i computers erano stati infettati a seguito dell'installazione di giochi e software non autorizzati e a causa della illecita navigazione su “siti internet” a carattere pornografico, effettuata da “workstation” operanti all'interno dell'ufficio; la contrazione del virus risultava coincidere, peraltro, con la data di apertura di tabelle di EXCEL utilizzate per la non autorizzata esecuzione di operazioni non pertinenti con l'attività lavorativa ovvero per la creazione di “files” riguardanti fatture relative a ditte private. Il “virus” successivamente, si era poi propagato nell'ambito della LAN dell'Amministrazione ed aveva infettato i sistemi operativi.

La locale Procura Regionale, nell'individuare, giusta contenuto della relazione tecnica prodotta, nella condotta del G. e del T. l'origine causativa dell'alterazione provocata al sistema informatico dell'ufficio, conseguentemente addebitando ad entrambi – ed indifferenziatamente – il comportamento causativo del danno medesimo, si soffermava, tuttavia sulla posizione del G., precisando che lo stesso fosse titolare di un superiore livello di conoscenza informatica, che si era rivelato ad agevolare, non solo l'alterazione del sistema informatico e l'utilizzazione dello stesso per fini personali, ma anche ad occultare, attraverso un'abile operazione di ripulitura, le improprie utilizzazioni così effettuate.

Per i suesposti motivi, l'Amministrazione aveva, dunque, dovuto sopportare la spesa di € 2.280,00, costo sostenuto per la “bonifica” dei computer infettati, e di € 9.159,60 per l'applicazione dei sistemi di protezione della rete locale al fine di evitare il ripetersi nel tempo di analoghi episodi; inoltre, il consulente nominato dal P.M. penale aveva valutato che l'illecita navigazione sui “siti internet” avesse provocato un aggravio della bolletta telefonica di almeno € 37,23.

La parte attrice riteneva che al danno materiale si dovesse, anche, aggiungere un danno da evidente disservizio cagionato dalle condotte dei due dipendenti che nell'aver impiegato parte dell'orario di lavoro retribuito per fini privati ed abbietti, avevano provocato un'interruzione nel funzionamento della rete informatica per circa un mese, interruzione necessaria per effettuare le dovute riparazioni, causando così, il mancato raggiungimento dei risultati cui era finalizzata la spesa sostenuta dallo Stato per il pagamento delle retribuzioni, la minor efficacia dell'azione dell'intera struttura amministrativa ed il minor beneficio derivante dall'impiego delle risorse destinate all'Amministrazione in relazione ai risultati: il danno da disservizio veniva determinato dalla parte attrice, in via equitativa, nella misura di € 11.476,83, pari alla somma delle voci di danno di cui sopra (€ 2.280,00, € 9.159,60 ed € 37,23).

Nel confermare la sussistenza in capo ad entrambi i convenuti dell'elemento della colpa grave, identificabile nel consapevole disprezzo dei compiti di ufficio sacrificati alla effettuazione di attività abbietta e futile, nel rimarcare gli scostamenti comportamentali dannosi addebitabili ai medesimi, l'atto di citazione concludeva chiedendo la condanna dei due dipendenti della Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza.

Le accuse mosse dalla Procura Regionale in capo al G. ed al T. venivano respinte dalla difesa, nella memoria di costituzione del 25.5.2005: nel ripercorrere l'intera vicenda il patrono di parte convenuta esprimeva perplessità sulla valenza dei riscontri tecnici ed obbiettivi utilizzati dalla procura Regionale per fondare la pur asserita responsabilità dei propri assistiti. A questi ultimi, infatti, si sosteneva nella memoria difensiva, non risultava essere stato mai assegnato un accesso ad internet, né lo strumento informatico in dotazione ai medesimi risultava essere predisposto per tale accesso; i computers risultavano, invece, accessibili anche a terzi per qualsiasi operazione, e la stessa password era evidentemente conoscibile da altro personale interno all'Amministrazione; peraltro, alcuni collegamenti ad internet erano avvenuti in giorni in cui sia il G. che il T. risultavano essere stati assenti.

