Legge 25 ottobre 2017, n. 163 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l´attuazione di altri atti dell´Unione europea. Legge di delegazione europea 2016-2017 (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1.- Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee
1.- Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A alla presente legge.
2.- Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato A sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3.- Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato A nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive dell’Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (GUUE).
Note all’articolo 1:
– Si riporta il testo degli articoli 31, 32 e 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea):
«Articolo 31 (Procedure per l’esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea).
1.- In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi’
determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2.- I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all’oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall’amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3.- La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento è acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinchè su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4.- Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Su di essi è richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all’esigenza di
garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d’informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5.- Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo’
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6.- Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo’ adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell’Unione europea di cui
all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7.- I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.
8.- I decreti legislativi adottati ai sensi
dell’articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all’articolo 41, comma 1.
9.- Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Articolo 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea). –
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all’articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l’indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell’Unione
europea non possono prevedere l’introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 150.000
euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena
dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell’arresto e
dell’ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell’ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entità,
tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio
patrimoniale che l’infrazione puo’ recare al colpevole
ovvero alla persona o all’ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu’ gravi,
della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti
da provvedimenti dell’amministrazione, nonchè sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l’illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall’articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all’attuazione di
altri atti dell’Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti già attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all’articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell’Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu’ amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu’
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) è assicurata la parità di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea e non puo’ essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
«Articolo 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea).
1.- Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016.
2.- Per le finalità di cui al comma 1 è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l’anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3.- All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2015,
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.- Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
– Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
pubblica):
«Articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi).
1.- In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori
oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma
12, per la compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola di
salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l’onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che
comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate,
è determinata esclusivamente attraverso le seguenti
modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall’articolo 18, restando
precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo
per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilità speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione dell’entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate in
conto capitale.
1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli
andamenti a legislazione vigente non possono essere
utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
2.- Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessità della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi è effettuata al momento
dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3.- Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonchè delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonchè il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
4.- Ai fini della definizione della copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione
tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di
ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
di cassa e dell’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi’ i criteri
per la loro quantificazione e compensazione nell’ambito
della stessa copertura finanziaria.
5.- Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all’oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.
6.- I disegni di legge di iniziativa regionale e del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)
devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una
relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al
comma 3.
7.- Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonchè sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonchè ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralità
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti e
delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalità indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi’ i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruità della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
8.- La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il
prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento tra i
due rami del Parlamento.
9.- Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle
Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione degli
oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti
riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo
considerato e sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
10.-Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l’anno in corso alla medesima data.
11.- Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza, dandone completa informazione al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
12.- La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell’economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13.- Il Ministro dell’economia e delle finanze,
allorchè riscontri che l’attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo
81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
è applicata in caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto
in materia di personale dall’articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14.- Le disposizioni contenute nei provvedimenti
legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l’incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio
indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi
interessati.».