LIBRO PRIMO.- DEI REATI IN GENERALE
TITOLO PRIMO.- Della legge penale
Articolo 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge
Articolo 2 Successione di leggi penali
Articolo 3 Obbligatorietà della legge penale
Articolo 4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Articolo 5 Ignoranza della legge penale
Articolo 6 Reati commessi nel territorio dello Stato
Articolo 7 Reati commessi all'estero
Articolo 8 Delitto politico commesso all'estero
Articolo 9 Delitto comune del cittadino all'estero
Articolo 10 Delitto comune dello straniero all'estero
Articolo 11 Rinnovamento del giudizio
Articolo 12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere
Articolo 13 Estradizione
Articolo 14 Computo e decorrenza dei termini
Articolo 15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale
Articolo 16 Leggi penali speciali
TITOLO SECONDO.- Delle pene
CAPITOLO I.- Delle specie di pene, in generale
Articolo 17 Pene principali: specie
Articolo 18 Denominazione e classificazione delle pene principali
Articolo 19 Pene accessorie: specie
Articolo 20 Pene principali e accessorie
CAPITOLO II.- Delle pene principali, in particolare
Articolo 21 Pena di morte
Articolo 22 Ergastolo
Articolo 23 Reclusione
Articolo 24 Multa
Articolo 25 Arresto
Articolo 26 Ammenda
Articolo 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali
CAPITOLO III.- Delle pene accessorie, in particolare
Articolo 28 Interdizione dai pubblici uffici
Articolo 29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
Articolo 30 Interdizione da una professione o da un'arte
Articolo 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione
Articolo 32 Interdizione legale
Articolo 32-bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
Articolo 32-ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
Articolo 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
Articolo 32-quinquies Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
Articolo 33 Condanna per delitto colposo
Articolo 34 Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa
Articolo 35 Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte
Articolo 35-bis Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
Articolo 36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna
Articolo 37 Pene accessorie temporanee: durata
Articolo 38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte
TITOLO TERZO.- Del reato
CAPITOLO I.- Del reato consumato e tentato
Articolo 39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
Articolo 40 Rapporto di causalità
Articolo 41 Concorso di cause
Articolo 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Articolo 43 Elemento psicologico del reato
Articolo 44 Condizione obiettiva di punibilità
Articolo 45 Caso fortuito o forza maggiore
Articolo 46 Costringimento fisico
Articolo 47 Errore di fatto
Articolo 48 Errore determinato dall'altrui inganno
Articolo 49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile
Articolo 50 Consenso dell'avente diritto
Articolo 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
Articolo 52 Difesa legittima
Articolo 53 Uso legittimo delle armi
Articolo 54 Stato di necessità
Articolo 55 Eccesso colposo
Articolo 56 Delitto tentato
Articolo 57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Articolo 57-bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Articolo 58 Stampa clandestina
Articolo 58-bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa
CAPITOLO II.- Delle circostanze del reato
Articolo 59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Articolo 60 Errore sulla persona dell'offeso
Articolo 61 Circostanze aggravanti comuni
Articolo 62 Circostanze attenuanti comuni
Articolo 62-bis Circostanze attenuanti generiche
Articolo 63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
Articolo 64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
Articolo 65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
Articolo 66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti
Articolo 67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti
Articolo 68 Limiti al concorso di circostanze
Articolo 69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
Articolo 70 Circostanze oggettive e soggettive
CAPITOLO III.- Del concorso di reati
Articolo 71 Condanna per più reati con unica sentenza o decreto
Articolo 72 Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee
Articolo 73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie
Articolo 74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diverse
Articolo 75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa
Articolo 76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte
Articolo 77 Determinazione delle pene accessorie
Articolo 78 Limiti degli aumenti delle pene principali
Articolo 79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie
Articolo 80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
Articolo 81 Concorso formale. Reato continuato
Articolo 82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta
Articolo 83 Evento diverso da quello voluto dall'agente
Articolo 84 Reato complesso
TITOLO QUARTO.- Del reo e della persona offesa dal reato
CAPITOLO I.- Della imputabilità
Articolo 85 Capacità d'intendere o di volere
Articolo 86 Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato
Articolo 87 Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere
Articolo 88 Vizio totale di mente
Articolo 89 Vizio parziale di mente
Articolo 90 Stati emotivi o passionali
Articolo 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Articolo 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata
Articolo 93 Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
Articolo 94 Ubriachezza abituale
Articolo 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
Articolo 96 Sordomutismo
Articolo 97 Minore degli anni quattordici
Articolo 98 Minore degli anni diciotto
CAPITOLO II.-Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere
Articolo 99 Recidiva
Articolo 100 Recidiva facoltativa
Articolo 101 Reati della stessa indole
Articolo 102 Abitualità presunta dalla legge
Articolo 103 Abitualità ritenuta dal giudice
Articolo 104 Abitualità nelle contravvenzioni
Articolo 105 Professionalità nel reato
Articolo 106 Effetti dell'estinzione del reato o della pena
Articolo 107 Condanna per vari reati con una sola sentenza
Articolo 108 Tendenza a delinquere
Articolo 109 Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere
CAPITOLO III.- Del concorso di persone nel reato