Il patrono di parte convenuta considerava, poi, come non fosse stata individuata in modo chiaro ed inequivoco da parte attrice la causa che aveva originato il diffondersi del “virus” all'interno della rete informatica e, quindi, non vi fosse certezza che il danno fosse stato cagionato proprio dalla connessione ai siti illeciti internet e, quindi, dai P.C. utilizzati dai propri assistiti. Tale dubbio relativo alla individuazione della causa materiale della contrazione del “virus” si riverberava inevitabilmente, ad avviso del patrono di parte convenuta, sulla conseguente esclusione di uno dei due impiegati dal meccanismo determinativo del danno.

Il difensore contestava anche il procedimento seguito dalla Procura per la quantificazione del danno: si eccepiva infatti tanto la inesattezza dei costi aggiuntivi sopportati dalla Direzione Prov.le del Lavoro per l'aggravio dell'importo della bolletta telefonica (giacché il tipo di contratto stipulato dall'Amministrazione con la Telecom prevedeva una connessione alla rete RUPA caratterizzata da un canone unico), quanto la pur asserita sussumibilità a voce di danno dei costi legati al disservizio provocato in conseguenza delle condotte illecite ascritte ai propri assistiti, e fondato su un generico richiamo alla situazione di inadempimento contrattuale determinatosi; infine, ad avviso di parte convenuta, l'applicazione dei sistemi di protezione della rete locale rappresentava per l'Amministrazione un vantaggio, oltre che una spesa “obbligatoria” e non certo una voce di danno.

La memoria difensiva concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice o, in via subordinata, il rigetto della domanda sì come riferita a tutte le voci di danno estranee all'importo sopportato dall'Amministrazione per la “bonifica” del sistema informatico; chiedeva ancora, da ultimo, che la Corte, in esercizio del proprio potere riduttivo, contenesse gli importi addebitati nel minimo secondo giustizia ed equità.

Le descritte opposte ragioni di causa, doviziosamente approfondite, venivano dalle parti dettagliatamente analizzate e vigorosamente ribadite nel corso della odierna discussione, al termine della quale il Collegio si riservava di decidere.

DIRITTO

La Sezione è oggi chiamata ad adottare una decisione su una vicenda che involge, da un lato, la tematica diffusa della corretta utilizzazione di beni strumentali in dotazione alla Pubblica Amministrazione e, da altro lato, la ricerca di precisi ed attendibili momenti di collegamento causale tra verificazione dell'evento dannoso e condotta personale serbata in un settore operativo, quale è quello informatico, in cui il rischio di una “multifattorialità” causale, letta in chiave di pluralità ed indeterminabilità di apporti soggettivi, nella impropria utilizzazione dello strumento informatico, è indubbiamente elevato.

La validità di tale premessa “introduttiva” è confermata dalla circostanza che vede tanto la relazione tecnica di parte convenuta, quanto la memoria difensiva che quella recepisce, adombrare la possibilità, manifestandosi come incontrovertibile la prova dell'intervenuto collegamento attraverso internet con siti non istituzionali, che altri soggetti abbiano potuto utilizzare le postazioni di lavoro degli odierni convenuti sì da attribuire formalmente ad essi la responsabilità dell'illecita condotta.

Nella ricerca risolutoria di tale delicata e complicata premessa operativa, utile viatico appare essere a questo Giudice il contenuto delle relazioni amministrative e tecniche che si sono soffermate sulla vicenda oggi all'esame, e redatte in sede di denuncia disciplinare e di procedimento penale.

Prima, tuttavia, di esaminarne e valutarne i tratti significativi e rilevanti ai fini della compiuta definizione del procedimento giurisdizionale rimesso a questo Giudice, occorre precisare entità e dinamica del danno contestato dalla Procura Regionale agli odierni convenuti, onde agevolare la successiva attività attributiva in termini di personale responsabilità.

Dalla narrativa che precede in fatto può così ricavarsi che l'attore pubblico ha individuato tre distinte partite di danno, ritenute tutte riconducibili alla impropria utilizzazione degli strumenti informatici da parte del T. e del G..

La prima, di € 2.280,00 legata ai costi sostenuti dall'Amministrazione per restituire funzionalità al sistema informatico “alterato” e reso inutilizzabile a causa della contrazione del virus della categoria “blaster” del tipo MSLAUGH.EXE (c.d. “operazione di bonifica);

la seconda, di € 9.159,60, legata alla conseguente necessità di predisporre, ad opera e cura dell'Amministrazione penalizzata e danneggiata dall'arresto del sistema informatico a sua volta causato dalla immissione del suddetto “virus”, un sistema di protezione della rete locale idoneo ad evitare la ripetizione di analoghi episodi (c.d. “sistema antivirus”);

la terza, determinata in € 11.439,60, alla stregua di un criterio equitativo che prende a riferimento la somma delle prime due voci di danno – diretto ed indiretto – di immediata e comprovata quantificazione, discendente dal disservizio cagionato sull'ordinato e lineare svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione danneggiata dalle illecite condotte dei convenuti che avevano integrato, nell'utilizzare parte del proprio orario di lavoro, ed in modo improprio gli strumenti operativi di cui erano stati dotati, una patente violazione dei doveri del proprio ufficio, totalmente affrancandosi dal rispetto delle regole deontologiche poste a presidio della integrità strutturale e funzionale del rispettivo rapporto di lavoro.

La prima voce di danno, ascendente ad € 2.280,00, rappresenta, come anticipato sopra, il costo sostenuto dalla Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza, per “bonificare” il sistema informatico dei propri uffici, e reso inutilizzabile dalla immissione di un virus della categoria “blaster” per effetto dell'avvenuta esecuzione di operazioni assolutamente non correlate ai compiti d'Istituto.

La predetta somma costituisce il corrispettivo liquidato e pagato alla ditta “OMISSIS” che aveva eseguito i necessari lavori di riparazione del sistema, così consentendo la ripresa della piena funzionalità di tutti gli strumenti informatici che avevano subito, per circa un mese – e precisamente dal 22.10.2003 al 26.11.2003 – una forzata inattività a causa della propagazione del virus.

La descritta spesa costituisce certamente una fattispecie di danno ingiusto, non essendo correlata ad alcuna esigenza di ordinaria funzionalità dell'apparato organizzativo dell'Amministrazione, e manifestandosi anzi come il frutto di un evento – la contrazione di un virus con modalità accertate come non pertinenti all'attività istituzionale – che poteva e doveva essere previsto, e dunque evitato.

Dai dati emergenti dall'elevato contenuto tecnico delle rassegnate relazioni peritali più sopra richiamate, è possibile affermare che il virus che ha determinato, in successiva propagazione, l'arresto e la temporanea inutizzabilità del sistema informatico in dotazione alla Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza, è stato contratto dal computer assegnato al dipendente S. G., attraverso la copia di “files” non funzionali assolutamente all'attività lavorativa.

Costituisce prova, e non mero indizio, di quanto affermato la rilevata coincidenza delle date di contrazione del “virus” della categoria “blaster” MSLAUGH.EXE con quelle in cui venivano effettuate le operazioni di copia di “files” relativi a fatture ricomprese in un programma di contabilità privata non pertinente con l'attività lavorativa svolta dal G..

La predetta circostanza, corroborata da inconfutabili riscontri tecnici eseguiti in sede di ricognizione dalla ditta incaricata della operazione di “bonifica” del sistema informatico, consente, ad avviso di questo Giudice, di ricondurre alla personale responsabilità del G. il danno derivante dalla ingiustificata spesa sostenuta dalla Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza per la riattivazione del sistema.

E la condotta serbata dal G. nella fattispecie in esame si manifesta come connotata da colpa grave in quanto, pur non essendo evidentemente preordinata alla contrazione del “virus”, è tuttavia segnata dalla piena e consapevole volontà di utilizzare uno strumento informatico in dotazione dell'Ufficio presso il quale egli prestava servizio, e quindi annoverabile tra i beni strumentali all'ottimale esecuzione ed adempimento di compiti strettamente istituzionali, per realizzare invece scopi e finalità di carattere eminentemente personale: l'evento dannoso in questo modo verificatosi – contrazione e propagazione successiva del virus con i conseguenti ingiustificati costi – rappresenta così la conseguenza prossima, prevedibile ed evitabile, della iniziale condotta volitiva.

Il G. poteva e doveva astenersi dall'eseguire operazioni non pertinenti con l'attività lavorativa propria tanto in ragione del generalizzato dovere di osservanza delle regole organizzative dell'Ufficio che non consentono lo svolgimento di operazioni diverse da quelle riconducibili alle mansioni assegnate, quanto, e soprattutto, in virtù della conoscibilità dei pericoli derivanti dalla non corretta utilizzazione del sistema informatico, conoscibilità resa possibile dall'intervento di specifiche comunicazioni diramate dalla Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza in data 8.11.2000 e 22.3.2002, ed indirizzate al personale tutto della sede locale.

In esse, infatti, richiamandosi l'intervenuta verificazione di alcuni episodi di alterazione di computers, si sollecitava una più rigorosa osservanza delle regole disciplinanti il corretto uso degli strumenti informatici, con esplicito invito ad astenersi dalla installazione di versioni di sistemi operativi diversi da quelli già esistenti ed autorizzati dal Ministero, e tanto al fine di non arrecare danni al sistema.

Il significato di tali “avvertimenti”, che evidentemente non escludevano la possibilità che un “virus” potesse essere contratto anche attraverso l'ordinaria e consentita utilizzazione del sistema informatico, (circostanza, questa, conosciuta ed ammessa in tesi anche da questo Giudicante), ma che tuttavia evidenziavano l'indice di maggiore probabilità verificatoria di guasti connessi con l'uso di programmi cc.dd. “non consentiti”, doveva essere vieppiù percepito come rilevante da parte di un soggetto che, come il G., era ed è titolare di approfondite e specifiche competenze settoriali.

L'inosservanza di tali elementari e specifiche regole precauzionali – peraltro, perfettamente e pienamente conosciute o riconoscibili – da parte del G. rende la condotta dal medesimo tenuta nel caso di specie come connotata da colpa grave, e dunque meritevole della sanzione risarcitoria prevista dal sistema di tutela della responsabilità amministrativa di cui questo Giudice è espressione.

Nell'individuare ed affermare la responsabilità del G. per la provocata – in modo gravemente colpevole – contrazione del “virus”, il Collegio si determina nell'attribuire solo ad esso l'intero danno di € 2.280,00 derivante dal costo sopportato dall'Amministrazione per la necessaria riattivazione del sistema informatico: pertanto, viene ad essere disattesa, su tale specifico aspetto, la richiesta dell'attore pubblico di paritaria ed eguale attribuzione ad entrambi gli odierni convenuti G. e T. della suddetta partita di danno.

Una volta esclusa la diretta responsabilità personale del T. G. per l'avvenuta contrazione, ed il successivo contagio o propagazione del “virus”, il Collegio deve soffermarsi ad analizzare ed esaminare la condotta a questi contestata dalla Procura Regionale locale per la ricerca e conseguente affermazione della responsabilità discendente dal “disservizio” recato alla struttura operativa dell'Amministrazione di appartenenza.

Anche in questo caso il Collegio utilizza, ai fini di informata ed effettiva giustizia, gli elementi cognitivi e tecnici risultanti dalle più volte richiamate relazioni peritali, e dalle quali si ricava la certezza dell'assenza di ogni attinenza della quasi totalità (90%) dei siti visitati dal T. con il lavoro svolto dal medesimo, trattandosi di siti “a carattere pornografico”. Analoga ricerca, pure svolta sul computer del G., non ha invece prodotto alcun utile risultato, essendo emersa l'intervenuta cancellazione di ogni traccia riferita ai siti “internet” visitati dal medesimo.

La ricerca effettuata con successo ha consentito,così, di “mappare” tutti i collegamenti effettuati dal T. nel periodo 10.12.2002 – 11.11.2003 con indicazione delle date e dell'ora di collegamento.

Dagli stessi dati emerge che i siti “illeciti” visitati sono circa 400, e che il tempo ad essi dedicato dal T. – complessivamente – è di circa 30 ore, ovviamente distribuite nei vari giorni del periodo considerato.

Il costo complessivo del collegamento telefonico utilizzato per attivare le suddette “improprie” connessioni risulta essere stato di € 32,73.

Le relazioni pongono, infine, in evidenza come le analoghe indagini svolte sul P.C. del G. non abbiano consentito di individuare alcun collegamento a siti “internet”: tale circostanza viene definita dal perito nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nell'ambito dell'indagine penale da questa svolta per il perseguimento dei reati di cui agli artt. 81 e 314 c.p. come assolutamente anomala, e tecnicamente inverosimile, se non ipotizzando ed ammettendo l'intervento di una successiva ed abile attività di manomissione della memoria, anche remota, del P.C. del G., che manifesta l'intenzione, da parte dell'utente, di non voler mostrare, o comunque rendere visibili, i siti visitati.

L'operazione di “ripulitura” non è invece stata effettuata nel P.C. del T., e tale circostanza consente così a questo Giudice di poter procedere alla valutazione dell'entità e del rilievo attribuibile, ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa, alla dimostrata impropria utilizzazione del suddetto computer da parte del suddetto convenuto.

A tale riguardo, il Collegio richiama, in premessa, i tratti essenziali e qualificatori della figura, di elaborazione giurisprudenziale, del c.d. “danno da disservizio”.

Esso si sostanzia, come già affermato in precedenti pronunce di questa stessa Sezione Giurisdizionale, nel danno patrimoniale che deriva dalla minore e non corretta resa della spesa sostenuta dalla Pubblica Amministrazione in termini di efficienza – risultato dell'azione amministrativa.

E, nel caso in esame, la spesa priva di utile e proficua correlazione comprende tanto l'onere retributivo posto a carico della Pubblica Amministrazione in adempimento dell'obbligazione contrattuale nascente dal rapporto di lavoro con il dipendente, quanto il costo “strutturale” della corretta installazione, manutenzione e gestione del sistema informatico, che è bene strumentale volto alla ottimizzazione dell'attività amministrativa verso il conseguimento della migliore qualità del servizio pubblico.

Nel caso di accertato “disservizio”, le risorse, finanziarie e strumentali, impiegate dalla Pubblica Amministrazione per l'attualizzazione delle finalità che le sono proprie, e che sono intimamente connesse con i principi di legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività, risultano sprecate e dunque dannosamente impiegate, perché alla fine sprovviste di ogni utilità ordinariamente ritraibile dal corretto impiego delle stesse.

La descritta alterazione del rapporto esistente tra risorse e/o spese, da un lato, e efficienza e/o risultato, dall'altro lato, richiama all'attenzione dell'interprete altre considerazioni, significativamente rilevanti per la corretta affermazione della responsabilità amministrativa rinvenibile nella descritta dinamica operativa degenerata o involuta.

La prima attiene alla individuazione dell'interesse pubblico danneggiato ed oggetto di “sanzione risarcitoria”: il Collegio ritiene di poter affermare che il conseguimento della finalità dell'azione amministrativa secondo i ricordati canoni di efficienza, economicità, produttività ed efficacia costituisce un vero e proprio bene del patrimonio della Pubblica Amministrazione che, anche se non suscettibile di immediata percezione materiale, al pari di un bene mobile o immobile, è pacificamente riconducibile a quel complesso di interessi e di ricchezze costituenti il precipitato procedimentale e provvedimentale dell'azione della Pubblica Amministrazione, ed in quanto tali riconducibili ad una dimensione ampia di patrimonio pubblico.

Tale dimensione appare, peraltro, perfettamente e compiutamente aderente con il principio costituzionale contenuto nell'art. 97 Cost. che valorizza in chiave costituzionale tanto il buon andamento dell'organizzazione amministrativa nel momento procedimentale, quanto in quello del risultato finale.

La seconda attiene, invece, alla valutazione dell'elemento soggettivo richiesto nella particolare ipotesi della verificazione del danno da disservizio, e dunque della connotazione psicologica caratterizzante la condotta tradottasi nel “desostanziamento” del servizio prestato verso la Pubblica Amministrazione. Il Collegio osserva come in tale ipotesi al soggetto agente sia richiesto un comportamento aderente agli obblighi e ai doveri nascenti dal rapporto di servizio, tra i quali vi è quello di curare “…. in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene” (art. 13. d.p.r. 10.1.1957, n.3).

L'efficienza diviene così modalità di svolgimento dell'attività amministrativa da parte del soggetto agente e si rivela idonea a costituire parametro di valutazione dell'antigiuridicità della condotta in relazione all'elemento soggettivo.

