IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento agli artt. 13 e 154, comma 3;
VISTO il d.l. 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del menzionato d.l. 18 giugno 2007, n. 73, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve definire le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei “clienti finali domestici” connessi alla propria rete e strettamente necessari per formulare loro offerte commerciali e gestire contratti di fornitura;
VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007 n. 157/07, con la quale è stata approvata una prima parte della “Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale”;
VISTA la richiesta del 28 giugno 2007 a firma del segretario generale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la quale il Garante è stato invitato a formulare le proprie considerazioni in ordine ad una seconda parte della disciplina in esame, che detta Autorità deve completare in relazione a taluni profili di più diretta rilevanza per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo agli articoli 6 e 7 della menzionata deliberazione (contenuto minimo dell'informativa ai clienti interessati; limiti e obblighi dei venditori per l'utilizzo lecito e corretto dei dati);
VISTO l'art. 24, comma 1, lett. a) del predetto Codice (casi nei quali il consenso degli interessati non è richiesto perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo normativo);
RITENUTA la necessità di aderire alla predetta richiesta e di formulare quindi alcune indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel quadro della procedura di cooperazione tra Autorità prevista dal Codice e che si è sviluppata anche in formali incontri (art. 154, comma 3); ciò, ad ulteriore garanzia dei clienti interessati in relazione all'accesso ai dati di base che li riguardano da parte dei venditori, i quali potranno utilizzarli per formulare proposte commerciali inerenti alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (art. 1 d.l. 18 giugno 2007, n. 73);
RILEVATO che la predetta Autorità:
a) ha già individuato specificamente nella menzionata deliberazione i “dati di base” dei clienti interessati, precludendo che, nel contesto in esame, ai venditori possano essere comunicati dati ulteriori relativi ai clienti in questione;
b) ha già stabilito che i dati di base saranno utilizzabili dai venditori solo ed esclusivamente per inviare proposte commerciali in formato cartaceo, relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, escludendo quindi altre forme o finalità di utilizzo (quali, ad esempio, contatti telefonici o per via telematica, promozioni legate ad altri scopi e comunicazioni di dati a terzi);
c) ha previsto un termine massimo di applicazione della predetta deliberazione, identificato nel raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni della medesima Autorità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, prevedendo anche che i distributori forniscano ai venditori, su loro richiesta, dati di base di volta in volta aggiornati, il che richiederà che i venditori conservino i dati via via acquisiti solo per il tempo necessario a formulare e gestire le proposte commerciali;
d) ha già ricordato che sia i distributori, sia i venditori, devono fornire la rispettiva informativa ai clienti interessati, direttamente e anche attraverso la rete Internet;
RILEVATO che le operazioni di trattamento necessarie alla comunicazione delle proposte commerciali ai “clienti finali domestici” potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, per perseguire un legittimo interesse dei venditori e favorire la liberalizzazione del mercato del gas e dell'energia elettrica, anche senza il consenso dei clienti interessati;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
DELIBERA
1) di fornire le seguenti indicazioni sulla protezione dei dati personali all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel quadro della procedura di cooperazione attivata ai sensi dell'art. 154, comma 3, del Codice, per l'ulteriore seguito in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della deliberazione della medesima Autorità n. 157/07 del 27 giugno 2007:
“a) i distributori dovranno informare la propria clientela in ordine alla comunicabilità dei dati prevista dalla deliberazione n. 157/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas prima di fornire i dati di base ai venditori. Ciò, con formule preferibilmente sintetiche e colloquiali, idonee a specificare gli elementi previsti dalla legge (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali), fornendo quantomeno le precisazioni contenute nel fac simile di cui all' Allegato A della deliberazione del Garante n. 39 del 25 luglio 2007. I distributori dovranno fornire tale informativa a tutti i singoli interessati, riportandola preferibilmente nell'ordinaria corrispondenza ad essi inviata per le ordinarie finalità di gestione del rapporto contrattuale. L'informativa dovrà essere resa anche attraverso il sito Internet del distributore e, in forma ancora più sintetica, attraverso i relativi servizi di assistenza e informazione al pubblico e opportune iniziative di comunicazione al pubblico;
b) anche i singoli venditori, una volta acquisiti i dati di base, dovranno informare i clienti con analoghe informative sintetiche e colloquiali riportate nelle stesse proposte commerciali cartacee. Per effetto della deliberazione del Garante n. 39 del 25 luglio 2007, adottata anche ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, i venditori potranno invece astenersi dal fornire tale informativa ai clienti ai quali, acquisiti i dati di base, non vengano inviate proposte commerciali;
c) i venditori, rispettando i limiti sopra richiamati, dovranno utilizzare i dati solo con modalità strettamente correlate all'invio delle proposte cartacee e non dovranno conservare i dati relativi a clienti che, decorso un congruo termine non superiore a sei mesi, non abbiano aderito alla proposta; ciò, ferma restando la possibilità di utilizzare i dati di base ottenuti dai distributori fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni della competente Autorità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. Decorso tale termine tutti i dati personali forniti dai distributori in relazione ai quali non si sia instaurato un rapporto di fornitura dovranno essere cancellati.”;
2) di individuare, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, nei termini di cui in motivazione, i casi nei quali il trattamento dei “dati di base” potranno essere effettuati per perseguire un legittimo interesse dei venditori anche senza il consenso dei clienti interessati;
3) che copia della presente deliberazione sia trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 154, comma 3, del Codice, in relazione a quanto previsto dai menzionati articoli 6 e 7 della deliberazione della predetta Autorità n. 157/07 del 27 giugno 2007, nonché all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli