Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (G.U. n. 251, 26 ottobre 1930, Supplemento Ordinario)

LIBRO PRIMO.- DEI REATI IN GENERALE

TITOLO PRIMO.- Della legge penale

Articolo 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge

Articolo 2 Successione di leggi penali

Articolo 3 Obbligatorietà della legge penale

Articolo 4 Cittadino italiano. Territorio dello Stato

Articolo 5 Ignoranza della legge penale

Articolo 6 Reati commessi nel territorio dello Stato

Articolo 7 Reati commessi all'estero

Articolo 8 Delitto politico commesso all'estero

Articolo 9 Delitto comune del cittadino all'estero

Articolo 10 Delitto comune dello straniero all'estero

Articolo 11 Rinnovamento del giudizio

Articolo 12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere

Articolo 13 Estradizione

Articolo 14 Computo e decorrenza dei termini

Articolo 15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale

Articolo 16 Leggi penali speciali

TITOLO SECONDO.- Delle pene

CAPITOLO I.- Delle specie di pene, in generale

Articolo 17 Pene principali: specie

Articolo 18 Denominazione e classificazione delle pene principali

Articolo 19 Pene accessorie: specie

Articolo 20 Pene principali e accessorie

CAPITOLO II.- Delle pene principali, in particolare

Articolo 21 Pena di morte

Articolo 22 Ergastolo

Articolo 23 Reclusione

Articolo 24 Multa

Articolo 25 Arresto

Articolo 26 Ammenda

Articolo 27 Pene pecuniarie fisse e proporzionali

CAPITOLO III.- Delle pene accessorie, in particolare

Articolo 28 Interdizione dai pubblici uffici

Articolo 29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

Articolo 30 Interdizione da una professione o da un'arte

Articolo 31 Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione

Articolo 32 Interdizione legale

Articolo 32-bis Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Articolo 32-ter Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Articolo 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

Articolo 32-quinquies Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

Articolo 33 Condanna per delitto colposo

Articolo 34 Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa

Articolo 35 Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

Articolo 35-bis Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Articolo 36 Pubblicazione della sentenza penale di condanna

Articolo 37 Pene accessorie temporanee: durata

Articolo 38 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte

TITOLO TERZO.- Del reato

CAPITOLO I.- Del reato consumato e tentato

Articolo 39 Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

Articolo 40 Rapporto di causalità

Articolo 41 Concorso di cause

Articolo 42 Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

Articolo 43 Elemento psicologico del reato

Articolo 44 Condizione obiettiva di punibilità

Articolo 45 Caso fortuito o forza maggiore

Articolo 46 Costringimento fisico

Articolo 47 Errore di fatto

Articolo 48 Errore determinato dall'altrui inganno

Articolo 49 Reato supposto erroneamente e reato impossibile

Articolo 50 Consenso dell'avente diritto

Articolo 51 Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

Articolo 52 Difesa legittima

Articolo 53 Uso legittimo delle armi

Articolo 54 Stato di necessità

Articolo 55 Eccesso colposo

Articolo 56 Delitto tentato

Articolo 57 Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Articolo 57-bis Reati commessi col mezzo della stampa non periodica

Articolo 58 Stampa clandestina

Articolo 58-bis Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa

CAPITOLO II.- Delle circostanze del reato

Articolo 59 Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Articolo 60 Errore sulla persona dell'offeso

Articolo 61 Circostanze aggravanti comuni

Articolo 62 Circostanze attenuanti comuni

Articolo 62-bis Circostanze attenuanti generiche

Articolo 63 Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

Articolo 64 Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Articolo 65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Articolo 66 Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

Articolo 67 Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti

Articolo 68 Limiti al concorso di circostanze

Articolo 69 Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Articolo 70 Circostanze oggettive e soggettive

CAPITOLO III.- Del concorso di reati

Articolo 71 Condanna per più reati con unica sentenza o decreto

Articolo 72 Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

Articolo 73 Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

Articolo 74 Concorso di reati che importano pene detentive di specie diverse

Articolo 75 Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa

Articolo 76 Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

Articolo 77 Determinazione delle pene accessorie

Articolo 78 Limiti degli aumenti delle pene principali

Articolo 79 Limiti degli aumenti delle pene accessorie

Articolo 80 Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

Articolo 81 Concorso formale. Reato continuato

Articolo 82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta

Articolo 83 Evento diverso da quello voluto dall'agente

Articolo 84 Reato complesso

TITOLO QUARTO.- Del reo e della persona offesa dal reato

CAPITOLO I.- Della imputabilità

Articolo 85 Capacità d'intendere o di volere

Articolo 86 Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato

Articolo 87 Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere

Articolo 88 Vizio totale di mente

Articolo 89 Vizio parziale di mente

Articolo 90 Stati emotivi o passionali

Articolo 91 Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Articolo 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

Articolo 93 Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti

Articolo 94 Ubriachezza abituale

Articolo 95 Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Articolo 96 Sordomutismo

Articolo 97 Minore degli anni quattordici

Articolo 98 Minore degli anni diciotto

CAPITOLO II.-Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere

Articolo 99 Recidiva

Articolo 100 Recidiva facoltativa

Articolo 101 Reati della stessa indole

Articolo 102 Abitualità presunta dalla legge

Articolo 103 Abitualità ritenuta dal giudice

Articolo 104 Abitualità nelle contravvenzioni

Articolo 105 Professionalità nel reato

Articolo 106 Effetti dell'estinzione del reato o della pena

Articolo 107 Condanna per vari reati con una sola sentenza

Articolo 108 Tendenza a delinquere

Articolo 109 Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

CAPITOLO III.- Del concorso di persone nel reato

Articolo 110 Pena per coloro che concorrono nel reato

Articolo 111 Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Articolo 112 Circostanze aggravanti

Articolo 113 Cooperazione nel delitto colposo

Articolo 114 Circostanze attenuanti

Articolo 115 Accordo per commettere un reato. Istigazione

Articolo 116 Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Articolo 117 Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

Articolo 118 Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

Articolo 119 Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

CAPITOLO IV.- Della persona offesa dal reato

Articolo 120 Diritto di querela

Articolo 121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Articolo 122 Querela di uno fra più offesi

Articolo 123 Estensione della querela

Articolo 124 Termine per proporre la querela. Rinuncia

Articolo 125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

Articolo 126 Estinzione del diritto di querela

Articolo 127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica

Articolo 128 Termine per la richiesta di procedimento

Articolo 129 Irrevocabilità ed estensione della richiesta

Articolo 130 Istanza della persona offesa

Articolo 131 Reato complesso. Procedibilità di ufficio

TITOLO QUINTO.- Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

CAPITOLO I.- Della modificazione e applicazione della pena

Articolo 132 Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti

Articolo 133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Articolo 133-bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria

Articolo 133-ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

Articolo 134 Computo delle pene

Articolo 135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Articolo 136 Modalità di conversione di pene pecuniarie

Articolo 137 Custodia cautelare

Articolo 138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero

Articolo 139 Computo delle pene accessorie

CAPITOLO II.- Della esecuzione della pena

Articolo 140 Applicazione provvisoria di pene accessorie

Articolo 141 Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali

Articolo 142 Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori

Articolo 143 Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari

Articolo 144 Vigilanza sull'esecuzione delle pene

Articolo 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Articolo 146 Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena

Articolo 147 Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena

Articolo 148 Infermità psichica sopravvenuta al condannato

Articolo 149 Consiglio di patronato e Cassa delle ammende

TITOLO SESTO.- Della estinzione del reato e della pena

CAPITOLO I.- Della estinzione del reato

Articolo 150 Morte del reo prima della condanna

Articolo 151 Amnistia

Articolo 152 Remissione della querela

Articolo 153 Esercizio del diritto di remissione. Incapacità

Articolo 154 Più querelanti: remissione di uno solo

Articolo 155 Accettazione della remissione

Articolo 156 Estinzione del diritto di remissione

Articolo 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

Articolo 158 Decorrenza del termine della prescrizione

Articolo 159 Sospensione del corso della prescrizione

Articolo 160 Interruzione del corso della prescrizione

Articolo 161 Effetti della sospensione e della interruzione

Articolo 162 Oblazione nelle contravvenzioni

Articolo 162-bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

Articolo 163 Sospensione condizionale della pena

Articolo 164 Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

Articolo 165 Obblighi del condannato

Articolo 166 Effetti della sospensione

Articolo 167 Estinzione del reato

Articolo 168 Revoca della sospensione

Articolo 169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Articolo 170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

CAPITOLO II.- Della estinzione della pena

Articolo 171 Morte del reo dopo la condanna

Articolo 172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

Articolo 173 Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo

Articolo 174 Indulto e grazia

Articolo 175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Articolo 176 Liberazione condizionale

Articolo 177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena

Articolo 178 Riabilitazione

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Articolo 179 Condizioni per la riabilitazione

Articolo 180 Revoca della sentenza di riabilitazione

Articolo 181 Riabilitazione nel caso di condanna all'estero

CAPITOLO III.-Disposizioni comuni

Articolo 182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

Articolo 183 Concorso di cause estintive

Articolo 184 Estinzione della pena di morte , dell'ergastolo o di pena temporanea nel caso di concorso di reati

TITOLO SETTIMO.- Delle sanzioni civili

Articolo 185 Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Articolo 186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Articolo 187 Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Articolo 188 Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato.

Articolo 189 Ipoteca legale ; Sequestro. (1)

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

(1) Espressione abrogata dall'Articolo 218, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 190 Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile.

Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per l'ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;

6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Articolo 192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'Articolo 189.

Articolo 193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.

Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

Articolo 194 Atti di titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

Articolo 195 Diritti dei terzi.

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.

Articolo 196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente.

Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Articolo 197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende.

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Articolo 198 Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.

Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.

L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

TITOLO OTTAVO.- Delle misure amministrative di sicurezza

CAPITOLO I.- Delle misure di sicurezza personali

SEZIONE I.- Disposizioni generali

Articolo 199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge

Articolo 200 Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Articolo 201 Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero

Articolo 202 Applicabilità delle misure di sicurezza

Articolo 203 Pericolosità sociale

Articolo 204 Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta

Articolo 205 Provvedimento del giudice

Articolo 206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

Articolo 207 Revoca delle misure di sicurezza personali

Articolo 208 Riesame della pericolosità

Articolo 209 Persona giudicata per più fatti

Articolo 210 Effetti della estinzione del reato o della pena

Articolo 211 Esecuzione delle misure di sicurezza

Articolo 211-bis Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza

Articolo 212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza

Articolo 213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

Articolo 214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

SEZIONE II.- Disposizioni speciali

Articolo 215 Specie

Articolo 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro

Articolo 217 Durata minima

Articolo 218 Esecuzione

Articolo 219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia

Articolo 220 Esecuzione dell'ordine di ricovero

Articolo 221 Ubriachi abituali

Articolo 222 Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario

Articolo 223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

Articolo 224 Minore non imputabile

Articolo 225 Minore imputabile

Articolo 226 Minore delinquente abituale , professionale o per tendenza

Articolo 227 Riformatori speciali

Articolo 228 Libertà vigilata

Articolo 229 Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Articolo 230 Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

Articolo 231 Trasgressione degli obblighi imposti

Articolo 232 Minori o infermi di mente in stao di libertà vigilata

Articolo 233 Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie

Articolo 234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Articolo 235 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

CAPITOLO II.- Delle misure di sicurezza patrimoniali

Articolo 236 Specie: regole generali

Articolo 237 Cauzione di buona condotta

Articolo 238 Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione

Articolo 239 Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta

Articolo 240 Confisca

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

É sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; (1)

2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (2) 

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(1) Lettera aggiunta dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.

(2) Il comma che così recitava: «Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.» è stato così sostituito dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.

LIBRO SECONDO.- DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO.- Dei delitti contro la personalità dello Stato

CAPITOLO I.- Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Articolo 241 Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato

Articolo 242 Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

Articolo 243 Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Articolo 244 Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Articolo 245 Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

Articolo 246 Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Articolo 247 Favoreggiamento bellico

Articolo 248 Somministrazione al nemico di provvigioni

Articolo 249 Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Articolo 250 Commercio col nemico

Articolo 251 Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Articolo 252 Frode in forniture in tempo di guerra

Articolo 253 Distruzione o sabotaggio di opere militari

Articolo 254 Agevolazione colposa

Articolo 255 Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Articolo 256 Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

Articolo 257 Spionaggio politico o militare

Articolo 258 Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Articolo 259 Agevolazione colposa

Articolo 260 Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

Articolo 261 Rivelazione di segreti di Stato

Articolo 262 Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

Articolo 263 Utilizzazione dei segreti di Stato

Articolo 264 Infedeltà in affari di Stato

Articolo 265 Disfattismo politico

Articolo 266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

Articolo 267 Disfattismo economico

Articolo 268 Parificazione degli Stati alleati

Articolo 269 Attività antinazionale del cittadino all'estero

Articolo 270 Associazioni sovversive

Articolo 270-bis Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Articolo 270-ter Assistenza agli associati

Articolo 270-quater Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Articolo 270-quinquies Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Articolo 270-sexies Condotte con finalità di terrorismo

Articolo 271 Associazioni antinazionali

Articolo 272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Articolo 273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

Articolo 274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

Articolo 275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico

CAPITOLO II.- Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

Articolo 276 Attentato contro il Presidente della Repubblica

Articolo 277 Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

Articolo 278 Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Articolo 279 Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica

Articolo 280 Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Articolo 280-bis Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Articolo 281 Offesa alla libertà del Capo del Governo

Articolo 282 Offesa all'onore del Capo del Governo

Articolo 283 Attentato contro la Costituzione dello Stato

Articolo 284 Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Articolo 285 Devastazione, saccheggio e strage

Articolo 286 Guerra civile

Articolo 287 Usurpazione di potere politico o di comando militare

Articolo 288 Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

Articolo 289 Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali

Articolo 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Articolo 290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate

Articolo 290-bis Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci

Articolo 291 Vilipendio alla nazione italiana

Articolo 292 Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Articolo 292-bis Circostanza aggravante

Articolo 293 Circostanza aggravante

CAPITOLO III.- Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

Articolo 294 Attentati contro i diritti politici del cittadino

CAPITOLO IV.- Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti

Articolo 295 Attentato contro i Capi di Stati esteri

Articolo 296 Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

Articolo 297 Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri

Articolo 298 Offese contro i rappresentanti di Stati esteri

Articolo 299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero

Articolo 300 Condizione di reciprocità

CAPITOLO V.- Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Articolo 301 Concorso di reati

Articolo 302 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Articolo 303 Pubblica istigazione e apologia

Articolo 304 Cospirazione politica mediante accordo

Articolo 305 Cospirazione politica mediante associazione

Articolo 306 Banda armata: formazione e partecipazione

Articolo 307 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Articolo 308 Cospirazione: casi di non punibilità

Articolo 309 Banda armata: casi di non punibilità

Articolo 310 Tempo di guerra

Articolo 311 Circostanza diminuente : lieve entità del fatto

Articolo 312 Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

Articolo 313 Autorizzazione o richiesta di procedimento

TITOLO SECONDO.- Dei delitti contro la pubblica Amministrazione

CAPITOLO I.- Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Articolo 314 Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Articolo 315 Malversazione a danno di privati

Articolo 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Articolo 316-bis Malversazione a danno dello Stato

Articolo 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Articolo 317 Concussione

Articolo 317-bis Pene accessorie

Articolo 318 Corruzione per un atto d'ufficio

Articolo 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Articolo 319-bis Circostanze aggravanti

Articolo 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Articolo 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Articolo 321 Pene per il corruttore

Articolo 322 Istigazione alla corruzione

Articolo 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari d elle Comunità europee e di Stati esteri

Articolo 322-ter Confisca

Articolo 323 Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Articolo 323-bis Circostanza attenuante

Articolo 324 Interesse privato in atti di ufficio

Articolo 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Articolo 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Articolo 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità

Articolo 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Articolo 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Articolo 330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

Articolo 331 Interruzione d' un servizio pubblico o di pubblica necessità

Articolo 332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

Articolo 333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro

Articolo 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Articolo 335 Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Articolo 335-bis Disposizioni patrimoniali

CAPITOLO II.- Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

Articolo 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Articolo 337 Resistenza a un pubblico ufficiale

Articolo 337-bis Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

Articolo 338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Articolo 339 Circostanze aggravanti

Articolo 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Articolo 341 Oltraggio a un pubblico ufficiale

Articolo 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale

Articolo 342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Articolo 343 Oltraggio a un magistrato in udienza

Articolo 344 Oltraggio a un pubblico impiegato

Articolo 345 Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Articolo 346 Millantato credito

Articolo 347 Usurpazione di funzioni pubbliche

Articolo 348 Abusivo esercizio di una professione

Articolo 349 Violazione di sigilli

Articolo 350 Agevolazione colposa

Articolo 351 Violazione della pubblica custodia di cose

Articolo 352 Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

Articolo 353 Turbata libertà degli incanti

Articolo 354 Astensione dagli incanti

Articolo 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Articolo 356 Frode nelle pubbliche forniture

CAPITOLO III.- Disposizioni comuni ai capi precedenti

Articolo 357 Nozione del pubblico ufficiale

Articolo 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Articolo 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Articolo 360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale

TITOLO TERZO.- Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia

CAPITOLO I.- Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Articolo 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Articolo 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

Articolo 363 Omessa denuncia aggravata

Articolo 364 Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Articolo 365 Omissione di referto

Articolo 366 Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Articolo 367 Simulazione di reato

Articolo 368 Calunnia

Articolo 369 Autocalunnia

Articolo 370 Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Articolo 371 Falso giuramento della parte

Articolo 371-bis False informazioni al pubblico ministero

Articolo 371-ter False dichiarazioni al difensore

Articolo 372 Falsa testimonianza

Articolo 373 Falsa perizia o interpretazione

Articolo 374 Frode processuale

Articolo 374-bis False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria

Articolo 375 Circostanze aggravanti

Articolo 376 Ritrattazione

Articolo 377 Intralcio alla giustizia

Articolo 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Articolo 378 Favoreggiamento personale

Articolo 379 Favoreggiamento reale

Articolo 379-bis Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Articolo 380 Patrocinio o consulenza infedele

Articolo 381 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Articolo 382 Millantato credito del patrocinatore

Articolo 383 Interdizione dai pubblici uffici

Articolo 384 Casi di non punibilità

Articolo 384-bis Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero

CAPITOLO II.- Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie

Articolo 385 Evasione

Articolo 386 Procurata evasione

Articolo 387 Colpa del custode

Articolo 388 Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Articolo 388-bis Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Articolo 388-ter Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie

Articolo 389 Inosservanza di pene accessorie

Articolo 390 Procurata inosservanza di pena

Articolo 391 Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Articolo 391-bis. Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario

CAPITOLO III.- Della tutela arbitraria delle private ragioni

Articolo 392 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Articolo 393 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Articolo 393-bis. Causa di non punibilità

Articolo 394 Sfida a duello

Articolo 395 Portatori di sfida

Articolo 396 Uso delle armi in duello

Articolo 397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale

Articolo 398 Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità

Articolo 399 Duellante estraneo al fatto

Articolo 400 Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello

Articolo 401 Provocazione al duello per fine di lucro

TITOLO QUARTO.- Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

CAPITOLO I.- Dei delitti contro le confessioni religiose

Articolo 402 Vilipendio della religione dello Stato

Articolo 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

Articolo 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

Articolo 405 Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Articolo 406 Delitti contro i culti ammessi nello Stato

CAPITOLO II.- Dei delitti contro la pietà dei defunti

Articolo 407 Violazione di sepolcro

Articolo 408 Vilipendio delle tombe

Articolo 409 Turbamento di un funerale o servizio funebre

Articolo 410 Vilipendio di cadavere

Articolo 411 Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Articolo 412 Occultamento di cadavere

Articolo 413 Uso illegittimo di cadavere

TITOLO QUINTO.- Dei delitti contro l'ordine pubblico

Articolo 414 Istigazione a delinquere

Articolo 415 Istigazione a disobbedire alle leggi

Articolo 416 Associazione per delinquere

Articolo 416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Articolo 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso

Articolo 417 Misura di sicurezza

Articolo 418 Assistenza agli associati

Articolo 419 Devastazione e saccheggio

Articolo 420 Attentato a impianti di pubblica utilità

Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
(…) (1)

(1) Il secondo e terzo comma che recitavano. »La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.» sono stati abrogati dall’art. 6 della L. 18 marzo 2008, n. 48.

Articolo 421 Pubblica intimidazione

TITOLO SESTO.- Dei delitti contro l'incolumità pubblica

CAPITOLO I.- Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Articolo 422 Strage

Articolo 423 Incendio

Articolo 423-bis Incendio boschivo

Articolo 424 Danneggiamento seguìto da incendio

Articolo 425 Circostanze aggravanti

Articolo 426 Inondazione, frana o valanga

Articolo 427 Danneggiamento seguìto da inondazione, frana o valanga

Articolo 428 Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

Articolo 429 Danneggiamento seguìto da naufragio

Articolo 430 Disastro ferroviario

Articolo 431 Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Articolo 432 Attentati alla sicurezza dei trasporti

Articolo 433 Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni

Articolo 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi

Articolo 435 Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Articolo 436 Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Articolo 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

CAPITOLO II.- Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Articolo 438 Epidemia

Articolo 439 Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Articolo 440 Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

Articolo 441 Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Articolo 442 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Articolo 443 Commercio o somministrazione di medicinali guasti

Articolo 444 Commercio di sostanze alimentari nocive

Articolo 445 Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Articolo 446 Confisca obbligatoria

Articolo 447 Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti

Articolo 448 Pene accessorie

CAPITOLO III.- Dei delitti colposi di comune pericolo

Articolo 449 Delitti colposi di danno

Articolo 450 Delitti colposi di pericolo

Articolo 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Articolo 452 Delitti colposi contro la salute pubblica

TITOLO SETTIMO.- Dei delitti contro la fede pubblica

CAPITOLO I.- Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Articolo 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Articolo 454 Alterazione di monete

Articolo 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Articolo 456 Circostanze aggravanti

Articolo 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Articolo 458 Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

Articolo 459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsi ficati

Articolo 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Articolo 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filig ranata

Articolo 462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Articolo 463 Casi di non punibilità

Articolo 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Articolo 465 Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Articolo 466 Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati

CAPITOLO II.- Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Articolo 467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.

Articolo 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Articolo 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Articolo 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.

Articolo 472 Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

Articolo 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (1)

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Questo articolo è così sostituito dall’Articolo 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava: «Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.»

Articolo 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (1)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’Articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’Articolo 15,comma 1, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99. Il testo precedente recitava. «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.»

Articolo 474-bis Confisca. (1)

Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’Articolo 322 ter.

Si applicano le disposizioni dell’Articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

(1) Questo articolo è stato inserito dall’Articolo 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Articolo 474-ter Circostanza aggravante. (1)

Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma.

(1) Questo articolo è stato inserito dall’Articolo 15, comma 1, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Articolo 474-quater Circostanza attenuante. (1)

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

(1) Questo articolo è stato inserito dall’Articolo 15, comma 1, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 475 Pena accessoria.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

CAPITOLO III.- Della falsità in atti

Articolo 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Articolo 477 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Articolo 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Articolo 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Articolo 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Articolo 482 Falsità materiale commessa dal privato.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Articolo 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 484 Falsità in registri e notificazioni.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Articolo 485 Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Articolo 486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Articolo 487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.Codice penale

Articolo 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Articolo 489 Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Articolo 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 491 Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Articolo 491-bis Documenti informatici.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. (2)

(1) Le parole: «aventi efficacia probatoria» sono state inserite dall’Articolo 3, comma 1, lett. a), della L. 18 marzo 2008, n. 48
(2) Il periodo che recitava: »A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli» è stato soppresso dall’Articolo 3, comma 1, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n. 48

Articolo 492 Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Articolo 493 Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 493-bis Casi di perseguibilità a querela.

I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

CAPITOLO IV.- Della falsità personale

Articolo 494 Sostituzione di persona

Articolo 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

(1) Articolo così modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

Articolo 495-bis Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri. (1)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

(1) Articolo inserito dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 495-ter Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali. (1)

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

Articolo 495-bis Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

Articolo 495-ter Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali

Articolo 496 False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Articolo 497 Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Articolo 497-bis Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Articolo 497-ter Possesso di segni distintivi contraffatti

Articolo 498 Usurpazione di titoli o di onori

TITOLO OTTAVO.- Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

CAPITOLO I.- Dei delitti contro l'economia pubblica

Articolo 499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Articolo 500 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Articolo 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

Articolo 501-bis Manovre speculative su merci

Articolo 502 Serrata e sciopero per fini contrattuali

Articolo 503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Articolo 504 Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Articolo 505 Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

Articolo 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Articolo 507 Boicottaggio

Articolo 508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio

Articolo 509 Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

Articolo 510 Circostanze aggravanti

Articolo 511 Pena per i capi, promotori e organizzatori

Articolo 512 Pena accessoria

CAPITOLO II.- Dei delitti contro l'industria e il commercio

Articolo 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Articolo 513-bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Articolo 514 Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Articolo 515 Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Articolo 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Articolo 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e (1) con la multa fino a ventimila euro. (2)

(1) Parole introdotte dall’Articolo 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99
(2) Parole così sostituite dall’Articolo 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80

Articolo 517-bis Circostanza aggravante.

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Articolo 517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. (1)

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 15, coma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 517-quater Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. (1)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 15, comma 1, lett. e) della L. 23 luglio 2009, n. 99

Articolo 517-quinquies Circostanza attenuante. (1)

Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517 quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 15, comma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99

CAPITOLO III.- Disposizione comune ai capi precedenti

Articolo 518 Pubblicazione della sentenza

TITOLO NONO.- Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

CAPITOLO I.- Dei delitti contro la libertà sessuale

Articolo 519 Della violenza carnale

Articolo 520 Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale

Articolo 521 Atti di libidine violenti

Articolo 522 Ratto a fine di matrimonio

Articolo 523 Ratto a fine di libidine

Articolo 524 Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio

Articolo 525 Circostanze attenuanti

Articolo 526 Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata

CAPITOLO II.- Delle offese al pudore o all'onore sessuale

Articolo 527 Atti osceni

Articolo 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni

Articolo 529 Atti e oggetti osceni: nozione

Articolo 530 Corruzione di minorenni

Articolo 531 Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento

Articolo 532 Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella

Articolo 533 Costrizione alla prostituzione

Articolo 534 Sfruttamento di prostitute

Articolo 535 Tratta di donne e di minori

Articolo 536 Tratte di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno

Articolo 537 Tratta di donne e di minori commessa all'estero

Articolo 538 Misura di sicurezza

CAPITOLO III.- Disposizioni comuni ai capi precedenti

Articolo 539 Età della persona offesa

Articolo 540 Rapporto di parentela

Articolo 541 Pene accessorie ed altri effetti penali

Articolo 542 Querela dell'offeso

Articolo 543 Diritto di querela

Articolo 544 Causa speciale di estinzione del reato

TITOLO NONO-BIS.- Dei delitti contro il sentimento per gli animali

Articolo 544-bis Uccisione di animali

Articolo 544-ter Maltrattamento di animali

Articolo 544-quater Spettacoli o manifestazioni vietati

Articolo 544-quinquies Divieto di combattimenti tra animali

Articolo 544-sexies Confisca e pene accessorie

TITOLO DECIMO.- Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe

Articolo 545 Aborto di donna non consenziente

Articolo 546 Aborto di donna consenziente

Articolo 547 Aborto procuratosi dalla donna

Articolo 548 Istigazione all'aborto

Articolo 549 Morte o lesione della donna

Articolo 550 Atti abortivi su donna ritenuta incinta

Articolo 551 Causa di onore

Articolo 552 Procurata impotenza alla procreazione

Articolo 553 Incitamento a pratiche contro la procreazione

Articolo 554 Contagio di sifilide e di blenorragia

Articolo 555 Circostanza aggravante e pena accessoria

TITOLO UNDECIMO.- Dei delitti contro la famiglia

CAPITOLO I.- Dei delitti contro il matrimonio

Articolo 556 Bigamia

Articolo 557 Prescrizione del reato

Articolo 558 Induzione al matrimonio mediante inganno

Articolo 559 Adulterio

Articolo 560 Concubinato

Articolo 561 Casi di non punibilità. Circostanza attenuante

Articolo 562 Pena accessoria e sanzione civile

Articolo 563 Estinzione del reato

CAPITOLO II.- Dei delitti contro la morale famigliare

Articolo 564 Incesto

Articolo 565 Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica

CAPITOLO III.- Dei delitti contro lo stato di famiglia

Articolo 566 Supposizione o soppressione di stato

Articolo 567 Alterazione di stato

Articolo 568 Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

Articolo 569 Pena accessoria

CAPITOLO IV.- Dei delitti contro l'assistenza familiare

Articolo 570 Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Articolo 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Articolo 572 Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Articolo 573 Sottrazione consensuale di minorenni

Articolo 574 Sottrazione di persone incapaci

Articolo 574-bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

TITOLO DODICESIMO.- Dei delitti contro la persona

CAPITOLO I.- Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Articolo 575 Omicidio

Articolo 576 Circostanze aggravanti. Pena dell'ergastolo

Articolo 577 Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Articolo 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

Articolo 579 Omicidio del consenziente

Articolo 580 Istigazione o aiuto al suicidio

Articolo 581 Percosse

Articolo 582 Lesione personale

Articolo 583 Circostanze aggravanti

Articolo 583-bis Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Articolo 583-ter Pena accessoria

Articolo 583-quater Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive

Articolo 584 Omicidio preterintenzionale

Articolo 585 Circostanze aggravanti

Articolo 586 Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Articolo 587 Omicidio e lesione personale a causa di onore

Articolo 588 Rissa

Articolo 589 Omicidio colposo

Articolo 590 Lesioni personali colpose

Articolo 590-bis Computo delle circostanze

Articolo 591 Abbandono di persone minori o incapaci

Articolo 592 Abbandono di un neonato per causa d'onore

Articolo 593 Omissione di soccorso

CAPITOLO II.- Dei delitti contro l'onore

Articolo 594 Ingiuria

Articolo 595 Diffamazione

Articolo 596 Esclusione della prova liberatoria

Articolo 596-bis Diffamazione col mezzo della stampa

Articolo 597 Querela della persona offesa ed estinzione del reato

Articolo 598 Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative

Articolo 599 Ritorsione e provocazione

CAPITOLO III.- Dei delitti contro la libertà individuale

SEZIONE I.- Dei delitti contro la personalità individuale

Articolo 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Articolo 600-bis Prostituzione minorile

Articolo 600-ter Pornografia minorile

Articolo 600-quater Detenzione di materiale pornografico

Articolo 600-quater.1 Pornografia virtuale

Articolo 600-quinquies Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Articolo 600-sexies Circostanze aggravanti ed attenuanti

Articolo 600-septies Confisca e pene accessorie

Articolo 600-octies. Impiego di minori nell'accattonaggio

Articolo 601 Tratta di persone

Articolo 602 Acquisto e alienazione di schiavi

Articolo 602-bis. Pene accessorie

Articolo 603 Plagio

Articolo 604 Fatto commesso all'estero

SEZIONE II.- Dei delitti contro la libertà personale

Articolo 605 Sequestro di persona

Articolo 606 Arresto illegale

Articolo 607 Indebita limitazione di libertà personale

Articolo 608 Abuso di autorità contro arrestati o detenuti

Articolo 609 Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Articolo 609-bis Violenza sessuale

Articolo 609-ter Circostanze aggravanti

Articolo 609-quater Atti sessuali con minorenne

Articolo 609-quinquies Corruzione di minorenne

Articolo 609-sexies Ignoranza dell'età della persona offesa

Articolo 609-septies Querela di parte

Articolo 609-octies Violenza sessuale di gruppo

Articolo 609-nonies Pene accessorie ed altri effetti penali

Articolo 609-decies Comunicazione al tribunale per i minorenni

SEZIONE III.- Dei delitti contro la libertà morale

Articolo 610 Violenza privata

Articolo 611 Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Articolo 612 Minaccia

Articolo 612-bis Atti persecutori

Articolo 613 Stato di incapacità procurato mediante violenza

SEZIONE IV.- Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Articolo 614 Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni (1).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose , o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

(1) Le parole: «fino a tre anni» sono state così sostituite dall’Articolo 3, comma 24, della L. 15 luglio 2009, n. 94

Articolo 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni , s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni .

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge , la pena è della reclusione fino a un anno.

Articolo 615-bis Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa ; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale  o da un incaricato di un pubblico servizio , con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale  o da un incaricato di un pubblico servizio , con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose  o alle persone , ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Articolo 615-quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 .

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617quater.

Articolo 615-quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329

SEZIONE V.- Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

Articolo 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza .

Articolo 617 Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa ; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale  o di un incaricato di un pubblico servizio  nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio , o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617-bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge , installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio  con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617-ter Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio  con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale  o da un incaricato di un pubblico servizio , con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio , ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato  .

Articolo 617-quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Articolo 617-sexies Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Articolo 618 Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa .

Articolo 619  Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.

Articolo 620 Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza [616] aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 621 Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa .

Articolo 622 Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa .

(1) Parole introdotte dall’Articolo 15, comma 3, lett. c) della L. 28 dicembre 2005, n. 262

Articolo 623 Rivelazione di segreti scientifici o industriali

Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa .

Articolo 623-bis Altre comunicazioni e conversazioni

Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

TITOLO TREDICESIMO.- Dei delitti contro il patrimonio

CAPITOLO I.- Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Articolo 624 Furto

Articolo 624-bis Furto in abitazione e furto con strappo

Articolo 625 Circostanze aggravanti

Articolo 625-bis Circostanze attenuanti

Articolo 626 Furti punibili a querela dell'offeso

Articolo 627 Sottrazione di cose comuni

Articolo 628 Rapina

Articolo 629 Estorsione

Articolo 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Articolo 631 Usurpazione

Articolo 632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Articolo 633 Invasione di terreni o edifici

Articolo 634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Articolo 635 Danneggiamento

Articolo 635-bis (1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

Articolo 635-ter (1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

Articolo 635-quater (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

Articolo 635-quinquies (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n. 48.

Articolo 636 Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Articolo 637 Ingresso abusivo nel fondo altrui

Articolo 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Articolo 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Articolo 639-bis Casi di esclusione della perseguibilità a querela

CAPITOLO II.- Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Articolo 640 Truffa

Articolo 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Articolo 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa , salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Articolo 640-quater Applicabilità dell'articolo 322-ter

Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter.

Articolo 640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (1)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n. 48

Articolo 641 Insolvenza fraudolenta

Articolo 642 Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Articolo 643 Circonvenzione di persone incapaci

Articolo 644 Usura

Articolo 644-bis Usura impropria

Articolo 644-ter Prescrizione del reato di usura

Articolo 645 Frode in emigrazione

Articolo 646 Appropriazione indebita

Articolo 647 Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito

Articolo 648 Ricettazione

Articolo 648-bis Riciclaggio

Articolo 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Articolo 648-quater Confisca

CAPITOLO III.- Disposizioni comuni ai capi precedenti

Articolo 649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

LIBRO TERZO.- DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO PRIMO.- Delle contravvenzioni di polizia

CAPITOLO I.- Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

SEZIONE I.- Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

Articolo 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Articolo 651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale

Articolo 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Articolo 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati

Articolo 654 Grida e manifestazioni sediziose

Articolo 655 Radunata sediziosa

Articolo 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico

Articolo 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata

Articolo 658 Procurato allarme presso l'Autorità

Articolo 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Articolo 660 Molestia o disturbo alle persone

Articolo 661 Abuso della credulità popolare

§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità

Articolo 662 Esercizio abusivo dell'arte tipografica

Articolo 663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.

Articolo 663-bis Divulgazione di stampa clandestina

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103a euro 619.

Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 664 Distruzione o deterioramento di affissioni

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51a euro 309.

§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

Articolo 665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici

Articolo 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

Articolo 667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo

Articolo 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell' accattonaggio

Articolo 669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

Articolo 670 Mendicità

Articolo 671 Impiego di minori nell'accattonaggio

SEZIONE II.- Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica

§ 1 Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni

Articolo 672 Omessa custodia e mal governo di animali

Articolo 673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

Articolo 674 Getto pericoloso di cose

Articolo 675 Collocamento pericoloso di cose

Articolo 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni

Articolo 677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

Articolo 678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

Articolo 679 Omessa denuncia di materie esplodenti

Articolo 680 Circostanze aggravanti

Articolo 681 Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

SEZIONE III.- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati

§ 1 Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

Articolo 682 Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato

Articolo 683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere

Articolo 684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale

Articolo 685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

§ 2 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell' alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza

Articolo 686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Articolo 687 Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita

Articolo 688 Ubriachezza

Articolo 689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

Articolo 690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Articolo 691 Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

§ 3 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

Articolo 692 Detenzione di misure e pesi illegali

Articolo 693 Rifiuto di monete aventi corso legale

Articolo 694 Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

§ 4 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Articolo 695 Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Articolo 696 Vendita ambulante di armi

Articolo 697 Detenzione abusiva di armi

Articolo 698 Omessa consegna di armi

Articolo 699 Porto abusivo di armi

Articolo 700 Circostanze aggravanti

Articolo 701 Misura di sicurezza

Articolo 702 Omessa custodia di armi

Articolo 703 Accensioni ed esplosioni pericolose

Articolo 704 Armi

§ 5 Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

Articolo 705 Commercio non autorizzato di cose preziose

Articolo 706 Commercio clandestino di cose antiche

Articolo 707 Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

Articolo 708 Possesso ingiustificato di valori

Articolo 709 Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

Articolo 710 Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta

Articolo 711 Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

Articolo 712 Acquisto di cose di sospetta provenienza

Articolo 713 Misura di sicurezza

§ 6 Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute

Articolo 714 Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori

Articolo 715 Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente

Articolo 716 Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga di minori

Articolo 717 Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose

CAPITOLO II.- Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

SEZIONE I.- Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Articolo 718 Esercizio di giuochi d'azzardo

Articolo 719 Circostanze aggravanti

Articolo 720 Partecipazione a giuochi d'azzardo

Articolo 721 Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

Articolo 722 Pena accessoria e misura di sicurezza

Articolo 723 Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo

Articolo 724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti

Articolo 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza

Articolo 726 Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Articolo 727 Abbandono di animali

Articolo 727 bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

SEZIONE II.- Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

Articolo 728 Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui

Articolo 729 Abuso di sostanze stupefacenti

Articolo 730 Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive

TITOLO SECONDO.- Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della Pubblica Amministrazione

Articolo 731 Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

Articolo 732 Omesso avviamento dei minori al lavoro

Articolo 733 Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

Articolo 734 Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

TITOLO SECONDO BIS.- Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza

Articolo 734-bis Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

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