Archivos de la etiqueta: reti e servizi di comunicazione ellettronica

19Oct/24

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207. Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 207. Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.70, recante modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, recante misure di sicurezza ed integrità delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17 del 21 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110, concernente regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 settembre 2021;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1

Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al Titolo I e al Titolo II, gli articoli da 1 a 98 sono sostituiti dai seguenti:

“PARTE I.- NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

TITOLO I.- AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI, DEFINIZIONI

CAPITOLO I.- OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

(Articolo 1 eecc; Articolo 2 Codice 2003)

1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:

a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;

b) gruppi chiusi di utenti;

c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;

e) servizi radioelettrici.

2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:

a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;

b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;

c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

5. Le Amministrazioni competenti all’applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché􀒓 le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.

Articolo 2

(Definizioni)

(ex Articolo 2 eecc e Articolo 1 Codice 2003)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l’altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l’effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale;

c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia, di seguito denominata Agenzia;

d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;

e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

g) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;

h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all’articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;

i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;

m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o “PSAP” (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un’autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d’intesa tra le regioni ed il Ministero dell’interno;

p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l’obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d’urgenza dai servizi di emergenza;

r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;

s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;

t) gruppo chiuso di utenti (CUG – Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d’utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica;

u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;

v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall’infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geográfica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull’indirizzo fisico del punto terminale di rete;

z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un’altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

aa) interferenza dannosa: un’interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione Europea o nazionali applicabili;

bb) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l’Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;

ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;

ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonía mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;

ll) operatore: un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l’utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

qq) rete locale in radiofrequenza o “RLAN” (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;

rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché i servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.

tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

aaa) RSPG: il gruppo “Politica dello spettro radio”;

bbb) servizio CBS – Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche;

ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l’auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides — EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza;

ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;

eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: servizio svolto in una rete privata senza l’utilizzo neanche parziale di elementi della rete pubblica. Il servizio è svolto exclusivamente nell’interesse e per traffico tra terminali del titolare di un’autorizzazione generale, overo beneficiario del servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella quale il servizio ad uso privato è svolto sia interconnessa con la rete pubblica il traffico non attraversa il punto terminale di rete;

fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l’eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

1) servizio di accesso a internet quale definito all’articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;

2) servizio di comunicazione interpersonale;

3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;

nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l’incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l’ambiente;

ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) – Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;

ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;

qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d’immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;

ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l’accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un’attività di comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell’attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;

aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l’accesso da parte di due o più utenti per l’utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell’ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un’autorizzazione generale, di diritti d’uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l’accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l’uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d’uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l’applicazione del diritto della concorrenza;

cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;

dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all’uopo autorizzate.

Articolo 3

(Principi generali)

(Articolo 3 eecc e Articolo 3 Codice 2003)

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

a) libertà di comunicazione;

b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l’adozione di misure preventive delle interferenze;

c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.

3. Il Ministero, l’Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell’ambito della propria competenza a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea.

4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

Articolo 4

(Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica)

(artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003)

1. L’Autorità e il Ministero, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all’articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:

a) promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;

b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un’efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l’uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l’innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l’ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità , comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze , ad esempio in termini di prezzi accessibili , di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze social particolari, nonché la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:

(a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

(b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;

c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica; garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

(d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;

e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;

(f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;

(g) garantire l’esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dell’ordine pubblico, nonché a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR – Public Protection and Disaster Relief);

(h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti;

(i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

(l) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

(m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necesaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l’accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

3. A garanzia dei diritti di cui all’articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

5. Nel perseguire le finalità programmatiche specificate nel presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l’altro:

a) promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coherente nell’arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea;

b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;

c) applicano il diritto dell’Unione europea secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;

d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e) tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all’infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio dello Stato, ivi compresa l’infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;

f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell’interesse dell’utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.

6. Il Ministero e l’Autorità, anche in collaborazione con la Commissione europea, l’RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

Articolo 5

(Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio)

(Articolo 4 eecc; Articolo 13-bis Codice 2003)

1. Il Ministero, sentite l’Autorità e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari

interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose.

2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3. Il Ministero, nell’ambito del RSPG, d’intesa con l’Autorità nell’ambito delle competenze di quest’ultima, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione:

a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto;

b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dell’Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;

c) coordinando i propri approcci all’assegnazione e all’autorizzazione all’uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.

CAP I-BIS.- ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE

Articolo 6

(Attribuzioni del Ministero, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti)

(artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003)

1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;

c) effettua l’assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;

d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell’assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;

e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

f) congiuntamente all’Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servicio universale;

g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;

h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell’attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;

i) vigila sull’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;

l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea.

2. L’Autorità esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l’Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l’imposizione di obblighi in materia di acceso e interconnessione;

b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33;

c) pianificazione per l’assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;

d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l’applicazione della normativa settoriale e l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;

e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l’esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;

f) valutazione dell’onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;

g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;

h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015;

i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;

l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all’interno del territorio, ai sensi del presente decreto;

m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell’Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

3. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82. L’Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l’integrità e garantendone altresì la resilienza.

4. Il Ministero e l’Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.

5. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all’applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell’Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

6. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.

7. Il Ministero, l’Autorità, l’Agenzia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

8. Il Ministero e l’Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.

Articolo 7

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

(ex Articolo 7 eecc)

1. Il Presidente e i Commissari dell’Autorità sono nominati e operano ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. L’Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

3. L’Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all’organizzazione del personale.

4. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell’Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

5. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

6. L’Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.

Articolo 8

(Regioni ed Enti locali)

(Articolo 5 Codice 2003)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l’individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell’ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.

2. In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto dell’Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;

b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;

c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;

d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

Articolo 9

(Misure di garanzia)

(Articolo 6 Codice 2003)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.

2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall’articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.

Articolo 10

(Protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi)

1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Restano ferme le competenze dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d’intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

CAPITOLO II.- AUTORIZZAZIONE GENERALE

(ARTT. 12 – 19 CCEE)

Sezione I.- Parte generale

Articolo 11 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)

(ex Articolo 12 eecc – ex Articolo 25 d.lgs. n. 259/2003)

1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materia disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l’autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l’impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.

4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 14.

5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:

a) il nome del fornitore;

b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico análogo nell’Unione;

c) l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;

d) l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;

e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;

f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;

g) gli Stati membri interessati;

h) la data presunta di inizio dell’attività;

i) l’impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l’autorizzazione generale;

l) l’ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.

6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell’Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.

Le notifiche trasmesse al Ministero prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.

7. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La cessazione dell’esercizio di un’attività di rete o dell’offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L’operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell’articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all’Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.

9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d’uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell’esercizio dell’autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l’autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d’uso associati ai sensi dell’articolo 63.

10. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in CAPITOLO all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Articolo 12

(Sperimentazione)

(Articolo 39 Codice 2003)

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona física titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell’allegato 13. L’impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.

2. La dichiarazione di cui al comma 1:

a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l’offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;

b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l’espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;

b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della stessa;

c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;

d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’eventuale sua qualità ridotta;

f) l’obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all’Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l’impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.

Articolo 13

(Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici)

(Articolo 13 eecc- Articolo 28 d.lgs 2003)

1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d’uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l’uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, sono conformi all’articolo 98-septies. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell’allegato 1.

2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell’allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.

4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell’autorizzazione generale.

5. Nel definire eventuali condizioni all’autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell’Agenzia.

Articolo 14

(Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione)

(ex Articolo 14 eecc, Articolo 31 Codice 2003)

1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una dichiarazione da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell’articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.

Articolo 15

(Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale)

(ex Articolo 15 eeccc, Articolo 26 Codice 2003)

1. Le imprese soggette all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 11 hanno il diritto di:

a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;

b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 43;

c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;

d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d’uso delle risorse di numerazione conformemente all’articolo 98-septies;

e) fornire l’accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN.

2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un’autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l’interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea, alle condizioni del CAPITOLO II del presente Titolo;

b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

Articolo 16

(Diritti amministrativi)

(ex Articolo 16 eecc, Articolo 34 Codice 2003)

1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell’allegato 12. Il Ministero nel determinare l’entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

3. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d’uso. L’Autorità nel determinare l’entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

Sezione 2.- Diritti e obblighi derivanti dall’autorizzazione generale

4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l’importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 17

(Separazione contabile e rendiconti finanziari)

(ex Articolo 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003)

1. Il Ministero o l’Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;

b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

2. Le prescrizioni di cui al primo comma non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell’Unione.

3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell’Unione europea e nazionali. Il presente comma si aplica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).

Sezione 3.- Modifica e revoca

Articolo18

(Modifica dei diritti e degli obblighi)

(Articolo 18 eecc, Articolo 36 Codice 2003)

1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d’uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, il Ministero, sentita l’Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a Quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.

Articolo 19

(Limitazione o revoca dei diritti)

(Articolo 18 e 19 eecc, Articolo 36 Codice 2003)

1. Fatto salvo l’articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d’uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all’allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all’articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell’Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.

3. Una modifica nell’uso dello spettro radio conseguente all’applicazione dell’articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d’uso dello spettro radio.

4. L’intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell’articolo 23.

CAPITOLO III.- Comunicazione di informazioni, indagini, meccanismi di consultazione

Articolo 20

(Richiesta di informazioni alle imprese)

(ex Articolo 20 eecc e Articolo 10 codice del 2003)

1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all’Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l’Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e suficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell’articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all’Autorità e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell’Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competente attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l’Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l’Autorità possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.

2. Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni fornite al Ministero e all’Autorità possono essere messe a disposizione di un’altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell’Unione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l’adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un’impresa su richiesta del Ministero overo dell’Autorità, tale impresa deve esserne informata.

3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un’autorità nazionale di regolamentazione o da un’altra autorità competente, in conformità con la normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l’Autorità ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l’Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell’esame, del controllo e della sorveglianza dell’applicazione del presente decreto.

4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.

5. Il Ministero e l’Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell’accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

Articolo 21

(Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici)

(Articolo 21 eecc e Articolo 33 codice del 2003)

1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell’articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall’autorizzazione generale, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso o agli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell’allegato 1 e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 13 comma 2;

b) per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni specificate nell’allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;

c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d’uso;

d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;

f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell’analisi di mercato;

g) per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;

h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponible per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell’articolo 22;

i) per realizzare mappature geografiche;

l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.

3. Per quanto riguarda i diritti d’uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.

4. Quando il Ministero e l’Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l’uso che intendono farne.

5. Il Ministero, l’Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.

Articolo 22

(Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell’offerta di servizi di connettività)

(Articolo 22 eecc)

1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l’Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all’articolo 20 comma 3.

2. La mappatura dell’Autorità riporta la copertura geografica corrente delle reti a banda larga all’interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto.

3. Nell’attività di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato, l’Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i criterio e le finalità definite dall’articolo 98-quindecies comma 2, per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell’offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori.

L’Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.

4. Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell’Autorità e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all’interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell’accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. L’Autorità decide, in relazione ai compiti specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell’ambito di tale previsione.

5. Il Ministero può designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell’eventuale previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importante aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate.

6. Nell’ambito dell’area designata, il Ministero può invitare nuovamente le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l’intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un’impresa o un’autorità publica dichiari l’intenzione di agire in questo senso, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l’eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un’eventuale previsione ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l’area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d’accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente allá direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

8. Il Ministero e l’Autorità, definiscono, mediante protocollo d’intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell’attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l’Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l’onere informativo per le imprese.

Articolo 23

(Meccanismo di consultazione e di trasparenza)

(Articolo 23 eecc e Articolo 11 codice del 2003)

1. Fatti salvi i casi che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Ai fini dell’articolo 35, il Ministero e l’Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 comma 2, e che riguarda l’uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

3. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l’Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell’Autorità.

Articolo 24

(Consultazione dei soggetti interessati)

(ex Articolo 24 eecc e Articolo 83 codice del 2003)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 23, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che

garantisce che nell’ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.

3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 98-quindecies comma 5.

Articolo 25

(Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori)

(ex Articolo 25 eecc e Articolo 84 Codice 2003)

1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l’esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui al presente CAPITOLO e relative all’esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.

2. L’Autorità, anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all’articolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito “Codice del consumo”).

3. In alternativa alla procedura dinanzi all’Autorità le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.

4. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.

5. L’Autorità stabilisce le modalità con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza dell’Autorità e richiederne l’intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l’Autorità collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.

Articolo 26

(Risoluzione delle controversie tra imprese)

(ex Articolo 26 eecc e Articolo 23 Codice 2003)

1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell’imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all’Autorità.

2. L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3. L’Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un órgano giurisdizionale, l’Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.

3. Nella risoluzione delle controversie l’Autorità adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4. Gli obblighi che possono essere imposti ad un’impresa dall’Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.

4. La decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.

5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un órgano giurisdizionale.

Articolo 27

(Risoluzione delle controversie transnazionali)

(ex Articolo 27 eecc e Articolo 24 Codice 2003)

1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all’articolo 29.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.

3. L’Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all’azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L’Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l’urgente necessità di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali.

L’Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC.

4. Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC.

5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un órgano giurisdizionale.

Articolo 28

(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità)

(Articolo 31 eecc, ex Articolo 9 Codice 2003)

1. Avverso i provvedimenti dell’Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.

Articolo 29

(Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)

(ex Articolo 28 eecc, Articolo 13-bis Codice 2003)

1. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, assicura che l’uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l’uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell’Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.

2. Il Ministero e l’Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell’ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell’uso dello spettro radio per:

a) garantire l’osservanza del comma 1;

b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l’uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attività di supporto per affrontare eventuali problema o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.

4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all’articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE.

Titolo III.- Attuazione

Articolo 30

(Sanzioni)

(Articolo 29 eecc e Articolo 98 Codice 2003)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.

2. Ai soggetti che nell’ambito della procedura di cui all’articolo 22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l’Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.

3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l’installazione o l’esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territorial o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.

7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.

8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.

9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.

10. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.

11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall’articolo 2621 del codice civile.

12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ordinando altresì all’operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzioneamministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente allá notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce.

13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.

14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall’allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell’Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all’articolo 16. l’Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l’Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell’impresa.

15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonché dell’articolo 98-octies decies, il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.

16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all’articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell’autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione generale.

17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell’articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell’esercizio e salvo l’esercizio dell’azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articoli 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetrices il Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetrices per più di due volte in un quinquennio, l’Autorità irroga la  anzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente allá notificazione della contestazione

20. In caso di violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, comma 1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter, comma 1, dell’articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell’articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell’articolo 7, commi l, 2 e 3, dell’articolo 9, dell’articolo 11, dell’articolo 12, dell’articolo 14, dell’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell’articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l’Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, comma 1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter, comma 1, dell’articolo 6-quater, comma 1, dell’articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell’articolo 7, comma 1, dell’articolo 9, commi 1 e 4, dell’articolo 11, dell’articolo 12, comma 1, dell’articolo 14 o dell’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

21. In caso di violazione dell’articolo 3, dell’articolo 4, commi 1 e 2, o dell’articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. Qualora l’Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

22. L’Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese dell’operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del presente articolo sono effettuati dagli Ispettorati del Ministero, gli stessi provvedono direttamente all’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l’inosservanza delle misure di sicurezza di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a);

b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b);

c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a).

27. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell’opera svolta dall’agente per l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell’operatore.

Articolo 31

(Danneggiamenti e turbative)

(Articolo 97 Codice 2003)

1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non  ostituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di  elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

Articolo 32

(Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l’autorizzazione generale e i diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici)

(Articolo 30 eecc, e Articolo 32 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all’articolo 13 comma 2 e dell’obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall’articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all’Autorità le informazioni necessarie per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 60, nonché le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui allá lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto.

2. L’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all’autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell’Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l’inosservanza da parte di un’impresa delle restanti condizioni poste dall’autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2. La contestazione dell’infrazione accertata è notificata all’impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 l’impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.

4. A tal fine, il Ministero e l’Autorità possono imporre:

a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 30;

b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 78.

5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all’impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.

6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l’Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell’articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall’autorità competente.

7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, o all’articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all’articolo 30 o revocando i diritti d’uso.

8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità publica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all’impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.

9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 28.

TITOLO IV.- PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO

CAPITOLO I.-

Articolo 33

(Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche)

(Articolo 32 eecc e Articolo 12 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 4.

2. L’Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale scopo l’Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell’articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell’articolo 23, l’Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell’ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell’articolo 20, comma 3. L’Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.

4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi:

a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all’Articolo 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a designare un’impresa come detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 78 comma 3 o 4;

b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all’Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 4.

5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all’articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l’Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.

6. L’Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.

7. L’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.

8. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

9. L’Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.

Articolo 34

(Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)

(Articolo 33 eecc e Articolo 12-bis Codice 2003)

1. Quando la misura prevista dall’articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un’impresa in applicazione dell’articolo 72 o 78 , in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l’articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all’articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, notifica all’Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l’Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un’altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. L’Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.

4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l’Autorità può, alternativamente:

a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonché il parere del BEREC;

b) mantenere il suo progetto di misura.

5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l’Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentiré all’Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 23.

6. L’Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972.

7. L’Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

CAPITOLO II.- Assegnazione coerente dello spettro radio

Articolo 35

(Richiesta di procedura di valutazione tra pari)

(Articolo 35 eecc)

1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all’articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l’uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l’Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall’articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell’ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell’articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall’articolo 35, parágrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.

2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l’Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:

a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;

b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;

c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.

Articolo 36

(Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)

(Articolo 36 eecc; Articolo 30 cod. 2003)

1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di acceso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell’Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tale spettro radio.

Articolo 37

(Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio)

(ex Articolo 37 eecc)

1. Il Ministero e l’Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell’eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d’uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri:

a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati;

b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d’uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;

c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d’uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l’altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;

d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.

2. Qualora il Ministero e l’Autorità, per le rispettive competenze, nonostante l’interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.

CAPITOLO III.- Procedure di armonizzazione

Articolo 38

(Procedure di armonizzazione)

(ex Articolo 38 eecc e Articolo 22 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

Articolo 39

(Normalizzazione)

(ex Articolo 39 eecc e Articolo 20 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.

2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l’applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation – ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission – IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.

3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l’accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile.

TITOLO V.- SICUREZZA

Articolo 40

(Sicurezza delle reti e dei servizi)

(ex Articolo 40 eecc e Articolo 16-bis Codice 2003)

1. L’Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972, individua:

a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia.

Tali misure, che possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono anche finalizzate a prvenire e limitare le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e gli altri servizi, degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;

b) i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.

2. Nella determinazione dei casi di cui al comma 1, lettera b), l’Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili:

a) il numero di utenti interessati dall’incidente di sicurezza;

b) la durata dell’incidente di sicurezza;

c) la diffusione geografica della zona interessata dall’incidente di sicurezza;

d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;

e) la portata dell’incidenza sulle attività economiche e sociali.

3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:

a) adottano le misure individuate dall’Agenzia di cui al comma 1, lettera a);

b) comunicano all’Agenzia e al Computer Security Incident Response Team (CSIRT), istituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b).

4. L’Agenzia può informare il pubblico o imporre all’impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della notizia dell’incidente di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nell’interesse pubblico. Se del caso, l’Agenzia informa le Autorità competenti degli altri Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA).

5. L’Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede direttamente o per il tramite dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica ad informare gli utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza, riguardo a eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere.

6. L’Agenzia trasmette ogni anno alla Commissione europea e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.

7. L’Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora con le autorità competente degli altri Stati membri e con i competenti organismi internazionali e dell’Unione europea al fine di definire procedure e norme che garantiscano la sicurezza dei servizi.

8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini anche una violazione di dati personali, l’Agenzia fornisce, senza ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili ai fini di cui all’articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 41

(Attuazione e controllo)

(ex Articolo 41 eecc e Articolo 16-ter Codice 2003)

1. Le misure ado tate ai fini dell’attuazione del presente articolo e dell’articolo 40 sono approvate con provvedimento dell’Agenzia.

2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall’Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa.

3. Ai fini del controllo del rispetto dell’articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

a) fornire all’Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall’Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica.

4. L’Agenzia ha la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini.

5. L’Agenzia, se del caso, consulta l’Autorità, le Autorità di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse.

6. Nel caso in cui l’Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell’articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 30, commi da 2 a 21.

PARTE II.- RETI

TITOLO I.- INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE

CAPITOLO I.- Contributi

Articolo 42

(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture)

(Articolo 42 eecc; Articolo 35 Codice 2003)

1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l’uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità.

2. Si applicano i contributi nella misura prevista dall’allegato n. 12.

3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l’impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 98-octies decies, comma 2.

4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.

5. Per quanto concerne i diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un’assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:

a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d’uso dello spettro radio, teniendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;

b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;

c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all’effettiva disponibilità per l’uso dello spettro radio.

6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CAPITOLO II.- Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti)

Articolo 43

(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)

(ex Articolo 43 eecc e Articolo 86 Codice 2003)

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.

3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.

5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare, nel rispetto del procedimiento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49.

6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione.

7. L’Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un’effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato.

10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.

Articolo 44

(Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)

(ex Articolo 87 Codice 2003)

1. L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto

2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all’Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’articolo 11. Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L’istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

5. Copia dell’istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. L’istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

7. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,  autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.

10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti local possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è suficiente l’autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzioassenso.

Articolo 45

(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)

(ex Articolo 87-bis Codice 2003)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.

2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all’organismo di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza.

3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’Articolo 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

5. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all’Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

Articolo 46

(Variazioni non sostanziali degli impianti)

(ex Articolo 87-ter Codice 2003)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già  rovvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l’interessato trasmette all’Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato.

Articolo 47

(Impianti temporanei di telefonia mobile)

(ex Articolo 87-quater Codice 2003)

1. L’interessato all’installazione e all’attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all’Ente locale e, contestualmente, all’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L’impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l’organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente.

2. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigente limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Articolo 48

(Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica)

(ex novo)

1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell’autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell’aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

Articolo 49

(Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico)

(ex Articolo 88 Codice 2003)

1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L’istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.

3. Quando l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione dell’infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all’articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.

6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.

8. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l’istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell’istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’accoglimento dell’istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l’effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all’installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.

10. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell’istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d’opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell’istanza unica, l’operatore comunica la variazione all’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un  reavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell’opera che dia conto delle modifiche. L’operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

11. Salve le disposizioni di cui all’articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all’uopo delegato, con le stesse modalità di cui all’articolo 50, comma 2, per consentirne l’inserimento in un apposito archivio telemático consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.

13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Articolo 50

(Coubicazione e condivisione di infrastrutture)

(ex Articolo 44 eecc e Articolo 89 Codice 2003)

1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l’opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L’Autorità svolge i seguenti compiti:

a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;

b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

2. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l’effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l’operatore che ha già presentato il progetto, l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016. In assenza di accordo tra gli operatori, l’ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall’articolo 49.

5. I provvedimenti adottati dall’Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Articolo 51

(Pubblica utilità – Espropriazione e diritto di prelazione legale)

(ex Articolo 90 Codice 2003)

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso exclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 52

(Limitazioni legali della proprietà)

(ex Articolo 91 Codice 2003)

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

3. Il proprietario o l’inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all’operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l’utente finale, purché consenta a quest’ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.

4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

6. L’operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L’operatore di comunicazione elettronica ha l’obbligo, d’intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

7. L’operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l’ultimo periodo del comma 6.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell’immobile non è dovuta alcuna indennità.

9. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Articolo 53

(Servitù)

(ex Articolo 92 Codice 2003)

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall’autorità competente ed è subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

3. L’occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è promossa dall’Autorità espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta ai sensi dell’articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi debe alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere già subito.

Articolo 54

(Divieto di imporre altri oneri)

(ex Articolo 93 Codice 2003)

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva  ’applicazione del canone previsto dall’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da Articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall’ Articolo 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Il soggetto che presenta l’istanza di autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell’articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.

3. Il soggetto che presenta la segnalazione certi􀂿cata di inizio attività di cui all’articolo 45, comma 1, è tenuto, all’atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell’organismo competente a effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dall’articolo 45, al versamento di un contributo per le spese.

4. Il contributo previsto dal comma 2 , per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base del principio del miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione tramite l’analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3 sono pari a 250 euro.

5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l’ente locale, ovvero l’ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’ente locale.

Articolo 55

(Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari)

(ex Articolo 94 Codice 2003)

1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può

essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all’interno delle reti di recinzione.

2. La servitù è imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Prima della emanazione del decreto d’imposizione della servitù, il Ministero trasmette all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire.

L’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all’effettiva diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d’imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell’indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate.

5. L’inizio del procedimento per l’imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell’autostrada, previo, in ogni caso, parere dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio competente sull’ammontare dell’indennità da corrispondere per la servitù stessa.

6. Qualora il concessionario proprietario dell’autostrada dovesse provvedere all’allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l’esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.

7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell’autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

8. Qualora l’esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica già realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dell’autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dell’autostrada riconosce all’Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio.

Articolo 56

(Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – Interferenze)

(ex Articolo 95 Codice 2003)

1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica, secondo le definizioni di classe adottate nel Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n. 449 recante “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”.

3. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all’Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, il nulla osta o l’attestazione di conformità sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all’Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

5. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli ispettivi sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell’esercente delle condutture.

6. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

7. Per le tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva, il nulla osta è sostituito da una dichiarazione del gestore trasmessa all’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione.

8. I soggetti che presentano l’istanza di nulla osta ai sensi del presente articolo sono tenuti a consentire l’accesso ai fini ispettivi, presso i siti di realizzazione del progetto, del personale incaricato dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio, nonché a comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti dall’Ispettorato del Ministero relativi al medesimo progetto.

9. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

10. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell’articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

11. Per le attività di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 57

(Prestazioni obbligatorie)

(ex Articolo 96 Codice 2003)

1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché per gli operatori che erogano i servizi individuati dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.109, per gli operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette Autorità. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorità giudiziarie.

2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di richieste di intercettazione da parte delle competenti autorità giudiziarie. I tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6.

3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina – IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente allá fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l’uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale.

4. E’ obbligatorio per i soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli operatori di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autorità dello Stato. I tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità.

5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano immediatamente l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’Agenzia, quando sia a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal comma 4, l’attivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa.

6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 4 è individuato con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 6, si aplica l’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l’articolo 30, comma 16.

8. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori hanno l’obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare.

CAPITOLO III.- Accesso allo spettro radio

Sezione I.- Autorizzazioni

Articolo 58

(Gestione dello spettro radio)

(ex Articolo 45 eecc, Articolo 14 Codice 2003)

1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, proconcorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l’uso dello spettro radio o di diritti d’uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criterio obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell’applicare il presente articolo il Ministero e l’Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e altri accordi adottati nel quadro dell’UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed eficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell’articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l’altro:

a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) agevolando il rapido sviluppo nell’Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;

c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;

d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;

e) promuovendo l’uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;

f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità all’articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l’efficienza nell’uso dello spettro radio;

g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;

h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l’Unione europea, delle modalità con cui l’uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE;

i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coherente nell’Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l’uso della banda.

3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l’uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l’uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:

a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l’uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell’articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;

b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l’uso di tale banda in altri Stati membri;

c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l’uso a lungo termine di tale banda nell’Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall’uso dello spettro radio armonizzato nell’Unione.

4. L’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l’uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. E’ fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

a) evitare interferenze dannose;

b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE;

c) assicurare la qualità tecnica del servizio;

d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;

e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro;

f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dell’UIT.

7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo:

a) garantire la sicurezza della vita;

b) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;

d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio;

e) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.

8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell’Unione europea.

9. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, che devono conformarsi a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Articolo 59

(ex Articolo 46 eecc e Articolo 27 Codice 2003)

(Autorizzazione all’uso dello spettro)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, facilitano l’uso dello spettro radio, compreso l’uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l’uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3.

In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l’Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all’uso dello spettro radio in un’autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l’Autorità scelgono il regime più adatto per autorizzare l’uso dello spettro radio, tenendo conto:

a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

b) dell’esigenza di protezione dalle interferenze dannose;

c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;

d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;

e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell’Unione;

f) della necessità di salvaguardare l’uso efficiente dello spettro radio.

2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d’uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali. Se del caso, il Ministero e l’Autorità valutano la possibilità di autorizzare l’uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull’innovazione e sull’accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d’uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all’altra. Il Ministero e l’Autorità si adoperano per minimizzare le restrizioni all’uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.

3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l’uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l’Autorità assicurano che le condizioni per l’uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l’uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l’innovazione.

Articolo 60

(Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio)

(ex Articolo 47 eecc, Articolo 28 Codice 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio in conformità dell’articolo 13, comma 1, in modo da garantire l’uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l’attuazione di dette condizioni in conformità dell’articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l’esercizio dei diritti d’uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l’Autorità, a revocare i diritti d’uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d’uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio, l’Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:

a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;

b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche;

c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull’uso dello spettro radio.

3. Il Ministero e l’Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio. L’attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.

Articolo 61

(Concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio)

(ex Articolo 48 eecc – Articolo 27 Codice 2003)

1. Qualora sia necessario concedere diritti d’uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 11, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21, comma 1, lettera c), dell’articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.

2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, i diritti d’uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all’articolo 58.

3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l’Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell’Unione europea.

4. Il Ministero esamina le domande di diritti d’uso individuali dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.

5. Al momento della concessione dei diritti individuali d’uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.

6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l’articolo 67, comma 9, e l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.

Articolo 62

(Durata dei diritti)

(ex Articolo 49 eecc, Articolo 27, comma 4, cod. 2003)

1. Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell’articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformità dell’articolo 18. A tal fine, il Ministero e l’Autorità garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l’Autorità mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono:

a) all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa;

b) all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro  ell’economia e delle finanze, le autorizzazioni sono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori.

4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’Autorità, d’intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criterio generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’articolo 32, il Ministero, sentita l’Autorità, concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d’uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero aplica l’articolo 61 per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all’articolo 23, le parti interessate hanno l’opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l’applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, il Ministero e l’Autorità tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.

5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l’Autorità possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi:

a) in zone geografiche limitate in cui l’accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 58, comma 2;

b) per specifici progetti a breve termine;

c) per uso sperimentale;

d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità all’articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili;

e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all’articolo 58, comma 3 e 4.

6. Il Ministero, sentita l’Autorità, può adeguare la durata dei diritti d’uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.

Articolo 63

(Rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato)

(Articolo 50 eecc)

1. Il Ministero, d’intesa con l’Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell’assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest’ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

2. Nell’adottare una decisione ai sensi del comma 1, l’Autorità prende in considerazione, tra l’altro:

a) la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 4, all’articolo 58 comma 2, e all’articolo 61 comma 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell’Unione o nazionale;

b) l’attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell’articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

c) l’esame dell’adeguatezza dell’attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;

d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l’articolo 65;

e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell’uso dello spettro radio, alla luce dell’evoluzione tecnologica o del mercato;

f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.

3. Nel prendere in considerazione l’eventuale rinnovo di diritti d’uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d’uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l’Autorità applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l’altro:

a) offre a tutte le parti interessate l’opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell’articolo 23;

b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

4. L’Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d’uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d’uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d’uso ai sensi dell’articolo 67.

5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d’uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d’uso in conformità dell’articolo 42.

Articolo 64

(Trasferimento o affitto di diritti d’uso individuali dello spettro radio)

(Articolo 51 EEC e art .14-ter Codice 2003)

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d’uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d’uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l’uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.

2. Il trasferimento o l’affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa subentrante.

3. All’esito dell’istruttoria svolta dall’Autorità che, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell’articolo 65, concede l’autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d’uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica:

a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;

b) non rifiuta l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d’uso;

c) non rifiuta il trasferimento di diritti d’uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d’uso.

4. Il Ministero, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall’Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d’uso dello spettro radio devono essere conformi all’articolo 16.

Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l’osservanza delle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.

5. L’Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l’affitto di diritti d’uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoché i diritti esistono.

7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d’intesa con l’Autorità, può stabilire una procedura semplificata.

8. Il Ministero per i diritti d’uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l’affitto di rami d’azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d’uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d’uso. In tali casi, il legale rappresentante della società che acquisisce il ramo d’azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d’uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell’Autorità di cui al comma 3.

9. Salva la disciplina dei diritti d’uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all’affitto dei diritti d’uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell’accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d’uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale.

Articolo 65

(Concorrenza)

(ex Articolo 52 eecc)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice.

2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, allorché modificano o rinnovano diritti d’uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali:

a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d’uso a un’impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d’uso a condizioni quali l’offerta di acceso all’ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l’assegnazione a nuovi entranti;

c) rifiutare di concedere nuovi diritti d’uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d’uso dello spettro radio o all’autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso;

d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d’uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell’Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d’uso dello spettro radio.

3. L’Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, l’Autorità tiene conto dell’approccio all’analisi di mercato di cui all’articolo 78 comma 2.

4. Nell’applicare il comma 2 del presente articolo, l’Autorità agisce in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.

Sezione 3.- Procedure

Articolo 66

(Tempistica coordinata delle assegnazioni)

(ex Articolo 53 eecc)

1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competente autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l’uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell’Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l’individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l’uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentire l’uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, consente l’uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l’adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale a norma dell’articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la decisione (UE) 2017/899 e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.

3. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze:

a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all’uso di detta banda sulla base dell’obiettivo di interesse generale di cui all’articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d);

b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l’assistenza dell’Unione a norma dell’articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;

d) forza maggiore.

4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.

5. Il Ministero, sentita l’Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di:

a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 29, commi 3 e 4;

b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.

Articolo 67

(ex Articolo 55 eecc- Articolo 29 Codice 2003)

(Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d’uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l’Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere, tra l’altro:

a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d’uso, in particolare ponderando adeguatamente l’esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;

b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’articolo 23.

2. Quando l’Autorità determina che il numero di diritti d’uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.

3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l’Autorità può fissare, in aggiunta all’obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la copertura;

b) assicurare la necessaria qualità del servizio;

c) promuovere l’uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d’uso e del livello dei contributi;

d) promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attività delle imprese.

4. L’Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l’eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L’Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l’eventuale uso e scelta delle misure a norma dell’articolo 35.

5. Il Ministero e l’Autorità, nell’esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d’uso.

6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.

7. Qualora l’Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d’uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

8. Qualora sia necessario limitare l’assegnazione di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall’Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.

9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell’Autorità, può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un’eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell’articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio in conformità dell’articolo 64.

CAPITOLO IV.- Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili

Articolo 68

(ex Articolo 56 eecc)

(Accesso alle reti locali in radiofrequenza)

1. 1. La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti local in radiofrequenza (RLAN) nonché l’uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 14 al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell’autorizzazione generale relative all’uso dello spettro radio di cui all’articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un’attività economica o sia accessoria a un’attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un’impresa, un’autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale acceso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell’articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell’articolo 72 comma 1.

2. Alle misure del presente articolo si applica l’articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000.

3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l’accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell’autorizzazione generale e al previo consenso informato dell’utente finale.

4. Conformemente, in particolare, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:

a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;

b) di consentire reciprocamente l’accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

5. Il Ministero e l’Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l’accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

6. Il Ministero e l’Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:

a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;

b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l’accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 30 per l’installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 69

(ex Articolo 57 eecc + regolamento 2020/1070 small cells)

(Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata)

1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l’articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all’antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un’antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);

b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;

c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui  l’ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell’ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest’ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;

d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l’intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;

e) «all’aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all’allegato, lettera B, all’articolo 3 del regolamento 2020/1070/EU e, alternativamente:

a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;

b) soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, all’articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.

4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano al Ministero, entro due settimane dall’installazione di ciascuno di essi, l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all’applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.

6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l’uso dello spettro radio pertinente.

7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016, provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell’articolo 16.

TITOLO II.- ACCESSO

CAPITOLO I.- Disposizioni generali, principi di accesso

Articolo 70

(ex Articolo 59 eecc – Articolo 40 Codice 2003)

(Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione)

1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione. L’operatore costituito in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l’Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione.

2. Fatto salvo l’articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I.

Articolo 71

(ex Articolo 60 eecc – Articolo 41 Codice 2003)

(Diritti ed obblighi degli operatori)

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.

2. Fatto salvo l’articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.

CAPITOLO II.- Accesso e interconnessione

Articolo 72

(ex Articolo 61 eecc – Articolo 42 Codice 2003)

(Poteri e competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione)

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

L’Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre:

a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto;

b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette  all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;

d) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall’Autorità, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:

a) nella misura necessaria a garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l’Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l’obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’Autorità tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L’Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L’Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:

a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall’articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; l’Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacità;

b) l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

5. In deroga al comma 4, lettera a), l’Autorità può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.

6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell’Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L’Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l’Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L’Autorità tiene conto dei seguenti fattori:

a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

b) l’uso efficiente dello spettro radio;

c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e) l’innovazione tecnologica;

f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura.

7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l’Autorità può tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato.

8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L’Autorità che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. L’Autorità comunica l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

9. Ai fini dei commi 1 e 2, l’Autorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall’articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

10. L’Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete di cui all’articolo 73.

Articolo 73

(ex Articolo 62 eecc – Articolo 43 Codice 2003)

(Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse)

1. All’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n.2, parte 1.

2. Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformità dell’articolo 78, comma 1, l’Autorità appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:

a) l’accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca;

b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:

i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio;

ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.

3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà all’Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

5. In deroga al comma 1, l’Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente all’articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.

CAPITOLO III.- Analisi di mercato e significativo potere di mercato

Articolo 74

(ex Articolo 63 eecc- Articolo 17 Codice 2003)

(Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato)

1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.

2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

3. L’Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell’Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell’articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972, di seguito denominate “linee guida SPM”.

4. Se un’impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

Articolo 75

(ex Articolo 64 eecc – Articolo 18 Codice 2003)

(Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati)

1. L’Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza.

L’Autorità, se del caso, tiene altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell’articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.

Articolo 76

(ex Articolo 65 eecc, Articolo 19, comma 7 cod 2003)

(Procedura per l’individuazione dei mercati transnazionali)

1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.

2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione  di mercati transnazionali, sulla base dell’analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui  all’articolo 78 comma 4. L’Autorità e le altre autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 33 e 34.

3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l’Autorità può comunicare, congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.

Articolo 77

(ex Articolo 66 eecc)

(Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale)

1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all’articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

2. Qualora il BEREC, a seguito dell’individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l’Autorità, nell’espletamento dei propri compiti di regolazione nell’ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.

3. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.

Articolo 78

(Procedura per l’analisi del mercato)

(ex Articolo 67 eecc – Articolo 19 Codice 2003)

1. L’Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità dell’articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l’Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a) presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;

b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l’arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all’accesso;

c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

3. Se svolge un’analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l’Autorità considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l’Autorità stessa constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

4. Quando svolge l’analisi di cui ai commi da1 a 3, l’Autorità esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:

a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell’utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;

c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 50, 71 e 72;

d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorché le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l’Autorità non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell’articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell’articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L’Autorità provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l’equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell’utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l’Autorità può stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei commi 1 a 4, l’Autorità individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all’articolo 74. L’Autorità impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell’articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.

7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

L’Autorità effettua un’analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 33:

a) entro cinque anni dall’adozione di una precedente misura se l’Autorità ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l’Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b) entro tre anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea;

c) entro tre anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.

8. Qualora l’Autorità ritenga di non poter completare l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, può chiedere al BEREC assistenza per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’Autorità notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura allá Commissione europea a norma dell’articolo 33.

CAPITOLO IV.- Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un  significativo potere di mercato

Articolo 79

(ex Articolo 68 eecc – Articolo 45 Codice 2003)

(Imposizione, modifica o revoca degli obblighi)

1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 78, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.

2. L’Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi:

a) gli articoli 72 e 73;

b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I quale applicata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato;

c) l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

3. In circostanze eccezionali l’Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l’adozione di tali misure.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:

a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’articolo 77;

b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;

c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4;

d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

5. In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l’Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 33.

6. L’Autorità prende in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 78, l’Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.

Articolo 80

(Ex Articolo 69 eecc – Articolo 46 Codice 2003)

(Obbligo di trasparenza)

1. L’Autorità può imporre, ai sensi dell’articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione o all’accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l’accesso a ovvero l’uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.

2. Quando un’impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, l’Autorità può esigere che tale impresa pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L’Autorità, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capitolo.

3. L’Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un’impresa è soggetta agli obblighi di cui all’articolo 83 e 84 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, l’Autorità assicura la pubblicazione di un’offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un’offerta di riferimento di cui all’articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972, assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi.

Articolo 81

(ex Articolo 70 eecc – Articolo 47 Codice 2003)

(Obblighi di non discriminazione)

1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. L’Autorità può imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di acceso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso.

Articolo 82

(ex Articolo 71 eecc- Articolo 48 Codice 2003)

(Obbligo di separazione contabile)

1. Ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione o dell’accesso., l’Autorità può obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L’Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 20, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l’Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L’Autorità può pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.

Articolo 83

(ex Articolo 72 eecc)

(Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile)

1. L’Autorità può imporre alle imprese, conformemente all’articolo 79, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l’analisi di mercato, l’Autorità concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.

2. L’Autorità può imporre a un’impresa l’obbligo di fornire l’accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4.

Articolo 84

(ex Articolo 73 eecc – Articolo 49 Codice 2003)

(Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)

1. In conformità dell’articolo 79, l’Autorità può imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale. L’Autorità può imporre alle imprese:

a) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;

b) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;

c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

d) di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;

e) di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi;

f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;

i) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

l) di interconnettere reti o risorse di rete;

m) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e allá presenza.

2. L’Autorità può assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.

Nel valutare l’opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità valuta se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’articolo 72 o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. L’Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;

b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;

d) fattibilità della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;

e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;

f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;

g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

h) fornitura di servizi paneuropei.

3. Qualora l’Autorità prenda in considerazione, conformemente all’articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell’articolo 83 o del presente articolo, valuta se l’imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.

4. L’Autorità, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 39.

Articolo 85

(Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi)

(ex Articolo 74 eecc – Articolo 50 Codice 2003

1. Ai sensi dell’articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, l’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità consente all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L’Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, l’Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

2. L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. L’Autorità provvede affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità  dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di  ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

Articolo 86

(Tariffe di terminazione)

(ex Articolo 75 eecc)

1. L’Autorità monitora e garantisce il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

2. L’Autorità può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l’atto delegato di cui al comma 1.

3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell’atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l’Autorità può condurre l’analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all’articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all’analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l’Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all’allegato 3 e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. L’ Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all’applicazione del presente articolo.

Articolo 87

(Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità)

(ex Articolo 76 eecc)

1. Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione di comunicazione elettronica.

2. Quando valuta tali impegni, l’Autorità determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;

b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalità che comprendono:

1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;

2) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;

3) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro;

4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento;

c) è resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete.

d) i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’Autorità, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;

e) è conforme almeno ai criteri di cui all’allegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite.

3. L’Autorità, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’articolo 91, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l’impegno vincolante ai sensi dell’articolo 90, comma 3, e in conformità con il principio di proporzionalità non impone obblighi supplementari a norma dell’articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l’Autorità può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisce che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.

5. L’Autorità monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e può imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’Autorità di adottare decisioni a norma dell’articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.

6. L’Autorità tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all’articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

Articolo 88

(Separazione funzionale)

(ex Articolo 77 eecc- Articolo 50-bis Codice 2003)

1. L’Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all’articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’Autorità presenta una richiesta allá Commissione europea fornendo:

a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall’Autorità descritti al comma 1;

b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;

c) un’analisi dell’impatto previsto dall’Autorità, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;

d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:

a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata;

b) l’individuazione dei beni dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 79, comma 3, l’Autorità effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78. Sulla base di detta analisi, l’Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.

5. Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79 comma 2.

Articolo 89

(Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata)

(ex Articolo 78 eecc – Articolo 50-ter Codice 2003)

1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 informano l’Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l’Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’Autorità di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’articolo 78, comma 7.

2. L’Autorità valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l’Autorità conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78.

L’Autorità tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’articolo 4. A tal fine l’Autorità consulta soggetti terzi conformemente all’articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l’Autorità, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l’articolo 91. Nella sua decisione l’Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 78, comma 5, l’Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti.

3. Fatto salvo l’articolo 91, l’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 78 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 4.

4. L’Autorità controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.

Articolo 90

(Procedura relativa agli impegni)

(ex Articolo 79 eecc)

1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro:

a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’articolo 79;

b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell’articolo 87;

c) l’accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell’articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata sia dopo l’attuazione della forma di separazione proposta.

2. L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l’ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all’Autorità di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all’articolo 78, comma 7.

3. Per valutare gli impegni offerti da un’impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’Autorità, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criterio pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.

4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all’articolo 79, comma 6, l’Autorità tiene conto, in particolare:

a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;

b) dell’apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;

c) della tempestiva disponibilità dell’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio;

d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l’introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell’interesse degli utenti finali.

5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonchè della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l’Autorità comunica all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L’impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell’autorità nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 79, 87 o 89.

6. Fatto salvo l’articolo 87 comma 3, l’Autorità può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 78 comma 7, l’Autorità può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all’intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell’articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l’articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato ai sensi dell’articolo 78 e l’imposizione di obblighi ai sensi dell’articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l’Autorità valuta, ai sensi dell’articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l’evoluzione del mercato e l’appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell’articolo 79 in conformità dell’articolo 33, l’Autorità accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.

7. L’Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un’impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l’Autorità può comminare sanzioni in conformità dell’articolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire l’osservanza di obblighi specifici ai sensi dell’articolo 32 l’Autorità può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 79 comma 6.

Articolo 91

(Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso)

(ex Articolo 80 eecc)

1. Quando l’Autorità designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche:

a) tutte le società e le unità commerciali all’interno dell’impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;

b) l’impresa non è tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

2. L’Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

3. L’Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l’Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

4. L’Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.

5. L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

Articolo 92

(Migrazione dalle infrastrutture preesistenti)

(ex Articolo 81 eecc)

1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all’Autorità l’intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.

2. L’Autorità provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l’accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l’Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:

a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell’ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;

b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all’Autorità conformemente al presente articolo.

3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall’Autorità sull’infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.

CAPITOLO V.- Controllo normativo sui servizi al dettaglio

Articolo 93

(Controllo normativo sui servizi al dettaglio)

(ex Articolo 83 eecc)

1. L’Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 74, quando:

a) a seguito di un’analisi di mercato realizzata conformemente all’articolo 78, l’Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità dell’articolo 75, non è effettivamente competitivo;

b) l’Autorità conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4.

2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti.

L’Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un’effettiva concorrenza.

3. L’Autorità provvede affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. L’Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l’Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l’esistenza di una concorrenza effettiva.

PARTE III.- SERVIZI

TITOLO I.- OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

Articolo 94

(Servizio universale a prezzi accessibili)

(ex Articolo 84 eecc – Articolo 6 cod. 2003)

1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, vigilano sull’applicazione del presente comma.

2. L’Autorità può assicurare l’accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.

3. L’Autorità definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l’insieme minimo di servizi di cui all’allegato 5.

4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.

5. Il Ministero, sentita l’Autorità, può estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l’operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall’Autorità. L’operatore è tenuto a consentire l’accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell’Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.

Articolo 95

(Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili)

(ex Articolo 85 eecc – artt. 57 e 58 Codice 2003)

1. L’Autorità vigila sull’evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.

2. Se l’Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l’accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine l’Autorità può esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l’imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l’Autorità può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l’obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche.

L’articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l’Autorità designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L’Autorità provvede affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all’articolo 94 comma 1, oppure con un’impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

3. L’Autorità provvede affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest’ultima sui dettagli di tali offerte. L’Autorità provvede affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione.

L’Autorità può esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.

4. In funzione delle circostanze nazionali l’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.

5. Nell’applicare il presente articolo l’Autorità si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.

6. Il Ministero, sentita l’Autorità, può estendere l’ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 96

(Disponibilità del servizio universale)

(ex Articolo 86 eecc; artt. 53 – 54, 58 e 65 cod. 2003)

1. Se l’Autorità ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geográfica svolta ai sensi dell’articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell’articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.

2. L’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’Autorità si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.

3. In particolare, se l’Autorità decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, può designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità di accesso internet in tutto il territorio nazionale.

L’Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di acceso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi di accesso a internet in conformità al comma 3 del presente articolo, l’Autorità applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale conformemente all’articolo 98-bis.

5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l’Autorità per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L’Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 13, comma 2.

Articolo 97

(Situazione dei servizi universali esistenti)

(ex Articolo 87 eecc)

1. L’Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l’accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l’Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si aplica l’articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall’articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.

Articolo98

(Controllo delle spese)

(ex Articolo 88 eecc; Articolo 60 cod. 2003)

1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’articolo 94 che prestano servizi a norma dell’articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.17.

3. L’Autorità, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

Articolo 98-bis

(Costo degli obblighi di servizio universale)

(ex Articolo 89 eecc; Articolo 62 cod. 2003)

1. Allorché l’Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l’Autorità può alternativamente:

a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o più fornitori che forniscono un servizio di acceso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell’articolo 94c, comma 2 nonché servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all’articolo 97, in base alle modalità stabilite nell’allegato 7;

b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un mecanismo di determinazione conforme all’articolo 96 comma 4.

2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servicio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell’Autorità o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall’Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 98-ter

(Finanziamento degli obblighi di servizio universale)

(ex Articolo 90 eecc; Articolo 63 cod. 2003)

1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all’articolo 98-bis, l’Autorità riscontri che uno o più fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

2. L’Autorità istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità ai principi enunciati all’allegato 7 articolo 2 parte B. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell’articolo 98-bis.

3. L’Autorità può decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.

Articolo 98-quater

(Trasparenza)

(ex Articolo 91 eecc; Articolo 64 cod. 2003)

1. L’Autorità, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.

2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servicio universale, l’Autorità pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all’articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto.

3. Ferme restando le normative dell’Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l’Autorità pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servicio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l’Autorità indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.

Articolo 98-quinques

(Servizi obbligatori supplementari)

(ex Articolo 92 eecc; Articolo 82 cod. 2003)

1. Il Ministero, sentita l’Autorità, può decidere di rendere accessibile al pubblico servicio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

Titolo II.- Risorse di numerazione

Articolo 98-sexies

(Risorse di numerazione)

(ex Articolo 93 eecc; Articolo 15 cod. 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a domini e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d’uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell’assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice “116” di cui all’articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall’Autorità, richiesti dai Ministeri competenti. Il Ministero e l’Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d’uso delle risorse nazionali di numerazione.

2. L’Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilità di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d’uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità al presente decreto.

L’Autorità ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l’ulteriore concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.

3. L’Autorità definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L’Autorità vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinché l’impresa cui sia stato concesso il diritto d’uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.

4. L’Autorità rende disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell’Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l’articolo 98-decies comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d’uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d’uso. L’Autorità provvede affinché le condizioni elencate nella parte E dell’allegato I del presente decreto che possono essere associate ai diritti d’uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l’esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L’Autorità provvede inoltre affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L’obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell’Autorità. L’Autorità provvede inoltre a definire norme affinché le condizioni elencate nella parte E dell’allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall’ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d’uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell’uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L’Autorità, con l’eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione europea al fine dell’introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.

5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L’Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all’uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L’Autorità e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L’Autorità assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.

6. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 98-octies decies, l’Autorità promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.

7. L’Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

8. L’Autorità promuove l’armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all’interno dell’Unione europea ove ciò promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.

9. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l’Autorità nell’ambito della propria competenza, vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l’utilizzo della numerazione.

Vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l’utilizzo della numerazione.

10. Il Ministero e l’Autorità, al fine di assicurare l’interoperabilità completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l’assegnazione di nomi a dominio e l’indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo98-septies

(Procedura di concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione)

(ex Articolo 94 eecc – Articolo 27 Codice 2003)

1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un’autorizzazione generale di cui all’articolo 11, nel rispetto dell’articolo 13, dell’articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d’uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia già definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui la durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validità dell’autorizzazione generale, ove presente.

3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nell’ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d’uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche.

4. Qualora l’Autorità o il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’articolo 23, che i diritti d’uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero può prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del presente articolo.

5. L’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d’uso da concedere, solo quando ciò sia necessario per garantire l’uso eficiente delle risorse di numerazione.

6. Se i diritti d’uso delle risorse di numerazione includono l’uso extraterritoriale all’interno dell’Unione conformemente all’articolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d’uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all’uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dell’Autorità o di un’altra autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d’uso delle risorse di numerazione, l’Autorità o il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell’articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d’uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all’impresa in questione.

7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformità dell’articolo 98-sexies comma 2.

8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell’allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d’uso delle risorse di numerazione.

Articolo 98-octies

(Contributi sui diritti d’uso delle risorse di numerazione)

(ex Articolo 95 eecc; Articolo 35 cod. 2003)

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità, al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall’allegato 11. L’Autorità e il Ministero, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all’articolo 4.

Articolo 98-novies

(Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi)

(ex Articolo 96 eecc; Articolo 77-bis cod. 2003)

1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell’arco di numerazione che inizia con il codice ‘116’ identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall’Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi.

2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso ai servizi forniti nell’arco della numerazione che inizia con il codice ‘116’. Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell’articolo 39.

3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice ‘116’ adottano misure adeguate a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell’esistenza e dell’utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni.

4. L’Autorità provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalità di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice ‘116’ e provvede altresì alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.

Articolo 98-decies

(Accesso a numeri e servizi)

(ex Articolo 97 eecc; Articolo 78 Codice 2003)

1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l’Autorità adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all’interno dell’Unione; e

b) accedere a tutti i numeri forniti nell’Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers — UIFN).

2. L’Autorità può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L’Autorità può stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l’accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive.

3. L’Autorità definisce l’ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilità alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete è il punto di accesso allá rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.

TITOLO III.- DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

Articolo 98-undecies

(Deroga per alcune microimprese)

(ex Articolo 98 eecc)

1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

2. L’Autorità provvede affinché gli utenti finali siano informati dell’esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.

Articolo 98-duodecies

(Non discriminazione)

(ex Articolo 99 eecc)

1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell’utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

Articolo 98-terdecies

(Tutela dei diritti fondamentali)

(ex Articolo 100 eecc)

Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell’Unione.

 Qualunque provvedimento riguardante l’accesso a servizi e applicazioni o l’uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l’esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e responde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui in conformità dell’articolo 65, comma 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE)2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché, ove applicabile,dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. È garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.

Articolo 98-quater decies

(Obblighi di informazione applicabili ai contratti)

(ex Articolo 102 eecc; Articolo 70 cod. 2003)

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli articoli 48 e 49 del Codice del consumo, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all’allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all’articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l’attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull’importanza di scaricarlo a fini di

documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

a) il nome, l’indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;

c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;

f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120.

4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all’articolo 98-septies decies comma 1, se non con l’accordo esplicito delle parti contrattuali.

6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l’uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l’accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall’Autorità, inclusi nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

7. L’Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l’ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall’Autorità.

Articolo 98-quindecies

(Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni)

(ex Articolo 103 eecc – Articolo 71 Codice 2003)

1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l’Autorità provvede affinché le informazioni di cui all’allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità, conformemente al diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L’Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’Autorità prima della pubblicazione.

2. L’Autorità provvede affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:

a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e

b) la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio o all’impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell’articolo 98-sedecies.

3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:

a) è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;

c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;

d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;

e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell’ultimo aggiornamento;

f) è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un’ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

h) comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l’Autorità lo ritengo opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali.

4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall’Autorità. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.

5. L’Autorità può esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all’occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l’altro:

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d’autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.

Articolo 98-sedecies

(Qualità dei servizi relativi all’accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico)

(ex Articolo 104 eecc – Articolo 72 Codice 2003)

1. L’Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un acceso equivalente per i consumatori con disabilità. L’Autorità può altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, all’Autorità prima della pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al regolamento (UE) 2015/2120.

2. L’Autorità precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato 10.

Articolo 98-septies decies

(Durata dei contratti e diritto di recesso)

(ex Articolo 105 eecc; Articolo 70 cod. 2003)

1. L’Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.

4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l’utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.

5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L’Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinate al contratto al momento della stipulata e fornite dall’operatore che l’utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

8. L’Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a  condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all’utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall’Autorità al più tardi al momento del pagamento di tali importi.

9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all’Articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40

Articolo 98-octies decies

(Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero)

(ex Articolo 106 eecc; Articolo 80 cod. 2003)

1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all’utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia técnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l’attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l’utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L’interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo. L’Autorità garantisce l’efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l’utente finale.

2. L’Autorità e il Ministero nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma dell’allegato 6, parte C.

3. Qualora un utente finale risolva un contratto l’Autorità e il Ministero nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.

4. L’Autorità provvede affinché la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilità del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.

5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l’utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l’utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell’utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all’attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinché non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.

6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L’Autorità può stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell’utente finale. L’Autorità adotta inoltre misure tali da assicurare l’adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l’eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L’eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente nell’erogazione del rimborso.

7. L’Autorità stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori en el trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.

8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell’allegato 8, l’Autorità provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.

9. L’Autorità definisce con proprio regolamento le norme per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge.

Articolo98-novies decies

(Offerte di pacchetti)

(ex Articolo 107 eecc)

1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l’articolo 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.

2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.

3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.

4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

5. L’Autorità può altresì applicare gli l’articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.

Articolo 98-vicies

(Disponibilità di servizi)

(ex Articolo 108 eecc; Articolo 73 cod. 2003)

• Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.

• Il Ministero provvede affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

Articolo 98-vicies semel

(Disposizioni per favorire l’attuazione del numero di emergenza unico europeo)

(ex Articolo 75-bis Codice 2003)

1. Al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative volte all’istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l’istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalità definite con appositi protocolli d’intesa tra il Ministero dell’interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 2015, n.124 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177.

2. Per l’esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell’interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell’interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

3. Ai fini dell’attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo il Ministero d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.

4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma1 si completa sull’intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 98-vicies bis

(Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo)

(ex Articolo 109)

1. Il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l’accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l’impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l’Autorità, che provvede all’assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. Il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell’Autorità, delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.

3. Il Ministero dell’interno provvede affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero único di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono allá struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 98-vicies semel.

4. Il Ministero dell’interno provvede affinché l’accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell’Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 98-vicies semel. L’Autorità e il Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competente al fine dell’adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l’interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all’articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d’intesa con il Ministero dell’interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

5. Il Ministero dell’interno provvede affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell’interno provvede affinché sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l’utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell’interno, sentiti il Ministero e l’Autorità, può estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell’articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell’interno, sentiti il Ministero e l’Autorità, anche ai fini dell’eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

6. Il Ministero dell’interno provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all’esistenza e all’uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell’articolo 98-vicies semel.

7. L’Autorità collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all’altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un’altra organizzazione.

Articolo 98-vicies ter

(Sistema di allarme pubblico)

(ex Articolo 110 eecc)

1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati “Messaggi IT-Alert”.

2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all’articolo 2, comma 1, lettera bbb).

3. Le modalità operative ed organizzative relative all’utilizzo ed alle finalità del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un’applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l’efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata.

5. L’Autorità, tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalità per valutare se l’efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente all’efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1, supporta il Ministero nella valutazione dell’efficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2.

Articolo 98-vicies quater

(Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità)

(ex Articolo 111 eecc)

1. L’Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità:

a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell’articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;

b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.

2. Nell’adottare le misure di cui al comma 1, l’Autorità favorisce la conformità con le pertinente norme o specifiche stabilite in conformità dell’articolo 39.

Articolo 98-vicies quinquies

(Servizi di consultazione degli elenchi)

(ex Articolo 112 eecc; Articolo 75 cod. 2003)

1. L’Autorità provvede affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.

2. L’Autorità può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l’accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell’articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscano modalità digitali di erogazione e fruizione del servizio.

3. L’Autorità non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell’articolo 98-decies.

4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 98-vicies sexies

(Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo)

(ex Articolo 113 e all. XI eecc e Articolo 74 Codice 2003)

1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.

2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.

3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.

4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell’industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

• di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l’ETSI);

• di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

5.Le apparecchiature di ricezione televisiva , vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l’Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall’ITU successivamente allá codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l’innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.

6. L’Autorità vigila sull’interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.

7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l’utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, sono considérate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse.

Con regolamento dell’Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnológicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.

Articolo 98-vicies septies

(Obblighi di trasmissione)

(ex Articolo 114 eecc; Articolo 81 cod 2003)

1. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti.

Articolo 98- duodetricies

(Fornitura di prestazioni supplementari)

(ex Articolo 115 eecc; Articolo 79 cod. 2003)

1. Fatto salvo l’articolo 98 l’Autorità può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato 6 parte A.

2. Nell’applicare il comma 1, l’Autorità può andare oltre l’elenco delle prestazioni supplementari di cui all’allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.

3. L’Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

Articolo 98-undetricies

(Identificazione degli utenti)

1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese, anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card già attivate, adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché’ del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, anche da remoto o in via indiretta purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell’utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

L’Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno.

2. L’obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilità di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.

Sezione IV.- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 98- tricies

(Notifica e monitoraggio)

(ex Articolo 121 eecc Articolo 52 Codice 2003)

1. L’Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall’entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.

2. L’Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.

Articolo 2

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 a) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: “Parte IV – Titolo III – Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato”;

b) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: prima dell’Articolo 146, in luogo di “Titolo IV” è inserita la dicitura “Parte V”;

c) la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente: prima dell’Articolo 158, in luogo di “Titolo V” è inserita la dicitura “Parte VI”;

d) all’Articolo 220, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell’articolo 36 della legge 21 dicembre 2012, n. 234, sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico.”

e) l’allegato n. 1 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n.1 al presente decreto e riproduce l’allegato I della direttiva (UE) 2018/1972;

f) l’allegato n. 2 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 2 al presente decreto e riproduce l’allegato II della direttiva (UE) 2018/1972;

g) l’allegato n. 3 al presente decreto è aggiunto e riproduce l’allegato III della direttiva (UE) 2018/1972;

h) l’allegato n. 4 al presente decreto è aggiunto e riproduce l’allegato IV della direttiva (UE) 2018/1972;

i) l’allegato n. 5 al presente decreto è aggiunto e riproduce l’allegato V della direttiva (UE) 2018/1972;

l) l’allegato n. 4 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 6 al presente decreto e riproduce l’allegato VI della direttiva (UE) 2018/1972;

m) parte dell’allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 8 al presente decreto e riproduce l’allegato VIII della direttiva (UE) 2018/1972;

n) parte dell’allegato n. 5 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 9 al presente decreto e riproduce l’allegato IX della direttiva (UE) 2018/1972;

o) l’allegato n. 6 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 10 al presente decreto e riproduce l’allegato X della direttiva (UE) 2018/1972;

p) l’allegato n. 7 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 11 al presente decreto e riproduce l’allegato XI della direttiva (UE) 2018/1972;

q) l’allegato n. 10 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 12 al presente decreto;

r) l’allegato n. 11 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 7 al presente decreto e riproduce l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/1972;

s) l’allegato n. 12 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 13 al presente decreto;

t) l’allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dall’allegato n. 14 al presente decreto.

Articolo 3

(Procedura di nomina del Presidente e dei Commissari dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni)

1. All’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Ministro delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti:

“I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali”.

Articolo 4

(Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole “negli stessi installati,” sono inserite le seguenti: “e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale”;

b) all’articolo 24, comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: “e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.”;

c) all’articolo 135-bis, dopo il comma 2, è inserito il seguente “2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.”;

d) l’articolo 135-bis, comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda ultra larga’, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-”.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga di cui all’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 5

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall’articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.

2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all’Autorità o al Ministero competenti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

3. Le disposizioni previste dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.

4. l’allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, rimane applicabile fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli per la presentazione dell’istanza unica di cui agli articoli 45 e 49 del presente decreto.

5. I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e local verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall’Autorità, anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.

6. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto ai sensi dell’articolo 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021.

8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall’allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022.

Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Consiglio dei ministri

GIORGETTI, Ministro dello sviluppo economico

DI MAIO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

CARTABIA, Ministro della giustizia

FRANCO, Ministro dell’economia e delle finanze

GUERINI, Ministro della difesa

SPERANZA, Ministro della salute

GIOVANNINI, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

CINGOLANI, Ministro della transizione ecologica

COLAO, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale

GELMINI, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

(Articolo 11)

ALLEGATO 1 (ex Allegato I eecc, All. 1 Codice 2003)

ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D’USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D’USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE

Il presente allegato riporta l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d’uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d’uso delle risorse di numerazione (parte E).

A. Condizioni generali che possono corredare l’autorizzazione generale

1. Oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 16.

2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE.

3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell’articolo 11 e per altri scopi contemplati dall’articolo 21.

4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati personali.

5. Condizioni d’uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.

6. Condizioni d’uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.

7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all’articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.

8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all’articolo 39.

9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonché, ove necessario e proporzionato, l’accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l’accuratezza della divulgazione.

10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l’attivazione e la continuità del servizio CBS come definito ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto.

11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all’articolo 57 del presente decreto, sin dall’inizio dell’attività.

B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica

1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice.

2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice.

3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell’Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE.

4. Mantenimento dell’integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del Decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128.

5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso non autorizzato conformemente alla direttiva 2002/58/CE.

6. Condizioni per l’uso dello spettro radio conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l’uso non sia soggetto alla concessione di diritti d’uso individuali in conformità dell’articolo 59 comma 1, e dell’articolo 61 del presente decreto.

C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri

1. Interoperabilità dei servizi conformemente al presente decreto.

2. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto.

3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.

4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44.

D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso dello spettro radio

1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all’articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.

2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto.

3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall’autorizzazione generale.

4. Durata massima in conformità dell’articolo 62, fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali.

5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente decreto.

6. Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 42.

7. Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione prima della concessione dell’autorizzazione o, se del caso, dell’invito a presentare domanda per i diritti d’uso o se del caso, nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;

8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l’accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.

9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso delle bande di spettro radio.

10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.

E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle risorse di numerazione

1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 4 comma 1 lettera d).

2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità del presente codice.

3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità del presente codice.

4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui all’articolo 98-vicies quinquies.

5. Durata massima in conformità dell’articolo 98-septies, fatte salve eventuali modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica.

6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente codice, compresa l’eventuale condizione che il diritto d’uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.

7. Contributi per i diritti di uso in conformità dell’articolo 98-octies.

8. Ogni impegno che l’impresa cui sono stati concessi i diritti d’uso abbia assunto nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.

9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso dei numeri.

10. Obblighi relativi all’uso extraterritoriale dei numeri nell’Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.

(Articolo 73)

ALLEGATO 2 (ex allegato II eecc – All. 2 Codice 2003)

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA DIFFUSIONE DI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DIGITALI PER I TELESPETTATORI E AGLI ASCOLTATORI NELL’UNIONE

Parte I.- Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell’articolo 73

Per quanto riguarda l’accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell’Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all’articolo 73, che siano applicate le seguenti condizioni:

a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità técnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;

b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:

— proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell’Unione,

— tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;

c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l’inclusione nel medesimo prodotto:

— di un’interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso  iversi, oppure

— di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II. Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell’articolo 72 comma 2 lettera d)

a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);

b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).

(Articolo 86)

ALLEGATO 3 (ex allegato III eecc)

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ALL’INGROSSO DI TERMINAZIONE DELLE CHIAMATE VOCALI

Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all’articolo 86 comma 1:

a) le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l’alto basato sui costi a lungo termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

b) i pertinenti costi incrementali del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell’operatore per la fornitura dell’intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

c) tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in assenza della prestazione del servicio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

d) i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all’ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;

e) i diritti d’uso per lo spettro radio sono esclusi dall’incremento della terminazione delle chiamate vocali mobili;

f) sono inclusi solo i costi commerciali all’ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio all’ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;

g) si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;

h) per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata a una quota di mercato non inferiore al 20 %;

i) il metodo pertinente per l’ammortamento delle attività è l’ammortamento economico; e

l) la scelta della tecnologica per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.

(Articolo 87)

ALLEGATO 4 (ex allegato IV eecc)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI COINVESTIMENTO

Nel valutare l’offerta di coinvestimento a norma dell’articolo 87 comma 1, l’autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l’accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:

a) l’offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell’offerta di coinvestimento. L’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato può includere nell’offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l’installazione, l’accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;

b) l’offerta di coinvestimento è trasparente:

– l’offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato;

– tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell’accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento; e

– il processo, al pari della tabella di marcia, per l’elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento è fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le imprese senza discriminazioni;

c) l’offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:

– a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all’accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell’adesione, tra l’altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l’acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d’uso (indefeasible rights of use — IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l’adesione all’accordo di coinvestimento e per l’eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;

– l’offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell’impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione rassicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;

– un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all’accordo di coinvestimento dopo l’avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi;

– l’accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all’accordo di coinvestimento, subordinatamente all’obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell’accordo di coinvestimento;

– i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all’infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell’offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell’installazione di parti specifiche della rete.

Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l’accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori.

d) l’offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l’installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.

(Articolo 94)

ALLEGATO 5 (ex allegato V eecc)

INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA È IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 94 comma 3

1) e-mail;

2) motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni;

3) strumenti basilari online di istruzione e formazione;

4) stampa o notizie online;

5) ordini o acquisti online di beni o servizi;

6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;

7) reti professionali;

8) servizi bancari online;

9) utilizzo dei servizi dell’amministrazione digitale;

10) media sociali e messaggeria istantanea;

11) chiamate e videochiamate (qualità standard).

(Articolo 98, 98- duodetricies e 98-octies decies)

ALLEGATO 6 (ex allegato VI eecc – All. 4 Codice 2003)

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL’ARTICOLO 98

ALL’ARTICOLO 98- DUODETRICIES E ALL’ARTICOLO 98-OCTIES DECIES

Parte A.- Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies

Se applicata sulla base dell’articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l’Autorità, abbia aumentato i beneficiari dell’articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell’articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l’Autorità, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.

a) Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l’Autorità può fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:

1) di verificare e controllare le spese generate dall’uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 98-duodetricies;

2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all’identità del fornitore e allá durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l’utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non è necessario che le chiamate gratuite per l’utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell’utente finale. L’Autorità può imporre agli operatori di fornire gratuitamente l’identificazione della linea chiamante.

b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l’utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 98-duodetricies, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l’invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.

c) Sistemi di pagamento anticipato

L’Autorità può imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l’accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l’uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all’articolo 98-duodetricies.

d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L’Autorità può imporre ai fornitori l’obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.

e) Mancato pagamento delle fatture

Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l’Autorità autoriza l’applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l’utente finale sia informato con debito preavviso dell’interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l’utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l’Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l’utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.

f) Consigli tariffari

La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.

g) Controllo dei costi

La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall’Autorità per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell’articolo 98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.

h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi

La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.

Parte B.- Prestazioni di cui all’articolo 98-duodetricies

a) Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l’offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet

Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all’indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell’ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall’Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuevo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.

Parte C.- Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all’articolo 98-octies decies

La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio si applica:

a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e

b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

(Articolo 98-bis e 98-ter)

ALLEGATO 7 (ex Allegato VII eecc – All. 11 Codice 2003)

CALCOLO DELL’EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 98-bis e 98-ter

Articolo 1.- Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:

a) «area potenzialmente non remunerativa», l’area, se del caso corrispondente a uno o più indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio universale;

b) «area non remunerativa», l’area di cui sopra effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative;

c) «costi evitabili», i costi che l’impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servicio universale;

d) «ricavi mancati», i ricavi che l’impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;

e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;

f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o più servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi;

g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servicio universale;

h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;

i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attività di servizio universale.

Articolo 2.- Parte A

Calcolo del costo netto

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall’Autorità nei confronti di un’impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97.

L’Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un’impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi.

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l’accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;

ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall’Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale.

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un’impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza dell’Autorità.

Parte B.- Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale

L’indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l’indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l’Autorità provvede affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all’articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

Articolo 3.- Finanziamento

1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servicio universale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e, ove previsto, dei costi  di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.

2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui princìpi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all’utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.

3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.

4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 90-ter, comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;

b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;

6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;

c) l’ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell’onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

Articolo 4.- Costi da ripartire

1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell’organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall’Autorità, al fine di garantire l’effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

Articolo 5.- Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale

1. Il costo netto del servizio universale è calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.

2. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.

4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo.

5. Sono computati nel costo netto delle aree potenzialmente non remunerative, della telefonía pubblica e delle categorie agevolate i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonía pubblica e alla rete di accesso. Ad eccezione della telefonia pubblica sono computati nel costo netto anche i costi operativi e di capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento di livello 1, a cui gli stessi sono attestati.

6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, derivanti dall’offerta di servizi al dettaglio e all’ingrosso.

7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:

a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefónico accessibile al pubblico;

b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;

c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.

9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti è utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.

11. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad una eficiente fornitura dei servizi che l’operatore designato avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.

12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico.

13. Il capitale impiegato è dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato.

14. È escluso dal capitale impiegato il saldo tra attività e passività correnti.

15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attività di servizio universale è pari a quello regolamentato nel periodo di riferimento.

16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 15 è aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attività regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.

17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attività ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.

Articolo 6.- Modalità di finanziamento

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all’Autorità, entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all’anno precedente, secondo quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del presente decreto e dall’articolo 5 del presente allegato.

2. L’Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un’articolata relazione di conformità ai criteri, ai princìpi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all’impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell’elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell’evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l’impresa incaricata della fornitura del servicio universale in relazione alla presenza diffusa dell’impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell’esistenza di nuove imprese;

c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall’organismo di cui allá lettera b), indicante, tra l’altro, l’ammontare del costo netto da finanziare;

d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall’organismo appositamente incaricato;

e) determina, ai fini della sua ripartizione, l’onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all’articolo 4 del presente allegato;

f) individua le imprese debitrici sulla base della Parte III del Titolo II del presente decreto e dell’articolo 3 del presente allegato;

g) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all’esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all’articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

i) determina l’importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servicio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);

l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi dell’articolo 23 in relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l’obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;

m) adotta il provvedimento finale di verifica e accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al punto precedente;

n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’Autorità del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l’ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici.

3. Il Ministero provvede a:

a) comunicare alle imprese debitrici l’importo dei contributi da versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Autorità, di cui al precedente comma 2, lettera l). Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell’ufficio italiano cambi per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato;

b) segnalare all’Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici;

c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall’ultimo versamento effettuato;

d) inviare all’Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c).

4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all’articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula:

———————-

quota percentuale per l’operatore i-esimo.

LEGENDA:

RL = Ricavi lordi di competenza economica dell’esercizio, relativi alla fornitura dei

1) servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete telefonica pubblica,

2) servizi di selezione o preselezione del vettore,

3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa e mobile,

4) servizi di linee affittate al dettaglio,

5) servizi di rivendita di capacità trasmissiva,

6) servizi di interconnessione,

7) servizi di affitto circuiti all’ingrosso,

8) servizi di roaming nazionale ed internazionale;

RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell’esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi overo in aree non remunerative;

SI = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;

AC = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;

CT = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;

RN = Costi, di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale;

TV = Costi di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale;

CI = Costi di competenza economica dell’esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all’articolo 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.

(Articolo 98-quater decies)

ALLEGATO 8 (ex allegato VIII eecc – parte dell’All. 5 Codice 2003)

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO

98-quater decies

A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni:

1) nell’ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti.

Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato;

2) nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo;

3) nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni:

a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;

b) costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive procedure;

c) informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all’articolo 98-octies decies comma 6;

d) oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell’apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa;

4) le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità non sia adeguata;

5) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilità.

B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico

I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni:

1) nell’ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:

a) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell’articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne:

— per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti;

— per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l’accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell’allegato 10;

b) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

2) nell’ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l’attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo:

a) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione;

b) in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione;

c) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi;

d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio;

e) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;

f) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e

g) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;

3) nell’ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;

4) fatto salvo l’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio;

5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;

6) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformità dell’articolo 25.

II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione

interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni:

1) restrizioni all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell’ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale;

2) il diritto dell’utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell’articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.

III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.

(Articolo 98-quindecies)

ALLEGATO 9 (ex Articolo IX eecc – all. 5 Codice 2003)

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL’ARTICOLO 98-QUINDECIES

L’Autorità deve garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all’articolo 98-quindecies. L’Autorità decide quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dall’Autorità, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate. Qualora lo giudichi opportuno, l’Autorità può, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione.

1. Recapiti dell’impresa

2. Descrizione dei servizi offerti

2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all’uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione.

2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all’uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell’accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

2.3. Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione e di assistenza ai clienti e relativi recapiti.

2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

2.5. Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull’accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest’ultima. Se l’impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l’accesso ai servizi di emergenza.

2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell’Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

(Articolo 98-sedecies)

ALLEGATO 10 (ex allegato X eecc – All. 6 Codice 2003)

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all’articolo 98-sedecies

Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica

PARAMETRO                                    DEFINIZIONE                                  METODO DE MISURA

—-                                                        —-                                                        —-

Per i fornitori di servizi di communicazione interprersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine unaccordo sul livello de servizi con le aziende che fornisco l´accesso allá rete.

—-                                                        —-                                                        —-

I parametri permettono di analizarse le prestazioni a livello regionale (vale a dire a un livello noninveriore al livello 2 della nomenclatura delle unitá teritorialistatistiche (nomenclatura of Territorial Units for Statistics- NUTS) istituida da Eurostat)

Gli Stati membri possono decidere di non esigere l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.

(Articolo 98-vicies sexies)

ALLEGATO 11 (ex allegato XI eecc – All. 7 Codice 2003)

INTEROPERABILITÀ DEI RICEVITORILLE APPARECCHIATURE AUTORADIO E DI

TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO DI CUI ALL’ARTICOLO 98-vicies sexies

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l’ETSI);

b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell’apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm Messi in vendita o in locazione nell’Unione devono disporre di almeno una presa d’interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell’industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N messi a disposizione sul mercato dell’Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.

(Articolo 16 e 42)

ALLEGATO 12 (ex allegato 10 Codice 2003)

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42

Articolo 1.- Diritti amministrativi

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell’articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull’impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l’offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l’emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l’anno dal quale decorre l’autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente, e’ determinato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

1) sull’intero territorio nazionale: 127.000 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente debe intendersi che il fatturato derivante dall’attività di offerta di linee all’utente finale (retail) debe essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all’ingrosso (wholesale) di connettività, instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati.

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

1) sull’intero territorio nazionale: 75.500 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servicio prevalente deve intendersi che il fatturato dell’attività fornita all’utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all’ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovraprezzo.

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell’attività fornita all’utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovraprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all’ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.

2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;

2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;

3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.

e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d’utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro;

f) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione via satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si applicano i contributi di cui alla lett. d).

g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 – 14,25 GHz oppure in banda 29,50 – 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).

h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni  utilizzate. Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2.

2. Le imprese titolari di un’autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno in cui l’autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servicio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell’articolo 16 del Codice l’importo per una sede è dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria.

3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.

4. Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l’accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.

Articolo 1-bis (Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre).

Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale decorre l’autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potencialmente destinataria dell’offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente, e’ determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull’intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente piu’ di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti:

25.000 euro; c) su un territorio avente piu’ di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente piu’ di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu’ di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente piu’ di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro)).

Articolo 2.- Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio

1. Oltre ai contributi previsti all’articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l’utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all’articolo 42, secondo la tabella di cui all’articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d’uso. Il contributo è dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici.

Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione  lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l’espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l’ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l’ammontare del contributo di cui all’articolo 5 del presente allegato è dimezzato.

3. I titolari di diritti d’uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sottoelencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate.

Tipologia di servizio:

• erogato attraverso terminali di tipo HEST

• diffusivo televisivo o radiofonico;

• contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;

• operazioni spaziali (quali telemetrie);

• S-PCS riferito alla gateway;

• S-PCS riferito ai terminali d’utente;

• Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;

• Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati;

• per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;

da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;

da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;

da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro;

per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 20,00 euro

4. I titolari di diritti d’uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:

a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili:

750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata;

300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.

b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell’arco temporale di un anno:

5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

Articolo 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).

Articolo 3.- Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri

• Oltre ai contributi previsti all’articolo 1 del presente allegato, l’attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e’ soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all’articolo 42, compreso l’anno di attribuzione.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici è pari a 111,00 euro

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844 per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale è pari a 1,11 euro

• Il contributo per l’attribuzione di un codice di carrier selection a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro

• Il contributo per l’attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4, o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro e 11.100,00 euro.

• Il contributo per l’attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.

• Il contributo per l’attribuzione di un singolo numero sul codice 12 per il servizio di informazione abbonati è pari a 55.500,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico o personale è pari ad 50,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale è pari a 50,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 3XY per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonia o per  l’instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 111.000,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 11.100,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 1.110,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 55.500,00 euro

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 2.775,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 1.110,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 55 per il servicio di comunicazione vocale nomadico è pari a 11,10 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l’instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 66.600,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 10,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per  servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro:

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.

• Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice 89111 per servizi a sovraprezzo per collegamenti relativi ai POS è pari a 11,10 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sui codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.

• Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sui codici 893YUUU e 895YUUU per servizi a sovraprezzo è pari a 27.750,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 500,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e 895YUUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 25,00 euro.

• Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899UUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 50,00 euro.

• Il contributo per l’attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.

• Il contributo per l’attribuzione di un codice operatore del tipo OP_ID o MNC è pari a 500,00 euro.

• Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l’espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo.

• Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione, eserciti la facoltà di attribuire diritti d’uso per blocchi di grandezza inferiore è corrisposto un contributo proporzionale.

Articolo 4.- Modalità di pagamento

1.Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato unicamente, fatta salva la procedura di pagamento elettronico verso la publica amministrazione una volta resa disponibile per tali contributi, con le seguenti modalità:

a) Per tutti i contributi dovuti per servizi di rete e comunicazione elettronica diversi da quelli satellitari:

1) versamento sul conto corrente postale nr. 70313515intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;

2) accreditamento bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato IT 57 F 07601 14500 000070313515 – codice BIC o SWIFT: BPPIITRR

In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: acquisizione al CAPITOLO 18, Capitolo 2569 articolo 8 del Bilancio dello Stato.

b) Per tutti i servizi di rete e comunicazione elettronica satellitari:

1) versamento sul conto corrente postale nr. 70314141 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;

1) accreditamento bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato IT 57 F 07601 14500 000070314141 – codice BIC o SWIFT : BPPIITRR

In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente  indicazione: acquisizione al CAPITOLO 18, Capitolo 2569 articolo 10 del Bilancio dello Stato

2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

Articolo 5.- Contributo annuo per l’uso di risorse scarse (Valori in euro)

———

(Articolo 12)

Allegato n. 13 (ex allegato 12 Codice 2003)

Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 12

La dichiarazione deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti l’impresa richiedente:

a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

c) composizione dell’azionariato.

2. L’oggetto:

a) descrizione della sperimentazione, con l’indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonché’ degli obiettivi della sperimentazione;

b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell’utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;

c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;

d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;

e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l’espletamento della sperimentazione.

3. L’impegno ad osservare gli obblighi previsti all’articolo 13, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.

(Articolo 11)

Allegato n. 14 (ex allegato 9 Codice 2003)

Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all’articolo 11

La presente dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell’Unione d elle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.

Il sottoscritto:

• Cognome

• Nome

• Luogo e data di nascita

• Residenza e domicilio

• Cittadinanza

• Società/Ditta

• Nazionalità

• Sede legale

• Eventuali sedi presenti nel territorio nell’unione o in altro stato extraeuropeo

• Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di società estera numero del registro pubblico analogo nell’Unione europea o nel paese extraeuropeo)

• Indirizzo del sito Web

• Composizione dell’azionariato – (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea)

Dati del rappresentante legale:

• Cognome

• Nome

• Luogo e data di nascita

• Residenza e domicilio

• Codice Fiscale

Dichiara

di voler offrire il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica: ….

Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione etc…

Descrizione tipologia dei servizi che possono essere offerti e l’area di copertura geográfica interessata alla loro fornitura ………………

Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione

………………..

Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:

• ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;

Data presunta di inizio attività.

Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di

……………………

il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:

n. telefonico

n. fax

indirizzo mail

indirizzo di PEC

A tal fine si impegna a garantire il rispetto delle condizioni indicate nella parte A dell’allegato n. 1 del presente decreto, nonché ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l’osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Paesi non appartenente all’Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;

2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell’impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell’Unione europea o in Paesi non appartenenti all’Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.

DATA FIRMA