Articolo 110 Pena per coloro che concorrono nel reato
Articolo 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile
Articolo 112 Circostanze aggravanti
Articolo 113 Cooperazione nel delitto colposo
Articolo 114 Circostanze attenuanti
Articolo 115 Accordo per commettere un reato. Istigazione
Articolo 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Articolo 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Articolo 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Articolo 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena
CAPITOLO IV.- Della persona offesa dal reato
Articolo 120 Diritto di querela
Articolo 121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale
Articolo 122 Querela di uno fra più offesi
Articolo 123 Estensione della querela
Articolo 124 Termine per proporre la querela. Rinuncia
Articolo 125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante
Articolo 126 Estinzione del diritto di querela
Articolo 127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica
Articolo 128 Termine per la richiesta di procedimento
Articolo 129 Irrevocabilità ed estensione della richiesta
Articolo 130 Istanza della persona offesa
Articolo 131 Reato complesso. Procedibilità di ufficio
TITOLO QUINTO.- Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena
CAPITOLO I.- Della modificazione e applicazione della pena
Articolo 132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti
Articolo 133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
Articolo 133-bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
Articolo 133-ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Articolo 134 Computo delle pene
Articolo 135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive
Articolo 136 Modalità di conversione di pene pecuniarie
Articolo 137 Custodia cautelare
Articolo 138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero
Articolo 139 Computo delle pene accessorie
CAPITOLO II.- Della esecuzione della pena
Articolo 140 Applicazione provvisoria di pene accessorie
Articolo 141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali
Articolo 142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori
Articolo 143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari
Articolo 144 Vigilanza sull'esecuzione delle pene
Articolo 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato
Articolo 146 Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena
Articolo 147 Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena
Articolo 148 Infermità psichica sopravvenuta al condannato
Articolo 149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende
TITOLO SESTO.- Della estinzione del reato e della pena
CAPITOLO I.- Della estinzione del reato
Articolo 150 Morte del reo prima della condanna
Articolo 151 Amnistia
Articolo 152 Remissione della querela
Articolo 153 Esercizio del diritto di remissione. Incapacità
Articolo 154 Più querelanti: remissione di uno solo
Articolo 155 Accettazione della remissione
Articolo 156 Estinzione del diritto di remissione
Articolo 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
Articolo 158 Decorrenza del termine della prescrizione
Articolo 159 Sospensione del corso della prescrizione
Articolo 160 Interruzione del corso della prescrizione
Articolo 161 Effetti della sospensione e della interruzione
Articolo 162 Oblazione nelle contravvenzioni
Articolo 162-bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Articolo 163 Sospensione condizionale della pena
Articolo 164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
Articolo 165 Obblighi del condannato
Articolo 166 Effetti della sospensione
Articolo 167 Estinzione del reato
Articolo 168 Revoca della sospensione
Articolo 169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
Articolo 170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato
CAPITOLO II.- Della estinzione della pena
Articolo 171 Morte del reo dopo la condanna
Articolo 172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo
Articolo 173 Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo
Articolo 174 Indulto e grazia
Articolo 175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
Articolo 176 Liberazione condizionale
Articolo 177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena
Articolo 178 Riabilitazione
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Articolo 179 Condizioni per la riabilitazione
Articolo 180 Revoca della sentenza di riabilitazione
Articolo 181 Riabilitazione nel caso di condanna all'estero
CAPITOLO III.-Disposizioni comuni
Articolo 182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
Articolo 183 Concorso di cause estintive
Articolo 184 Estinzione della pena di morte , dell'ergastolo o di pena temporanea nel caso di concorso di reati
TITOLO SETTIMO.- Delle sanzioni civili
Articolo 185 Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Articolo 186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.
Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
Articolo 187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Articolo 188 Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato.
Articolo 189 Ipoteca legale ; Sequestro. (1)
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.
Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.
Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
(1) Espressione abrogata dall'Articolo 218, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 190 Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile.
Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per l'ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.
Articolo 191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;
4) le spese del procedimento;
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
Articolo 192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'Articolo 189.
Articolo 193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.
Articolo 194 Atti di titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
Articolo 195 Diritti dei terzi.
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
Articolo 196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente.
Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.
Articolo 197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende.
Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.
Articolo 198 Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.
Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.
L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
TITOLO OTTAVO.- Delle misure amministrative di sicurezza
CAPITOLO I.- Delle misure di sicurezza personali
SEZIONE I.- Disposizioni generali
Articolo 199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Articolo 200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone
Articolo 201 Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
Articolo 202 Applicabilità delle misure di sicurezza
Articolo 203 Pericolosità sociale
Articolo 204 Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta
Articolo 205 Provvedimento del giudice
Articolo 206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza
Articolo 207 Revoca delle misure di sicurezza personali
Articolo 208 Riesame della pericolosità
Articolo 209 Persona giudicata per più fatti
Articolo 210 Effetti della estinzione del reato o della pena
Articolo 211 Esecuzione delle misure di sicurezza
Articolo 211-bis Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza
Articolo 212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza
Articolo 213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
Articolo 214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive
SEZIONE II.- Disposizioni speciali
Articolo 215 Specie
Articolo 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
Articolo 217 Durata minima
Articolo 218 Esecuzione
Articolo 219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia
Articolo 220 Esecuzione dell'ordine di ricovero
Articolo 221 Ubriachi abituali
Articolo 222 Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario
Articolo 223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario
Articolo 224 Minore non imputabile
Articolo 225 Minore imputabile
Articolo 226 Minore delinquente abituale , professionale o per tendenza
Articolo 227 Riformatori speciali
Articolo 228 Libertà vigilata
Articolo 229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata
Articolo 230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata
Articolo 231 Trasgressione degli obblighi imposti
Articolo 232 Minori o infermi di mente in stao di libertà vigilata
Articolo 233 Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie
Articolo 234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
Articolo 235 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
CAPITOLO II.- Delle misure di sicurezza patrimoniali
Articolo 236 Specie: regole generali
Articolo 237 Cauzione di buona condotta
Articolo 238 Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione
Articolo 239 Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta
Articolo 240 Confisca
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
É sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; (1)
2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (2)
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
(1) Lettera aggiunta dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.
(2) Il comma che così recitava: «Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.» è stato così sostituito dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.
LIBRO SECONDO.- DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO.- Dei delitti contro la personalità dello Stato
CAPITOLO I.- Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
Articolo 241 Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato
Articolo 242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano
Articolo 243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano
Articolo 244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
Articolo 245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
Articolo 246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Articolo 247 Favoreggiamento bellico
Articolo 248 Somministrazione al nemico di provvigioni
Articolo 249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico
Articolo 250 Commercio col nemico
Articolo 251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Articolo 252 Frode in forniture in tempo di guerra
Articolo 253 Distruzione o sabotaggio di opere militari
Articolo 254 Agevolazione colposa
Articolo 255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
Articolo 256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato
Articolo 257 Spionaggio politico o militare
Articolo 258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
Articolo 259 Agevolazione colposa
Articolo 260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
Articolo 261 Rivelazione di segreti di Stato
Articolo 262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
Articolo 263 Utilizzazione dei segreti di Stato
Articolo 264 Infedeltà in affari di Stato
Articolo 265 Disfattismo politico
Articolo 266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Articolo 267 Disfattismo economico
Articolo 268 Parificazione degli Stati alleati
Articolo 269 Attività antinazionale del cittadino all'estero
Articolo 270 Associazioni sovversive
Articolo 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Articolo 270-ter Assistenza agli associati
Articolo 270-quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Articolo 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Articolo 270-sexies Condotte con finalità di terrorismo
Articolo 271 Associazioni antinazionali
Articolo 272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
Articolo 273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale
Articolo 274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale
Articolo 275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico
CAPITOLO II.- Dei delitti contro la personalità interna dello Stato
Articolo 276 Attentato contro il Presidente della Repubblica
Articolo 277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica
Articolo 278 Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
Articolo 279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica
Articolo 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Articolo 280-bis Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Articolo 281 Offesa alla libertà del Capo del Governo
Articolo 282 Offesa all'onore del Capo del Governo
Articolo 283 Attentato contro la Costituzione dello Stato
Articolo 284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
Articolo 285 Devastazione, saccheggio e strage
Articolo 286 Guerra civile
Articolo 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare
Articolo 288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Articolo 289 Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali
Articolo 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Articolo 290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate
Articolo 290-bis Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci
Articolo 291 Vilipendio alla nazione italiana
Articolo 292 Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
Articolo 292-bis Circostanza aggravante
Articolo 293 Circostanza aggravante
CAPITOLO III.- Dei delitti contro i diritti politici del cittadino
Articolo 294 Attentati contro i diritti politici del cittadino
CAPITOLO IV.- Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti
Articolo 295 Attentato contro i Capi di Stati esteri
Articolo 296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri
Articolo 297 Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri
Articolo 298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri
Articolo 299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
Articolo 300 Condizione di reciprocità
CAPITOLO V.- Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti
Articolo 301 Concorso di reati
Articolo 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
Articolo 303 Pubblica istigazione e apologia
Articolo 304 Cospirazione politica mediante accordo
Articolo 305 Cospirazione politica mediante associazione
Articolo 306 Banda armata: formazione e partecipazione
Articolo 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
Articolo 308 Cospirazione: casi di non punibilità
