Legge 25 ottobre 2017, n. 163 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l´attuazione di altri atti dell´Unione europea. Legge di delegazione europea 2016-2017

Legge 25 ottobre 2017, n. 163 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l´attuazione di altri atti dell´Unione europea. Legge di delegazione europea 2016-2017 (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017).

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Articolo 1.- Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee

1.- Il Governo è delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi  per l’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A  alla  presente legge.

2.- Gli schemi dei decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle direttive   elencate nell’allegato A sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3.- Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle  amministrazioni  statali  o regionali possono essere previste nei  decreti  legislativi  recanti attuazione delle direttive elencate nell’allegato A nei  soli  limiti occorrenti per  l’adempimento degli obblighi di  attuazione  delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonchè  alla  copertura delle minori entrate eventualmente derivanti  dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati  alle competenti  amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo  per il recepimento della normativa europea previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanziano le occorrenti  risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni  parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

N O T E

 

          Avvertenza:

           Il testo delle note qui  pubblicato  è  stato  redatto

           dall’amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

          dell’art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni

          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge

          modificate o alle  quali  è  operato  il  rinvio.  Restano

          invariati il valore e l’efficacia  degli  atti  legislativi

          qui trascritti.

              Per le direttive dell’Unione  europea  vengono  forniti

          gli  estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

          dell’Unione Europea (GUUE).

 

          Note all’articolo 1:

              – Si riporta il testo degli articoli 31,  32  e  41-bis

          della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali  sulla

          partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione

          della normativa e delle politiche dell’Unione europea):

              «Articolo  31  (Procedure  per  l’esercizio  delle  deleghe

          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di

          delegazione  europea). 

          1.-  In  relazione  alle  deleghe

          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea

          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i

          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi

          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna

          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi’

          determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore

          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre

          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di

          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore

          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un

          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi

          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata

          in vigore della legge di delegazione europea.

          2.- I decreti legislativi sono adottati,  nel  rispetto

          dell’articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su

          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del

          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con

          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i

          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,

          dell’economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri

          interessati in relazione  all’oggetto  della  direttiva.  I

          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di

          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle

          della     direttiva      da      recepire,      predisposta

          dall’amministrazione    con    competenza     istituzionale

          prevalente nella materia.

          3.- La legge di delegazione europea indica le direttive

          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti

          legislativi di recepimento è  acquisito  il  parere  delle

          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei

          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli

          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo

          l’acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,

          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica

          affinchè  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle

          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta

          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati

          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per

          l’espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente

          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9

          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei

          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o

          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

          4.- Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti

          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze

          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui

          all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n. 196

          Su  di  essi  è  richiesto  anche  il  parere  delle

          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili

          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle

          condizioni  formulate  con  riferimento   all’esigenza   di

          garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della

          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati

          dei necessari elementi integrativi  d’informazione,  per  i

          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti

          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro

          venti giorni.

          5.- Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in

          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma

          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati

          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo’

          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,

          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti

          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto

          salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

         6.- Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo

          puo’ adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di

          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine

          di  recepire  atti  delegati  dell’Unione  europea  di  cui

          all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione

          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con

          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e

          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel

          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato

          dalla legge di delegazione europea.

          7.- I decreti legislativi di recepimento delle direttive

          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai

          sensi dell’articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,

          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e

          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e

          secondo le procedure di cui all’articolo 41, comma 1.

          8.- I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi

          dell’articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza

          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono

          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui

          all’articolo 41, comma 1.

          9.- Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri

          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali

          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti

          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue

          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei

          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni

          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche

          in mancanza di nuovo parere.».

              «Articolo 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di

          delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea). –

          1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi

          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta

          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti

          legislativi  di  cui  all’articolo  31  sono  informati  ai

          seguenti principi e criteri direttivi generali:

          a) le   amministrazioni   direttamente   interessate

          provvedono all’attuazione dei decreti  legislativi  con  le

          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio

          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle

          modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e

          dei servizi;

          b) ai fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le

          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla

          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti

          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il

          riassetto e la semplificazione normativi con  l’indicazione

          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti

          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie

          oggetto di delegificazione;

          c) gli atti di recepimento di direttive  dell’Unione

          europea  non  possono   prevedere   l’introduzione   o   il

          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli

          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi

          dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della

          legge 28 novembre 2005, n. 246;

          d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali

          vigenti, ove necessario per assicurare  l’osservanza  delle

          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono

          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni

          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,

          nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda  fino  a  150.000

          euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in  via

          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni

          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente

          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell’ammenda

          alternativa all’arresto per le infrazioni che  espongano  a

          pericolo  o  danneggino  l’interesse  protetto;   la   pena

          dell’arresto  congiunta  a  quella  dell’ammenda   per   le

          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravità.

          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell’arresto   e

          dell’ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni

          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto

          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa

          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa

          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non

          superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni  che

          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli

          indicati dalla presente  lettera.  Nell’ambito  dei  limiti

          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla

          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entità,

          tenendo   conto   della   diversa   potenzialità    lesiva

          dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in

          astratto, di specifiche qualità personali  del  colpevole,

          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di

          prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè  del  vantaggio

          patrimoniale che  l’infrazione  puo’  recare  al  colpevole

          ovvero alla persona  o  all’ente  nel  cui  interesse  egli

          agisce. Ove necessario per  assicurare  l’osservanza  delle

          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono

          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie

          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu’  gravi,

          della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti

          da  provvedimenti  dell’amministrazione,  nonchè  sanzioni

          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.

          Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle

          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere

          l’illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi

          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti

          dall’articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale

          e dall’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e

          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati

          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche

          accessorie identiche a quelle eventualmente già  comminate

          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari

          offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei

          decreti legislativi. Nelle materie di cui all’articolo 117,

          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni

          amministrative sono determinate dalle regioni;

          e) al recepimento di direttive o  all’attuazione  di

          altri atti dell’Unione europea  che  modificano  precedenti

          direttive o atti già  attuati  con  legge  o  con  decreto

          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta

          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le

          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto

          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto

          modificato;

           f) nella redazione dei decreti  legislativi  di  cui

          all’articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali

          modificazioni delle direttive dell’Unione europea  comunque

          intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;

          g) quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di

          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano

          coinvolte le competenze di piu’ amministrazioni statali,  i

          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu’

          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di

          sussidiarietà,  differenziazione,  adeguatezza   e   leale

          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri

          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare

          l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza,  la

          celerità,   l’efficacia   e   l’economicità   nell’azione

          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti

          responsabili;

          h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di

          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto

          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o

          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti

          normativi;

          i) è  assicurata  la  parità  di  trattamento  dei

          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati

          membri dell’Unione europea e non puo’  essere  previsto  in

          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini

          italiani.».

              «Articolo 41-bis (Fondo per il recepimento della  normativa

          europea).    

          1.-  Al  fine  di  consentire  il   tempestivo

          adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi  imposti

          dalla normativa europea, nei  soli  limiti  occorrenti  per

          l’adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia

          possibile farvi fronte con  i  fondi  già  assegnati  alle

          competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa  di  10

          milioni di euro per l’anno 2015 e di  50  milioni  di  euro

          annui a decorrere dall’anno 2016.

          2.- Per le finalità di cui al  comma  1  è  istituito

          nello stato di previsione  del  Ministero  dell’economia  e

          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di

          euro per l’anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a

          decorrere  dall’anno  2016,  destinato  alle   sole   spese

          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.

          3.- All’onere  derivante  dall’attuazione  del  presente

          articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2015 e a  50

          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall’anno  2016,  si

          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l’anno  2015,

          mediante versamento all’entrata del bilancio  dello  Stato,

          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui

          all’articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.

          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere

          dall’anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle

          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte

          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale

          2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi  di  riserva  e

          speciali” della missione “Fondi da ripartire”  dello  stato

          di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze

          per  l’anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando

          l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

          4.- Il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze   è

          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

          variazioni di bilancio.».

              – Si riporta il testo dell’articolo 17 della  legge  31

          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilità  e  finanza

          pubblica):

              «Articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi).

            1.-  In attuazione   dell’articolo   81,   quarto   comma,    della

          Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori

          oneri indica espressamente, per ciascun  anno  e  per  ogni

          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si

          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative

          previsioni di spesa, definendo una  specifica  clausola  di

          salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma

          12, per la compensazione  degli  effetti  che  eccedano  le

          previsioni  medesime.  In  ogni   caso   la   clausola   di

          salvaguardia deve garantire la  corrispondenza,  anche  dal

          punto  di  vista  temporale,  tra  l’onere  e  la  relativa

          copertura.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che

          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,

          è  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti

          modalità:

          a) mediante utilizzo degli  accantonamenti  iscritti

          nei fondi  speciali  previsti  dall’articolo  18,  restando

          precluso  sia  l’utilizzo  di  accantonamenti   del   conto

          capitale per iniziative di parte corrente,  sia  l’utilizzo

          per finalità difformi di  accantonamenti  per  regolazioni

          contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di

          obblighi internazionali;

          b) mediante riduzione di  precedenti  autorizzazioni

          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero

          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilità  speciali

          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale

          iscrizione nello stato  di  previsione  dell’entrata  delle

          risorse da utilizzare come copertura;

          c) mediante modificazioni legislative che comportino

          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la

          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente

          attraverso l’utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in

          conto capitale.

