IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTI gli esiti dell'istruttoria preliminare che, anche a seguito di numerosi reclami e segnalazioni di cittadini, è stata condotta in riferimento al trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia
delle entrate–Sportello abbonamenti TV e presso Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per finalità di promozione e recupero del canone radiotelevisivo anche sulla base dell'utilizzazione di agenti privati (c.d. «ispettori Rai»);PRESO ATTO che la convenzione in fase di applicazione tra l'Agenzia
delle entrate e la Rai, con la quale quest'ultima è stata designata quale responsabile del trattamento dei dati contenuti nell'archivio degli abbonati, nonché dei dati relativi a cittadini maggiorenni ricavati da archivi comunali e banche dati di società che erogano servizi di pubblica utilità (ai sensi della legge n. 127/1997 e della legge n. 166/1991 di conversione del d.l. n. 103/1991 sullo scambio di dati tra l'amministrazione finanziaria e altri soggetti pubblici e privati), prevede che la Rai possa individuare per iscritto «addetti» incaricati di compiere le operazioni necessarie per adempiere a quanto previsto nella convenzione (art. 1, comma 3);RILEVATO che, in applicazione di tale convenzione, la Rai può quindi affidare a persone fisiche lo svolgimento di attività di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi, anche attraverso contratti di agenzia, designandole come incaricati del relativo trattamento di dati personali;
PRESO ATTO delle risultanze della predetta istruttoria preliminare in merito alla liceità, in termini generali, di tale trattamento;
RILEVATO che numerose segnalazioni pervenute al Garante hanno prospettato nuovamente all'Autorità comportamenti irrituali che sarebbero stati posti in essere da parte di «ispettori», contraddistinti dall'utilizzo di toni minacciosi e di modalità ritenute «inquisitorie» e «intimidatorie» nella raccolta di dati personali, anche in relazione alla prospettazione di possibili accertamenti intrusivi in caso di mancato conferimento di determinate informazioni;
RITENUTA, per quanto è di competenza dell'Autorità rispetto al trattamento di dati personali, la necessità di prescrivere all'Agenzia
delle entrate, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare per ciò che concerne l'attività svolta per suo conto da Rai, l'adozione di misure che garantiscano che il trattamento di dati personali effettuato in particolare a cura degli incaricati sia sempre, e in ogni caso, conforme ai princìpi del Codice:a) evitando induzioni in errore degli interessati, come pure eventuali artifici, anche per quanto concerne le informazioni che gli agenti forniscono ai medesimi interessati circa la propria attività, le proprie qualità e le proprie effettive funzioni di incaricati del trattamento di dati personali per finalità di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi;
b) garantendo, altresì, che l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita preventivamente agli interessati rechi corrette indicazioni circa la reale obbligatorietà o facoltatività del conferimento di dati;
c) evitando, nelle sollecitazioni rivolte di persona ai medesimi interessati, l'indebita prospettazione di controlli intrusivi in caso di mancato conferimento da parte degli stessi di dati di carattere personale;
RILEVATA l'esigenza di acquisire dall'Agenzia idoneo riscontro su quanto svolto in attuazione di tale prescrizione, in particolare dalla Rai, entro il congruo termine del 30 aprile 2008;
RILEVATA la necessità che siano completati gli accertamenti preliminari in ordine all'adozione di idonee misure di sicurezza da parte dell'Agenzia
delle entrate e della Rai in relazione al trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di recupero dell'evasione del canone radiotelevisivo;DATO ATTO che si provvederà, nell'ambito di un autonomo procedimento, a verificare la corretta predisposizione delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati personali svolto per le finalità di recupero dell'evasione del canone radiotelevisivo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, prescrive all'Agenzia delle entrate–Sportello abbonamenti TV, in qualità di titolare del trattamento, di adottare in particolare per l'attività svolta per suo conto da Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. quale responsabile del trattamento, le misure necessarie e opportune al fine di conformare alle vigenti disposizioni i trattamenti di dati effettuati in particolare a cura degli agenti incaricati del trattamento, affinché, nei termini documentati in un idoneo riscontro che dovrà in proposito pervenire a questa Autorità entro il 30 aprile 2008:
a) siano evitate induzioni in errore degli interessati, come pure eventuali artifici, anche per quanto concerne le informazioni che gli agenti forniscono ai medesimi interessati circa la propria attività, le proprie qualità e le proprie effettive funzioni di incaricati del trattamento di dati personali per finalità di promozione degli abbonamenti radiotelevisivi;
b) sia garantito, altresì, che l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita preventivamente agli interessati rechi corrette indicazioni circa la reale obbligatorietà o facoltatività del conferimento di dati nei confronti degli agenti medesimi;
c) sia evitata, nelle sollecitazioni rivolte di persona ai medesimi interessati, l'indebita prospettazione di controlli intrusivi in caso di mancato conferimento da parte degli stessi di dati di carattere personale.
Roma,
5 marzo 2008 IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE