Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005
Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'Articolo 1, commi 192, 193, 194, 195 e 196 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2005);
Visto l'Articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'Articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;
Rilevato che la materia oggetto delle richiamate previsioni della legge n. 311 del 2004 rientra tra quelle delegate al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Considerata la necessità di dare tempestiva attuazione dell'Articolo 1, commi 192, 193, 194, 195 e 196, della legge n. 311 del 2004, dettando disposizioni concernenti il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni volte, mediante l'adozione di soluzioni tecniche idonee, aggiornate, interoperabili ed efficaci, al miglioramento dell'efficienza operativa delle medesime amministrazioni, nonché al
contempo alla realizzazione di significativi risparmi di spesa;
Decreta:
Articolo 1. Finalità
1. Il presente decreto individua le applicazioni informatiche ed i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni, nonché gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui all'Articolo 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica.
2. Il presente decreto non si applica alle amministrazioni di cui all'Articolo 1 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di sicurezza e difesa nazionale, salva la facoltà delle amministrazioni interessate di richiederne l'applicazione.
Articolo 2. Individuazione di applicazioni informatiche e di servizi di competenza statale
1. Gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza operativa della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica da conseguire attraverso le razionalizzazioni e l'eliminazione di
duplicazioni e sovrapposizioni, relativamente al funzionamento degli uffici, sono perseguiti mediante:
a) la realizzazione di nuove applicazioni informatiche idonee a soddisfare le esigenze di piú amministrazioni;
b) il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di piú amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni;
c) l'utilizzo di servizi applicativi distribuiti in modalità ASP (Application Service Provider) da rendere disponibili a piú amministrazioni; i servizi sono erogati anche attraverso l'impiego delle applicazioni informatiche di cui alle lettere a) e b).
2. Le applicazioni informatiche e i servizi applicativi da realizzare nelle modalità di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) protocollo informatico e gestione documentale, inclusa la trasformazione della documentazione cartacea in digitale;
b) contabilità finanziaria per tutti i soggetti contabili in Italia (amministrazioni in regime ordinario, funzionari delegati e contabilità speciali), con l'adozione della firma digitale e la conseguente dematerializzazione di tutti i titoli di spesa;
c) contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione con sistemi omogenei di classificazione delle spese e dei costi;
d) controllo strategico e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo;
e) gestione giuridica e amministrativa del personale in servizio in Italia;
f) gestione delle competenze fisse e accessorie del personale, da integrarsi in un unico sistema retributivo e con la distribuzione in rete delle distinte delle competenze mensili del personale;
g) informatizzazione dell'attività degli uffici legislativi.
3. Ulteriore strumento di razionalizzazione e di contenimento della spesa é costituito dall'utilizzazione comune da parte delle amministrazioni dei seguenti servizi:
a) servizi di formazione del personale erogati con metodologie e tecnologie di e-learning, su una piattaforma tecnologica unitaria fruibile in ASP sulla quale progettare e sviluppare contenuti
formativi di interesse specifico delle singole amministrazioni e di interesse comune a piú amministrazioni, che le stesse utilizzano coerentemente con i piani di formazione di cui all'Articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) servizi di gestione e conduzione tecnica e operativa dei sistemi informatici e delle reti, servizi di help desk, servizi di messaggistica, servizi di hosting e servizi redazionali dei siti web;
c) servizi di supporto ai «Call center» che rendano disponibili in ASP piattaforme unitarie per la gestione dei contenuti e dei contatti con gli utenti.
4. Per le applicazioni informatiche e per i servizi di cui al presente articolo il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito: CNIPA) stipula i contratti quadro di cui all'Articolo 1, comma 192, della legge n. 311 del 2004.
Articolo 3. Individuazione di infrastrutture di competenza statale
1. Gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza operativa della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica sono conseguiti mediante interventi di razionalizzazione di infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazioni delle amministrazioni di cui all'Articolo 1 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, anche con l'introduzione di nuove tecnologie e servizi. Gli interventi riguardano:
a) centri elaborazione dati (CED) di cui razionalizzare, ottimizzare e riallocare sul territorio le strutture esistenti, eliminando duplicazioni derivanti anche da intervenuti accorpamenti di Ministeri;
b) infrastrutture, sistemi e servizi di comunicazione, da migliorare e razionalizzare mediante interventi che favoriscano l'utilizzo delle nuove tecnologie fra cui la telefonia VoIP (Voice over Internet Protocol), le tecnologie senza fili «wireless» e i servizi pubblici su reti mobili;
c) centri per garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza, attraverso la definizione di infrastrutture, sistemi e servizi comuni a piú amministrazioni, anche utilizzando CED già esistenti.
2. Il CNIPA, ai fini di cui al comma 1, svolge funzioni di impulso e coordinamento, anche attraverso l'indizione di conferenze di servizi.
Articolo 4. Attuazione e monitoraggio
1. Il CNIPA, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'Articolo
1, tenendo presenti anche le proposte delle amministrazioni formulate ai fini della predisposizione del piano triennale di cui all'Articolo 9 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e sentita la Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie un programma di interventi.
2. Il programma di cui al comma 1, dopo l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, é inviato alle amministrazioni di cui
all'Articolo 1 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed é recepito nelle direttive annuali per l'azione amministrativa di cui all'Articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il CNIPA assiste le amministrazioni nella realizzazione degli stessi, monitorandone, in collaborazione con le amministrazioni interessate, l'attuazione ed i risultati; sui medesimi risultati
riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per l'innovazione e le tecnologie con rapporti periodici e con una relazione annuale da predisporsi entro il 31 gennaio dell'anno
successivo.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il CNIPA invia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sui risparmi di spesa ottenuti nell'anno precedente e sui risparmi previsti nell'anno in corso.
5. Le pubbliche amministrazioni interessate adottano i provvedimenti necessari per dare attuazione al presente decreto.