Articolo 309 Banda armata: casi di non punibilità
Articolo 310 Tempo di guerra
Articolo 311 Circostanza diminuente : lieve entità del fatto
Articolo 312 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
Articolo 313 Autorizzazione o richiesta di procedimento
TITOLO SECONDO.- Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
CAPITOLO I.- Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Articolo 314 Peculato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Articolo 315 Malversazione a danno di privati
Articolo 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Articolo 316-bis Malversazione a danno dello Stato
Articolo 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Articolo 317 Concussione
Articolo 317-bis Pene accessorie
Articolo 318 Corruzione per un atto d'ufficio
Articolo 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Articolo 319-bis Circostanze aggravanti
Articolo 319-ter Corruzione in atti giudiziari
Articolo 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Articolo 321 Pene per il corruttore
Articolo 322 Istigazione alla corruzione
Articolo 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari d elle Comunità europee e di Stati esteri
Articolo 322-ter Confisca
Articolo 323 Abuso d'ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Articolo 323-bis Circostanza attenuante
Articolo 324 Interesse privato in atti di ufficio
Articolo 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
Articolo 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
Articolo 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
Articolo 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Articolo 330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
Articolo 331 Interruzione d' un servizio pubblico o di pubblica necessità
Articolo 332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
Articolo 333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
Articolo 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Articolo 335 Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Articolo 335-bis Disposizioni patrimoniali
CAPITOLO II.- Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione
Articolo 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Articolo 337 Resistenza a un pubblico ufficiale
Articolo 337-bis Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
Articolo 338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Articolo 339 Circostanze aggravanti
Articolo 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Articolo 341 Oltraggio a un pubblico ufficiale
Articolo 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale
Articolo 342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Articolo 343 Oltraggio a un magistrato in udienza
Articolo 344 Oltraggio a un pubblico impiegato
Articolo 345 Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Articolo 346 Millantato credito
Articolo 347 Usurpazione di funzioni pubbliche
Articolo 348 Abusivo esercizio di una professione
Articolo 349 Violazione di sigilli
Articolo 350 Agevolazione colposa
Articolo 351 Violazione della pubblica custodia di cose
Articolo 352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
Articolo 353 Turbata libertà degli incanti
Articolo 354 Astensione dagli incanti
Articolo 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
Articolo 356 Frode nelle pubbliche forniture
CAPITOLO III.- Disposizioni comuni ai capi precedenti
Articolo 357 Nozione del pubblico ufficiale
Articolo 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Articolo 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Articolo 360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale
TITOLO TERZO.- Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
CAPITOLO I.- Dei delitti contro l'attività giudiziaria
Articolo 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Articolo 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
Articolo 363 Omessa denuncia aggravata
Articolo 364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino
Articolo 365 Omissione di referto
Articolo 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Articolo 367 Simulazione di reato
Articolo 368 Calunnia
Articolo 369 Autocalunnia
Articolo 370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione
Articolo 371 Falso giuramento della parte
Articolo 371-bis False informazioni al pubblico ministero
Articolo 371-ter False dichiarazioni al difensore
Articolo 372 Falsa testimonianza
Articolo 373 Falsa perizia o interpretazione
Articolo 374 Frode processuale
Articolo 374-bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria
Articolo 375 Circostanze aggravanti
Articolo 376 Ritrattazione
Articolo 377 Intralcio alla giustizia
Articolo 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Articolo 378 Favoreggiamento personale
Articolo 379 Favoreggiamento reale
Articolo 379-bis Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale
Articolo 380 Patrocinio o consulenza infedele
Articolo 381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico
Articolo 382 Millantato credito del patrocinatore
Articolo 383 Interdizione dai pubblici uffici
Articolo 384 Casi di non punibilità
Articolo 384-bis Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero
CAPITOLO II.- Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie
Articolo 385 Evasione
Articolo 386 Procurata evasione
Articolo 387 Colpa del custode
Articolo 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Articolo 388-bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
Articolo 388-ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
Articolo 389 Inosservanza di pene accessorie
Articolo 390 Procurata inosservanza di pena
Articolo 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
Articolo 391-bis. Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario
CAPITOLO III.- Della tutela arbitraria delle private ragioni
Articolo 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
Articolo 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Articolo 393-bis. Causa di non punibilità
Articolo 394 Sfida a duello
Articolo 395 Portatori di sfida
Articolo 396 Uso delle armi in duello
Articolo 397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale
Articolo 398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità
Articolo 399 Duellante estraneo al fatto
Articolo 400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello
Articolo 401 Provocazione al duello per fine di lucro
TITOLO QUARTO.- Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
CAPITOLO I.- Dei delitti contro le confessioni religiose
Articolo 402 Vilipendio della religione dello Stato
Articolo 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
Articolo 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
Articolo 405 Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
Articolo 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato
CAPITOLO II.- Dei delitti contro la pietà dei defunti
Articolo 407 Violazione di sepolcro
Articolo 408 Vilipendio delle tombe
Articolo 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre
Articolo 410 Vilipendio di cadavere
Articolo 411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
Articolo 412 Occultamento di cadavere
Articolo 413 Uso illegittimo di cadavere
TITOLO QUINTO.- Dei delitti contro l'ordine pubblico
Articolo 414 Istigazione a delinquere
Articolo 415 Istigazione a disobbedire alle leggi
Articolo 416 Associazione per delinquere
Articolo 416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere
Articolo 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso
Articolo 417 Misura di sicurezza
Articolo 418 Assistenza agli associati
Articolo 419 Devastazione e saccheggio
Articolo 420 Attentato a impianti di pubblica utilità
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
(…) (1)
(1) Il secondo e terzo comma che recitavano. »La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.» sono stati abrogati dall’art. 6 della L. 18 marzo 2008, n. 48.