In altre parole, la distorta o non corretta utilizzazione delle risorse strumentali della Pubblica Amministrazione da parte dell'impiegato, compromette la definizione ottimale del risultato amministrativo finale cui le stesse sono preposte, provoca la lesione di un bene del patrimonio pubblico – il risultato finale dell'azione amministrativa – e viola la regola dell'efficienza che è normativamente preordinata alla ottimale cura dell'interesse della Pubblica Amministrazione “per il pubblico bene”.

La condotta tenuta dal T., che è consistita nella utilizzazione del proprio P.C., in diversi e ben individuati momenti dell'attività lavorativa, per scopi diversi da quelli istituzionali, integra pienamente la fattispecie di danno da disservizio ora delineata nei suoi tratti generali.

Né vale ad escludere, ad avviso di questo Giudicante, o a ridurre la responsabilità dell'odierno convenuto, la circostanza, pure eccepita dalla difesa con specifico richiamo alle riflessioni dubitative formulate dal perito nominato dai convenuti, secondo la quale altri soggetti avrebbero potuto accedere ai siti “illeciti” dalla postazione di lavoro del T., sfruttando l'assenza di questi che, in alcune delle date in cui risultano essere stati visitati i suddetti siti, sarebbe ampiamente comprovata.

Questo Giudice, al riguardo, afferma come sia intimamente connesso alla corretta utilizzazione di un bene strumentale in dotazione dell'Ufficio, rimesso alla personale e responsabile gestione dell'utente che ne sfrutta potenzialità e capacità per l'ottimizzazione della propria attività lavorativa, ad esso destinando, e da esso ricevendo, materiale e documentazione caratterizzata da elevata “sensibilità” professionale e lavorativa, l'obbligo di predisporre adeguate cautele che impediscano ad altri di farne un uso improprio.

La stessa previsione di una “chiave di accesso” al P.C. richiama l'esigenza di assicurare riservatezza ed inviolabilità nella gestione dello strumento informatico.

La mancata predisposizione di tali minime cautele oltre a manifestare scarsa diligenza nella cura di un bene pubblico, si traduce nella colpevole accettazione del rischio di manomissioni dello stesso da parte di terzi non autorizzati, in aperta violazione delle regole poste a presidio della responsabile gestione di tutti i beni, servizi e risorse strumentali e professionali poste a disposizione dell'impiegato per l'ottimale espletamento delle proprie mansioni.

Poste queste premesse, e passando all'esame della condotta serbata dal T., così come conclamatasi dalle tracce conservate nella rete informatica, questo Giudice può affermare che la stessa si è tradotta certamente in una profonda e significativa alterazione dei contenuti propri del servizio, o della prestazione che questi doveva assicurare all'Amministrazione controparte del rapporto di lavoro, in ragione del vincolo sinallagmatico che fissava, in termini di reciprocità, diritti e doveri strutturalmente e funzionalmente ricompresi nel lineare ed ordinato svolgimento dell'attività lavorativa.

E tale fenomeno degenerativo del rapporto di servizio, lungi dal ridursi nell'area del minor conseguimento di obbiettivi dell'azione amministrativa, ovvero del mancato conseguimento dei risultati idealmente ed istituzionalmente legati alla spesa sostenuta dall'Amministrazione per assicurare la controprestazione retributiva, finisce con il manifestarsi in forme articolate e complesse che pongono in evidenza una vera e propria “disaffezione” dai propri compiti di servizio, frutto di volontaria e premeditata predisposizione di espedienti tecnici ed operativi protesi a consentire una utilizzazione di strumenti e di beni della Pubblica Amministrazione del tutto avulsa dalle finalità istituzionali che ne caratterizzano invece il corretto uso.

La conosciuta atipicità del danno derivante dal “disservizio” recato alla struttura ordinamentale e funzionale dell'attività della Pubblica Amministrazione, consente a questo Giudicante di attribuire ad essa tratti, lineamenti e significati che, se pure diversi ed originali in ragione della specificità dell'alterazione procedimentale e sinallagmatica di volta in volta registrata, risultano tutti cementati ed uniformati dal comune denominatore del danno ingiusto recato ad un bene pubblico, “recte”: ad un bene ricompresso nel patrimonio della Pubblica Amministrazione, costituito dal buon andamento amministrativo, che è valore tutelato dalla Costituzione in quanto ritenuto modello operativo ineliminabile per l'ottimale e compiuto conseguimento di obbiettivi pubblici.

Nel contesto di tale premessa argomentativa, l'emergenza del danno, e la conseguente reazione dell'ordinamento, non potrà esser circoscritta negli angusti limiti della pur intervenuta alterazione del rapporto sinallagmatico e nelle conseguenze ad esso ascrivibili in termini di “esito finale” dell'attività procedimentale deviata, ma dovrà soffermarsi, nell'attenta e particolareggiata disamina delle attività precedenti, concomitanti e successive alla condotta “ictu oculi” dannosa, sulla effettiva portata di una vera e propria attività di affrancamento dal modello ordinamentale ed istituzionale voluto dal legislatore.

Così, nel caso in esame, il disservizio non è solo il danno che emerge dal tempo impiegato nella “navigazione” e nella visita dei siti che eufemisticamente si definiscono “non istituzionali”, con conseguente sottrazione dell'impegno lavorativo invece destinato al corretto assolvimento degli obblighi istituzionali, ma si rivela e si manifesta nelle fattezze di un vero e proprio “modus cogitandi” e “modus operandi” per la cui integrazione occorre destinare non una parte della propria attività lavorativa, ma modellare invece la stessa per precostituirsi condizioni, modelli di conoscenza, espedienti e tecniche di salvaguardia che finiscono per assurgere al ruolo di obbiettivo primario della prestazione lavorativa.

In diverse parole, il danno da disservizio derivante da impropria utilizzazione, continua, costante e pervicace, di un bene della Pubblica Amministrazione, nella specie di uno strumento informatico, costituisce, solo nel suo risultato immediatamente percepibile, la visibile manifestazione finale della intrapresa e definita deviazione dall'ordinato svolgimento della prestazione lavorativa, ma, nella realtà della personale e complessiva organizzazione dell'attività amministrativa, esso si arricchisce e si alimenta di ben più gravi e consistenti “deviazioni” costituite dalla necessità di organizzare, per il conseguimento del voluto scopo illecito, un modello di articolazione lavorativa ed organizzatoria del tutto avulso e, per così dire, “alternativo”, rispetto a quello istituzionalmente preordinato al conseguimento del valore pubblico.

Per quanto, poi, attiene alla determinazione del danno, questo Giudice, in assenza di criteri probatori, sì come derivanti dalla vastità e complessità del bene leso dalla condotta dell'agente, decide di procedere, ai sensi dell'art. 1226 c.c. alla quantificazione dello stesso “ex bono et aequo”, cioè secondo equità.

E ciò per assicurare comunque alla parte danneggiata il diritto ad un equo risarcimento, e per evitare che le difficoltà probatorie relative al “quantum” si risolvano, in definitiva, in favore del danneggiante: tali principi costituiscono, per pacifica riflessione dottrinale e giurisprudenziale, il significato ultimo della “ratio” sottesa all'art. 1226 c.c. Infatti, l'idea di fondo percepibile nell'estimazione equitativa è ravvisabile nell'affermare e concretizzare un principio di contemperamento di interessi diversi, che vede il Giudice impegnato non a “creare norme”, ma a completare la lacunosa prova del “quantum”: non a caso il presupposto applicativo della norma è costituito dall'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare. Essa sopperisce alla difficoltà tecnica di un'operazione che non può concludersi con l'esatta realizzazione del suo risultato. La circoscritta operatività del criterio equitativo non implica, poi, alcuna dispensa dalla prova della concreta esistenza del pregiudizio patito dalla parte danneggiata, riguardando il giudizio di equità solo l'entità del pregiudizio medesimo.

Occorre, peraltro, adottare criteri opportuni e congrui per rendere attendibile e verosimile la coincidenza tra la somma liquidata ed il pregiudizio subito dalla Pubblica Amministrazione danneggiata, pur non essendo necessario, come ritenuto dalla Cassazione (si veda Cass. 24.5.1972, n.1632; n.2525; 6.5.1988, n.3351) che il Giudice proceda “ad una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità tra ciascuno degli elementi di fatto presi in esame e l'ammontare liquidato”, potendo invece il giudizio scaturire “da un esame della situazione globalmente considerata” (cfr Cass. 6.5.1988, n.3351).

Aderendo a tali criteri, rilevato che il numero delle ore dedicate alla effettiva visita dei circa 400 siti illeciti da parte del T. risulta accertato in poco meno di 30, dispiegate nell'arco di 11 mesi, e considerato, altresì, che a tali ore vanno aggiunti i tempi di preparazione – antecedenti – e di adeguata e piena ripresa dell'attività lavorativa ordinaria – successivi – questo Giudice ritiene di poter quantificare il danno provocato al “servizio” dell'Amministrazione pari a € 100,00 per ogni ora, somma che ricomprende anche i costi dei collegamenti telefonici attivati, nonché “l'usura” dello strumento informatico scorrettamente utilizzato ed il pregiudizio della mancata utilizzazione dello stesso per i fini istituzionalmente propri, rivelandosi la deviazione dall'uso ordinario come un vero e proprio inadempimento contrattuale dal quale emerge una prestazione del tutto diversa (“aliud pro alio”) da quella invece ritraibile dalla messa a disposizione dell'utente dello strumento informatico.

Il danno addebitabile al T. può così essere quantificato in € 3.000,00 già rivalutati (€ 100,00 X n.30 ore).

La predetta somma di € 3.000,00 va addebitata anche al G., nella composizione costituita dall'accertato danno di € 2.280,00 derivante dal costo sostenuto dall'Amministrazione per la “bonifica” del sistema, secondo quanto motivato “supra”, e di € 720,00 per il disservizio arrecato all'Amministrazione dalla solo parzialmente comprovata utilizzazione del proprio P.C. per fini diversi da quelli istituzionali: per la intervenuta integrazione di tale danno si ritengono validi i principi sul punto già espressi per l'esistenza del danno da disservizio a carico del T.; relativizzati, ovviamente, al diverso contenuto dei siti visitati ed alle diverse modalità di “utilizzazione alternativa” utilizzate dal G., in relazione al quale gli accertamenti svolti hanno rilevato l'avvenuta predisposizione di un programma creato per la gestione di una contabilità aziendale, contenente fatture e documentazione commerciale del tutto estranea all'attività di istituto.

Il Collegio, infine, reputa di non poter considerare, come invece richiesto dall'attore pubblico, voce di danno, addebitabile agli odierni convenuti, la spesa sostenuta dalla Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza per la doverosa, e semmai tardiva, predisposizione di un sistema di adeguata salvaguardia del circuito informatico dall'aggressione di “virus” in grado di minarne la funzionalità.

E' infatti di tutta evidenza come l'approntamento di siffatti sistemi di sicurezza si riveli oggi indispensabile, in ogni struttura in cui sia operante una rete informatica, per garantire la corretta funzionalità del sistema stesso, preservandolo da intrusioni di “infezioni informatiche” ipoteticamente veicolabili anche da informazioni o da siti istituzionali, e dunque “leciti”, nonché dalla vasta congerie di posta elettronica che quotidianamente viene recapitata verso la totalità degli indirizzi conosciuti. La predetta spesa, pertanto, non risulta, ad avviso di questo Giudice, assolutamente annoverabile tra le ipotesi di danno al patrimonio della Pubblica Amministrazione, rivelandosi, al contrario, e nell'attuale contesto di elevata elaborazione informatica, doverosa e necessaria.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a) condanna i sigg.ri S. G. e G. T. al risarcimento in favore dell'Erario – nella specie in favore della Direzione Prov.le del Lavoro di Potenza – del danno alla medesima arrecato, e quantificato in € 3.000,00 cadauno somma ricomprensiva di rivalutazione monetaria. Sulla predetta somma dovranno essere invece corrisposti gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfacimento integrale.

b) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 349,72. Euro trecentoquarantanove/72

Così deciso in Potenza, nelle Camere di Consiglio del 13 dicembre 2005 e del 17 gennaio 2006.


Depositata in Segreteria il 22 marzo 2006

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