          1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte

          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli

          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere

          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori

          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al

          miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

          2.- Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi

          di copertura necessari per l’adozione dei relativi  decreti

          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,

          per  la  complessità  della  materia  trattata,  non   sia

          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti

          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la

          quantificazione  degli  stessi  è  effettuata  al  momento

          dell’adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti

          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono

          emanati solo  successivamente  all’entrata  in  vigore  dei

          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti

          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto

          legislativo è allegata una relazione tecnica,  predisposta

          ai sensi del comma  3,  che  dà  conto  della  neutralità

          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o

          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi

          di copertura.

          3.- Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i

          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli

          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino

          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una

          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni

          competenti e verificata dal Ministero dell’economia e delle

          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri

          recati da ciascuna  disposizione,  nonchè  delle  relative

          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e

          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla

          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto

          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel

          bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in  relazione

          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  è

          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti

          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto

          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa

          delle amministrazioni pubbliche e dell’indebitamento  netto

          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.

          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati

          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile

          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le

          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonchè  il

          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello

          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico

          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed

          eventuali successivi aggiornamenti.

          4.- Ai   fini   della   definizione   della   copertura

          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione

          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di

          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo

          di  cassa  e  dell’indebitamento  netto   delle   pubbliche

          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli

          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi’ i criteri

          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell’ambito

          della stessa copertura finanziaria.

          5.- Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono

          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per

          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro

          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione

          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve

          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime

          Commissioni in relazione all’oggetto e alla  programmazione

          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta

          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado

          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine

          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I

          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I

          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in

          cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione

          tecnica di cui al comma 3.

          6.- I disegni di legge di iniziativa  regionale  e  del

          Consiglio  nazionale  dell’economia  e  del  lavoro  (CNEL)

          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una

          relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui  al

          comma 3.

          7.- Per  le   disposizioni   legislative   in   materia

          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al

          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni

          finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle

          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto

          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia

          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul

          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli

          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla

          loro completa attuazione, nonchè sulle  loro  correlazioni

          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di

          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il

          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche

          e di flussi  migratori  assunte  per  l’elaborazione  delle

          previsioni della popolazione scolastica, nonchè ogni altro

          elemento utile per la verifica delle  quantificazioni.  Per

          le  disposizioni  corredate  di  clausole  di   neutralità

          finanziaria, la relazione tecnica  riporta  i  dati  e  gli

          elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza  degli

          effetti sui saldi di  finanza  pubblica,  anche  attraverso

          l’indicazione dell’entità delle risorse già  esistenti  e

          delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le

          finalità  indicate   dalle   disposizioni   medesime.   La

          relazione tecnica fornisce altresi’ i dati e  gli  elementi

          idonei a consentire  la  verifica  della  congruità  della

          clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla  base  dei

          requisiti indicati dal comma 12.

          8.- La relazione tecnica di cui ai commi 3  e  5  e  il

          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati

          all’atto del passaggio dell’esame del provvedimento  tra  i

          due rami del Parlamento.

          9.- Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle

          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture

          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo

          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli

          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti

          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie

          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo

          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze

          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di

          copertura recate dalla legge di delega.

          10.-Le disposizioni che comportano  nuove  o  maggiori

          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa

          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti

          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero

          dell’economia  e  delle  finanze   –   Dipartimento   della

          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella

          Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto  raggiungimento

          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti

          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia

          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per

          l’anno in corso alla medesima data.

         11.- Per le amministrazioni dello Stato,  il  Ministero

          dell’economia  e  delle  finanze   –   Dipartimento   della

          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli

          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali

          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle

          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi

          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di

          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di

          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero

          dell’economia  e  delle  finanze   –   Dipartimento   della

          Ragioneria generale dello Stato.

         12.- La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve

          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure

          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con

          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si

          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti

          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della

          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito

          monitoraggio, il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze

          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate

          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con

          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno

          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione

          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione

          degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

          13.- Il  Ministro  dell’economia   e   delle   finanze,

          allorchè  riscontri  che  l’attuazione  di   leggi   rechi

          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza

          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative

          legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo

          81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura

          è applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi

          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti

          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di

          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto

          in  materia  di  personale  dall’articolo  61  del  decreto

          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

         14.- Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti

          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono

          l’incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio

          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi

          interessati.».

 

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