Articolo 421 Pubblica intimidazione
TITOLO SESTO.- Dei delitti contro l'incolumità pubblica
CAPITOLO I.- Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Articolo 422 Strage
Articolo 423 Incendio
Articolo 423-bis Incendio boschivo
Articolo 424 Danneggiamento seguìto da incendio
Articolo 425 Circostanze aggravanti
Articolo 426 Inondazione, frana o valanga
Articolo 427 Danneggiamento seguìto da inondazione, frana o valanga
Articolo 428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio
Articolo 429 Danneggiamento seguìto da naufragio
Articolo 430 Disastro ferroviario
Articolo 431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento
Articolo 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti
Articolo 433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni
Articolo 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
Articolo 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
Articolo 436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni
Articolo 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
CAPITOLO II.- Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Articolo 438 Epidemia
Articolo 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Articolo 440 Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
Articolo 441 Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Articolo 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Articolo 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti
Articolo 444 Commercio di sostanze alimentari nocive
Articolo 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Articolo 446 Confisca obbligatoria
Articolo 447 Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti
Articolo 448 Pene accessorie
CAPITOLO III.- Dei delitti colposi di comune pericolo
Articolo 449 Delitti colposi di danno
Articolo 450 Delitti colposi di pericolo
Articolo 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Articolo 452 Delitti colposi contro la salute pubblica
TITOLO SETTIMO.- Dei delitti contro la fede pubblica
CAPITOLO I.- Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Articolo 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Articolo 454 Alterazione di monete
Articolo 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Articolo 456 Circostanze aggravanti
Articolo 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Articolo 458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete
Articolo 459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsi ficati
Articolo 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Articolo 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filig ranata
Articolo 462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
Articolo 463 Casi di non punibilità
Articolo 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Articolo 465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Articolo 466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati
CAPITOLO II.- Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
Articolo 467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.
Articolo 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.
Articolo 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.
Articolo 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.
Articolo 472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.
Articolo 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (1)
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
(1) Questo articolo è così sostituito dall’Articolo 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: «Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.»
Articolo 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (1)
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’Articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’Articolo 15,comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava. «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.»
Articolo 474-bis Confisca. (1)
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’Articolo 322 ter.
Si applicano le disposizioni dell’Articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’Articolo 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99.
Articolo 474-ter Circostanza aggravante. (1)
Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’Articolo 15, comma 1, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99.
Articolo 474-quater Circostanza attenuante. (1)
Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’Articolo 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 475 Pena accessoria.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.
CAPITOLO III.- Della falsità in atti
Articolo 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Articolo 477 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Articolo 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Articolo 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Articolo 482 Falsità materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 484 Falsità in registri e notificazioni.
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Articolo 485 Falsità in scrittura privata.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Articolo 486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
Articolo 487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.Codice penale
Articolo 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
Articolo 489 Uso di atto falso.
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Articolo 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Articolo 491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.
Articolo 491-bis Documenti informatici.
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. (2)
(1) Le parole: «aventi efficacia probatoria» sono state inserite dall’Articolo 3, comma 1, lett. a), della L. 18 marzo 2008, n. 48
(2) Il periodo che recitava: »A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli» è stato soppresso dall’Articolo 3, comma 1, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Articolo 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Articolo 493-bis Casi di perseguibilità a querela.
I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.
CAPITOLO IV
.- Della falsità personale
Articolo 494 Sostituzione di persona
Articolo 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
(1)
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
Articolo 495-bis Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri. (1)
Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.
(1) Articolo inserito dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Art. 495-ter Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali. (1)
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.
(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.
Articolo 495-bis Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri
Articolo 495-ter Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali
Articolo 496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
Articolo 497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
Articolo 497-bis Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
Articolo 497-ter Possesso di segni distintivi contraffatti
Articolo 498 Usurpazione di titoli o di onori
TITOLO OTTAVO.- Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
CAPITOLO I.- Dei delitti contro l'economia pubblica
Articolo 499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
Articolo 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Articolo 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio
Articolo 501-bis Manovre speculative su merci
Articolo 502 Serrata e sciopero per fini contrattuali
Articolo 503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali
Articolo 504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero
Articolo 505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta
Articolo 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci
Articolo 507 Boicottaggio
Articolo 508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
Articolo 509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro
Articolo 510 Circostanze aggravanti
Articolo 511 Pena per i capi, promotori e organizzatori
Articolo 512 Pena accessoria
CAPITOLO II.- Dei delitti contro l'industria e il commercio
Articolo 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Articolo 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Articolo 514 Frodi contro le industrie nazionali.
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
Articolo 515 Frode nell'esercizio del commercio.
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
Articolo 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Articolo 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e (1) con la multa fino a ventimila euro. (2)
(1) Parole introdotte dall’Articolo 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99
(2) Parole così sostituite dall’Articolo 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80
Articolo 517-bis Circostanza aggravante.
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
Articolo 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (1)
Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 15, coma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (1)
Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 517-quinquies Circostanza attenuante. (1)
Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517 quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 15, comma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99
CAPITOLO III.- Disposizione comune ai capi precedenti
Articolo 518 Pubblicazione della sentenza
TITOLO NONO.- Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
CAPITOLO I.- Dei delitti contro la libertà sessuale
Articolo 519 Della violenza carnale
Articolo 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale
Articolo 521 Atti di libidine violenti
Articolo 522 Ratto a fine di matrimonio
Articolo 523 Ratto a fine di libidine
Articolo 524 Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio
Articolo 525 Circostanze attenuanti
Articolo 526 Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata
CAPITOLO II.- Delle offese al pudore o all'onore sessuale
Articolo 527 Atti osceni
Articolo 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni
Articolo 529 Atti e oggetti osceni: nozione
Articolo 530 Corruzione di minorenni
Articolo 531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento
Articolo 532 Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella
Articolo 533 Costrizione alla prostituzione
Articolo 534 Sfruttamento di prostitute
Articolo 535 Tratta di donne e di minori
Articolo 536 Tratte di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno
Articolo 537 Tratta di donne e di minori commessa all'estero
Articolo 538 Misura di sicurezza
CAPITOLO III.- Disposizioni comuni ai capi precedenti
Articolo 539 Età della persona offesa
Articolo 540 Rapporto di parentela
Articolo 541 Pene accessorie ed altri effetti penali
Articolo 542 Querela dell'offeso
Articolo 543 Diritto di querela
Articolo 544 Causa speciale di estinzione del reato
TITOLO NONO-BIS.- Dei delitti contro il sentimento per gli animali
Articolo 544-bis Uccisione di animali
Articolo 544-ter Maltrattamento di animali
Articolo 544-quater Spettacoli o manifestazioni vietati
Articolo 544-quinquies Divieto di combattimenti tra animali
Articolo 544-sexies Confisca e pene accessorie
TITOLO DECIMO.- Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe
Articolo 545 Aborto di donna non consenziente
Articolo 546 Aborto di donna consenziente
Articolo 547 Aborto procuratosi dalla donna
Articolo 548 Istigazione all'aborto
Articolo 549 Morte o lesione della donna
Articolo 550 Atti abortivi su donna ritenuta incinta
Articolo 551 Causa di onore
Articolo 552 Procurata impotenza alla procreazione
Articolo 553 Incitamento a pratiche contro la procreazione
Articolo 554 Contagio di sifilide e di blenorragia
Articolo 555 Circostanza aggravante e pena accessoria
TITOLO UNDECIMO.- Dei delitti contro la famiglia
CAPITOLO I.- Dei delitti contro il matrimonio
Articolo 556 Bigamia
Articolo 557 Prescrizione del reato
Articolo 558 Induzione al matrimonio mediante inganno
Articolo 559 Adulterio
Articolo 560 Concubinato
Articolo 561 Casi di non punibilità. Circostanza attenuante
Articolo 562 Pena accessoria e sanzione civile
Articolo 563 Estinzione del reato
CAPITOLO II.- Dei delitti contro la morale famigliare
Articolo 564 Incesto
Articolo 565 Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica
CAPITOLO III.- Dei delitti contro lo stato di famiglia
Articolo 566 Supposizione o soppressione di stato
Articolo 567 Alterazione di stato
Articolo 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
Articolo 569 Pena accessoria
CAPITOLO IV.- Dei delitti contro l'assistenza familiare
Articolo 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Articolo 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Articolo 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
Articolo 573 Sottrazione consensuale di minorenni
Articolo 574 Sottrazione di persone incapaci
Articolo 574-bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
TITOLO DODICESIMO.- Dei delitti contro la persona
CAPITOLO I.- Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Articolo 575 Omicidio
Articolo 576 Circostanze aggravanti. Pena dell'ergastolo
Articolo 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
Articolo 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
Articolo 579 Omicidio del consenziente
Articolo 580 Istigazione o aiuto al suicidio
Articolo 581 Percosse
Articolo 582 Lesione personale
Articolo 583 Circostanze aggravanti
Articolo 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Articolo 583-ter Pena accessoria
Articolo 583-quater Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive
Articolo 584 Omicidio preterintenzionale
Articolo 585 Circostanze aggravanti
Articolo 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Articolo 587 Omicidio e lesione personale a causa di onore
Articolo 588 Rissa
Articolo 589 Omicidio colposo
Articolo 590 Lesioni personali colpose
Articolo 590-bis Computo delle circostanze
Articolo 591 Abbandono di persone minori o incapaci
Articolo 592 Abbandono di un neonato per causa d'onore
Articolo 593 Omissione di soccorso
CAPITOLO II.- Dei delitti contro l'onore
Articolo 594 Ingiuria
Articolo 595 Diffamazione
Articolo 596 Esclusione della prova liberatoria
Articolo 596-bis Diffamazione col mezzo della stampa
Articolo 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato
Articolo 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative
Articolo 599 Ritorsione e provocazione
CAPITOLO III.- Dei delitti contro la libertà individuale
SEZIONE I.- Dei delitti contro la personalità individuale
Articolo 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Articolo 600-bis Prostituzione minorile
Articolo 600-ter Pornografia minorile
Articolo 600-quater Detenzione di materiale pornografico
Articolo 600-quater.1 Pornografia virtuale
Articolo 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Articolo 600-sexies Circostanze aggravanti ed attenuanti
Articolo 600-septies Confisca e pene accessorie
Articolo 600-octies. Impiego di minori nell'accattonaggio
Articolo 601 Tratta di persone
Articolo 602 Acquisto e alienazione di schiavi
Articolo 602-bis. Pene accessorie
Articolo 603 Plagio
Articolo 604 Fatto commesso all'estero
SEZIONE II.- Dei delitti contro la libertà personale
Articolo 605 Sequestro di persona
Articolo 606 Arresto illegale
Articolo 607 Indebita limitazione di libertà personale
Articolo 608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti
Articolo 609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
Articolo 609-bis Violenza sessuale
Articolo 609-ter Circostanze aggravanti
Articolo 609-quater Atti sessuali con minorenne
Articolo 609-quinquies Corruzione di minorenne
Articolo 609-sexies Ignoranza dell'età della persona offesa
Articolo 609-septies Querela di parte
Articolo 609-octies Violenza sessuale di gruppo
Articolo 609-nonies Pene accessorie ed altri effetti penali
Articolo 609-decies Comunicazione al tribunale per i minorenni
SEZIONE III.- Dei delitti contro la libertà morale
Articolo 610 Violenza privata
Articolo 611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
Articolo 612 Minaccia
Articolo 612-bis Atti persecutori
Articolo 613 Stato di incapacità procurato mediante violenza
SEZIONE IV.- Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Articolo 614 Violazione di domicilio
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni (1).
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose , o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
(1) Le parole: «fino a tre anni» sono state così sostituite dall’Articolo 3, comma 24, della L. 15 luglio 2009, n. 94
Articolo 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni , s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni .
Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge , la pena è della reclusione fino a un anno.
Articolo 615-bis Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa ; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio , con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Articolo 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio , con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone , ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Articolo 615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 .
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617quater.
Articolo 615-quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329
SEZIONE V.- Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Articolo 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza .
Articolo 617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa ; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Articolo 617-bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge , installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Articolo 617-ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Articolo 617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni .
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio , con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato .
Articolo 617-quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Articolo 617-sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Articolo 618 Rivelazione del contenuto di corrispondenza
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa .
Articolo 619 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.
Articolo 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza [616] aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti
Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa .
Articolo 622 Rivelazione di segreto professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa .
(1) Parole introdotte dall’Articolo 15, comma 3, lett. c) della L. 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa .
Articolo 623-bis Altre comunicazioni e conversazioni
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.
TITOLO TREDICESIMO.- Dei delitti contro il patrimonio
CAPITOLO I.- Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Articolo 624 Furto
Articolo 624-bis Furto in abitazione e furto con strappo
Articolo 625 Circostanze aggravanti
Articolo 625-bis Circostanze attenuanti
Articolo 626 Furti punibili a querela dell'offeso
Articolo 627 Sottrazione di cose comuni
Articolo 628 Rapina
Articolo 629 Estorsione
Articolo 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione
Articolo 631 Usurpazione
Articolo 632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
Articolo 633 Invasione di terreni o edifici
Articolo 634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili
Articolo 635 Danneggiamento
Articolo 635-bis (1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.
Articolo 635-ter (1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.
Articolo 635-quater (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.
Articolo 635-quinquies (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.
Articolo 636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo
Articolo 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui
Articolo 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui
Articolo 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Articolo 639-bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela
CAPITOLO II.- Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Articolo 640 Truffa
Articolo 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Articolo 640-ter Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
Articolo 640-quater Applicabilità dell'articolo 322-ter
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter.
Articolo 640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (1)
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48
Articolo 641 Insolvenza fraudolenta
Articolo 642 Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Articolo 643 Circonvenzione di persone incapaci
Articolo 644 Usura
Articolo 644-bis Usura impropria
Articolo 644-ter Prescrizione del reato di usura
Articolo 645 Frode in emigrazione
Articolo 646 Appropriazione indebita
Articolo 647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito
Articolo 648 Ricettazione
Articolo 648-bis Riciclaggio
Articolo 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Articolo 648-quater Confisca
CAPITOLO III.- Disposizioni comuni ai capi precedenti
Articolo 649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
LIBRO TERZO.- DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO.- Delle contravvenzioni di polizia
CAPITOLO I.- Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
SEZIONE I.- Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Articolo 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
Articolo 651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
Articolo 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Articolo 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
Articolo 654 Grida e manifestazioni sediziose
Articolo 655 Radunata sediziosa
Articolo 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico
Articolo 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata
Articolo 658 Procurato allarme presso l'Autorità
Articolo 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Articolo 660 Molestia o disturbo alle persone
Articolo 661 Abuso della credulità popolare
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità
Articolo 662 Esercizio abusivo dell'arte tipografica
Articolo 663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.
Articolo 663-bis Divulgazione di stampa clandestina
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103a euro 619.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 664 Distruzione o deterioramento di affissioni
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51a euro 309.
§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici
Articolo 665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici
Articolo 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
Articolo 667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo
Articolo 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell' accattonaggio
Articolo 669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Articolo 670 Mendicità
Articolo 671 Impiego di minori nell'accattonaggio
SEZIONE II.- Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni
Articolo 672 Omessa custodia e mal governo di animali
Articolo 673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
Articolo 674 Getto pericoloso di cose
Articolo 675 Collocamento pericoloso di cose
Articolo 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni
Articolo 677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti
Articolo 678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Articolo 679 Omessa denuncia di materie esplodenti
Articolo 680 Circostanze aggravanti
Articolo 681 Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
SEZIONE III.- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti
Articolo 682 Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato
Articolo 683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere
Articolo 684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
Articolo 685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell' alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza
Articolo 686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione
Articolo 687 Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
Articolo 688 Ubriachezza
Articolo 689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
Articolo 690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Articolo 691 Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica
Articolo 692 Detenzione di misure e pesi illegali
Articolo 693 Rifiuto di monete aventi corso legale
Articolo 694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Articolo 695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
Articolo 696 Vendita ambulante di armi
Articolo 697 Detenzione abusiva di armi
Articolo 698 Omessa consegna di armi
Articolo 699 Porto abusivo di armi
Articolo 700 Circostanze aggravanti
Articolo 701 Misura di sicurezza
Articolo 702 Omessa custodia di armi
Articolo 703 Accensioni ed esplosioni pericolose
Articolo 704 Armi
§ 5 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Articolo 705 Commercio non autorizzato di cose preziose
Articolo 706 Commercio clandestino di cose antiche
Articolo 707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Articolo 708 Possesso ingiustificato di valori
Articolo 709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
Articolo 710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta
Articolo 711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti
Articolo 712 Acquisto di cose di sospetta provenienza
Articolo 713 Misura di sicurezza
§ 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute
Articolo 714 Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori
Articolo 715 Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente
Articolo 716 Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di minori
Articolo 717 Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose
CAPITOLO II.- Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
SEZIONE I.- Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
Articolo 718 Esercizio di giuochi d'azzardo
Articolo 719 Circostanze aggravanti
Articolo 720 Partecipazione a giuochi d'azzardo
Articolo 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco
Articolo 722 Pena accessoria e misura di sicurezza
Articolo 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo
Articolo 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Articolo 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Articolo 726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Articolo 727 Abbandono di animali
Articolo 727 bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
SEZIONE II.- Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
Articolo 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui
Articolo 729 Abuso di sostanze stupefacenti
Articolo 730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
TITOLO SECONDO.- Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione
Articolo 731 Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori
Articolo 732 Omesso avviamento dei minori al lavoro
Articolo 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale
Articolo 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.
TITOLO SECONDO BIS.- Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
Articolo 734-bis Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.